ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06714

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 569 del 22/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: IANARO ANGELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021
FEDERICO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021
MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021
MISITI CARMELO MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021
PENNA LEONARDO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021
PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021
RUGGIERO FRANCESCA ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021
VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 22/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/09/2021
Stato iter:
23/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/09/2021
Resoconto IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/09/2021
Resoconto BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 23/09/2021
Resoconto IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/09/2021

SVOLTO IL 23/09/2021

CONCLUSO IL 23/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06714
presentato da
IANARO Angela
testo di
Mercoledì 22 settembre 2021, seduta n. 569

   IANARO, LOREFICE, SPORTIELLO, D'ARRANDO, FEDERICO, MAMMÌ, MISITI, NAPPI, PENNA, PROVENZA, RUGGIERO e VILLANI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le certificazioni verdi COVID-19, disciplinate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, attestano una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, avvenuta guarigione da COVID-19 ed effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo;

   la certificazione verde COVID-19, secondo le modifiche apportate con il cosiddetto decreto green pass (decreto-legge n. 105 del 2021), ha una validità di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;

   la certificazione verde COVID-19 per i soggetti vaccinati è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da Sars-CoV-2 e ha validità di 12 mesi dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;

   la certificazione verde COVID-19 per avvenuta guarigione, stando alla lettera dell'articolo 9 del cosiddetto «decreto riaperture», ha invece una validità di 6 mesi;

   secondo il criterio enunciato invece dalla circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884, la dose di vaccino è somministrata nei soggetti con pregressa infezione da Sars-CoV-2, purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa (s'intende dall'infezione) e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione;

   sulla base dell'anzidetta circolare, dunque, il guarito Covid può effettuare la vaccinazione anche entro 12 mesi dopo l'avvenuta guarigione e ciò inevitabilmente contrasta con la validità di 6 mesi del green pass;

   il «Coordinamento Guariti Covid» ha rappresentato che le modifiche apportate con il cosiddetto decreto green pass (decreto-legge n. 105 del 2021) generano confusione rispetto alla situazione dei guariti Covid, rispetto al prolungamento del green pass a 12 mesi prospettato dal parere del Comitato tecnico-scientifico anche per i guariti, il 27 agosto 2021 –:

   se e come il Ministro interrogato intenda chiarire le ragioni della discrasia tra i guariti che possono vaccinarsi con monodose al massimo entro 12 mesi dalla guarigione e la durata di validità del green pass di 6 mesi, soprattutto alla luce della proroga da 9 a 12 mesi dalla validità del green pass, operata con cosiddetto decreto green pass (decreto-legge n. 105 del 2021), per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e coloro che hanno effettuato la somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da Sars-CoV-2.
(5-06714)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-06714

  La normativa vigente prevede che:

   la durata della validità del green pass per i soggetti guariti da COVID-19 è di 6 mesi;

   la durata della validità del green pass per i soggetti vaccinati è di 12 mesi;

   le persone che guariscono da COVID-19 dovrebbero ricevere una dose di vaccinazione entro i 6 mesi, e comunque non oltre i 12 mesi (Circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, n. 32884). Quest'ultima casistica è stata introdotta poiché le evidenze scientifiche mostrano una durata inferiore della protezione indotta da una singola infezione, rispetto a un ciclo vaccinale completo.
   In base alla normativa vigente non sussistono discrasie in merito alla valutazione e durata delle certificazioni verdi Covid-19 tra soggetti guariti tout court e soggetti guariti cui viene somministrata una dose di vaccino.
   La categoria di soggetti guariti tout court costituisce, infatti, un unicum specifico in cui l'osservazione scientifica ha evidenziato una risposta immunitaria più bassa rispetto ai soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale. Tra questi ultimi deve ritenersi compreso il caso del «guarito» cui, entro 6 mesi, viene somministrata una dose di vaccino. La guarigione con la somministrazione di una dose viene, dunque, equiparata alla vaccinazione con conseguente validità della certificazione verde di 12 mesi a partire dalla somministrazione della dose in questione.
   La possibilità di effettuare la prima somministrazione entro i 12 mesi dalla guarigione costituisce altra ipotesi che consente al guarito di avere una distinta certificazione di vaccinazione avente validità di 12 mesi a decorrere dalla somministrazione.
   Pertanto, l'eventuale arco temporale tra i 6 e i 12 mesi è da intendersi, nelle more della prima somministrazione, come fisiologicamente privo di copertura, quanto a validità della certificazione verde Covid-19, poiché trattasi di ciclo di vaccinazione incompleto.
   In ogni caso, va rammentato che il regolamento europeo n. 953 del 2021 ha stabilito che i certificati di guarigione possono avere una durata massima di 180 giorni dal primo test molecolare positivo.
   Il Governo intende dare seguito all'impegno assunto (ordine del giorno n. 9/3223-A/67 Boldi, approvato nella seduta del giorno 9 settembre 2021 in Assemblea della Camera dei deputati ed altri di analogo tenore) di avviare un percorso di approfondimento con gli organi tecnico-scientifici competenti, ivi compreso il comitato tecnico-scientifico, al fine di verificare se, alla luce degli studi più recenti, vi siano le condizioni per prorogare la validità del certificato verde rilasciato ai guariti da 6 a 12 mesi, ferma restando la verifica di compatibilità di tale opzione con il regolamento europeo menzionato, quanto meno ai fini della mobilità transfrontaliera.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vaccino

malattia

vaccinazione