ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06975

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 587 del 03/11/2021
Firmatari
Primo firmatario: PARISSE MARTINA
Gruppo: CORAGGIO ITALIA
Data firma: 03/11/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ETTORE FELICE MAURIZIO CORAGGIO ITALIA 03/11/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 03/11/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06975
presentato da
PARISSE Martina
testo di
Mercoledì 3 novembre 2021, seduta n. 587

   PARISSE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   in occasione del question time in Assemblea il 20 ottobre 2021 riguardante l'introduzione dell'articolo 130-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sulle spese di giustizia da parte dell'articolo 15 del decreto-legge n. 113 del 2018, che ha modificato il suddetto decreto, il Ministro della giustizia, rispondendo all'interrogazione, dopo aver ricordato che l'origine dell'interrogazione dipendeva dal fatto che alcuni Tar hanno interpretato la parola «impugnazione» prevista dall'articolo 130-bis come applicabile anche al giudizio di primo grado nell'ambito del giudizio amministrativo e non soltanto all'impugnazione in secondo grado e in Cassazione, come avviene normalmente nei giudizi civili e penali, comprimendo a parere degli interroganti il diritto costituzionale di difesa, ha dichiarato di non essere competente ad interferire sulle interpretazioni dei giudici;

   il Ministro della giustizia ha ribadito inoltre di non poter dare indicazioni sull'interpretazione delle norme essendo attività strettamente giurisdizionale e, nel caso sopra esposto, perché il problema interpretativo è originato dai tribunali amministrativi dove si può verificare questo tipo di equivoco, perché, nonostante la norma sia applicabile tanto nei giudizi amministrativi quanto in quelli civili e in quelli tributari, il termine «impugnazione» nell'ambito dei giudizi civili e tributari è chiaramente riferito all'impugnazione di secondo grado, mentre è nell'ambito amministrativo che può sorgere l'equivoco, perché quello, per definizione, è un giudizio che parte e che inizia sull'impugnativa dell'atto;

   il Ministro ha dunque specificato di non poter intervenire nell'ambito della giustizia, amministrativa, ribadendo che la questione è di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   la questione è stata posta dall'interrogante in quanto molti tribunali amministrativi, quali i Tar del Molise e di Salerno, hanno respinto il ricorso in primo grado, impedendo l'esercizio del diritto al patrocinio gratuito, interpretando erroneamente il concetto di impugnazione come riferito all'atto amministrativo e non alla sentenza di primo grado, respingendo altresì la richiesta dei difensori di liquidazione delle spese per gratuito patrocinio;

   l'impugnativa di cui all'articolo 130-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 deve necessariamente essere riferita al secondo grado di giudizio avendo riguardo al processo civile, tributario e amministrativo non all'atto processuale per assicurare ai soggetti non abbienti gli stessi diritti rispetto a chi ha gli strumenti economici per poter pagare un legale –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere al fine di fare chiarezza a livello normativo, secondo la lettera della norma citata, per garantire l'esercizio del diritto costituzionale al gratuito patrocinio.
(5-06975)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

liquidazione delle spese

patrocinio gratuito

diritto costituzionale