ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06910

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 581 del 25/10/2021
Firmatari
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 23/10/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/10/2021
Stato iter:
17/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/11/2021
Resoconto NISINI TIZIANA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 17/11/2021
Resoconto FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/10/2021

DISCUSSIONE IL 17/11/2021

SVOLTO IL 17/11/2021

CONCLUSO IL 17/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06910
presentato da
FERRI Cosimo Maria
testo di
Lunedì 25 ottobre 2021, seduta n. 581

   FERRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'Inps ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale Inps, area C (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 1° ottobre 2021);

   per quanto rileva in questa sede, l'articolo 9 («Valutazione dei titoli»), comma 2, del bando, dispone:

    «Al punteggio di cui al comma 1 del presente articolo saranno sommati i seguenti punteggi relativi ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda:

     a) 4 punti per uno o più master di secondo livello inerenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente bando di concorso;

     b) 8 punti per uno o più dottorati di ricerca (DR) inerenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente bando di concorso;

   il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli è pari a 8 punti»;

   i titoli post-laurea suscettibili di essere valutati sono il dottorato di ricerca (8 punti) ed il master di II livello (4 punti), mentre alcuna rilevanza ha il diploma conseguito in esito alla frequentazione biennale di una Scuola di specializzazione per le professioni legali (Sspl), alla quale, come noto, si accede tramite concorso ed il diploma è rilasciato previa discussione di una tesi finale, analogamente a quanto è previsto per i master di II livello;

   l'esclusione di una qualsivoglia valenza al diploma rilasciato dalle Sspl è, secondo l'interrogante, irragionevole in quanto, come noto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito, in data 20 dicembre 2012, l'Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (Eqf) di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. Nel predetto Accordo, recepito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 febbraio 2013, il diploma di specializzazione e il master di II livello figurano nell'ottavo livello formativo del sistema di referenziazione;

   l'irragionevolezza dell'esclusione della rilevanza del diploma rilasciato dalle Sspl nell'articolo 9, comma 2, del bando è stata sancita dalla giurisprudenza amministrativa in una pregressa vicenda concorsuale avviata dall'Inps;

   in particolare, in virtù della sentenza del Tar Lazio, Sezione terza quater, 15 dicembre 2020 n. 13532, è stato disposto l'annullamento dell'articolo 9, comma 2, del bando del concorso a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, Area C, indetto con determinazione presidenziale 24 aprile 2018, n. 42, unitamente ad altri atti impugnati, «nella parte in cui limitano l'attribuzione del punteggio previsto dall'articolo 9 del bando di concorso ai soli master di II livello (relativi alle materie di cui all'articolo 2 del medesimo bando), con esclusione dei titoli formativi post - lauream come quello vantato dalla ricorrente (diploma di specializzazione per le professioni legali), appartenente al medesimo livello formativo»; per l'effetto, è stato accertato il diritto di parte ricorrente «alla rideterminazione del punteggio ad essa spettante, ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale»;

   ne consegue che, poiché il diploma rilasciato dalle Sspl è equiparabile ad un master di II livello, l'articolo 9, comma 2, lettera a), del bando di concorso menzionato in esordio (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 1° ottobre 2021) si appalesa, ad avviso dell'interrogante, illegittimo nella parte in cui prevede l'attribuzione di 4 punti solo ai master di II livello con esclusione dei diplomi di specializzazione per le professioni legali; pertanto, in parte qua tale disposizione deve essere emendata, equiparando, sul piano valutativo, entrambi i titoli formativi –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per risolvere il problema indicato.
(5-06910)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-06910

  Il bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione nei ruoli dell'Inps di 1.858 consulenti di protezione sociale, area C, posizione economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2021, non riconosce, tra i titoli valutabili ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, il diploma di specializzazione per le professioni legali, ma solo i master di secondo livello inerenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del bando medesimo.
  A parere dell'onorevole interrogante tale previsione sarebbe irragionevole.
  Richiama al riguardo una sentenza del TAR Lazio del 15 dicembre 2020, relativa al bando del concorso a 967 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, Area C, con cui veniva annullato il bando di concorso nella parte in cui prevedeva l'attribuzione del punteggio ai soli master di secondo livello, con esclusione dei titoli formativi post-lauream come il diploma di specializzazione per le professioni legali.
  Date queste premesse, è opportuno rammentare che, in ogni procedura concorsuale per l'accesso al pubblico impiego, il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità.
  L'INPS, nel bando di concorso che qui interessa, ha ritenuto di attribuire un punteggio aggiuntivo ai titoli formativi post-universitari, individuando, tra essi, i master di secondo livello e i dottorati di ricerca nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del bando medesimo.
  Sempre a parere dell'INPS, la scelta dei titoli valorizzabili rientra senza dubbio nell'ampia facoltà discrezionale di cui dispone l'amministrazione nello strutturare un bando di concorso per l'accesso nei propri ruoli, avendo il solo dovere di non assumere decisioni illogiche, arbitrarie o contraddittorie e, quale unico limite, il rispetto delle disposizioni normative di riferimento.
  Sul punto l'Istituto, per completezza, ha richiamato il parere dell'Ufficio VII «Scuole di specializzazione» del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha rappresentato che «non vi è alcuna previsione normativa relativa all'equiparazione del diploma rilasciato dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali ad un master di II livello», precisando, altresì, che «nei concorsi banditi dalle singole amministrazioni, è facoltà discrezionale delle stesse individuare i titoli valutabili ai fini della procedura concorsuale».
  Relativamente infine al contenzioso originato da analoghe vicende, ma riferito ad una precedente selezione concorsuale, l'INPS ha, da ultimo, rappresentato che la posizione del TAR del Lazio, sfavorevole in prima istanza alle ragioni dell'Istituto, è al vaglio del Consiglio di Stato, il quale, peraltro, in sede cautelare, si è già pronunciato a favore dell'istituto medesimo.
  Concludo quindi assicurando che il Ministero del lavoro monitorerà la vicenda denunziata dall'onorevole interrogante, valutando eventuali iniziative, per quanto di competenza anche all'esito del contenzioso giudiziario pendente e ancora non definito.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza sociale

diploma

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