ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06713

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 569 del 22/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELLUCCI MARIA TERESA FRATELLI D'ITALIA 22/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/09/2021
Stato iter:
23/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/09/2021
Resoconto GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 23/09/2021
Resoconto BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 23/09/2021
Resoconto GEMMATO MARCELLO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/09/2021

SVOLTO IL 23/09/2021

CONCLUSO IL 23/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06713
presentato da
GEMMATO Marcello
testo di
Mercoledì 22 settembre 2021, seduta n. 569

   GEMMATO e BELLUCCI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la talidomide è un farmaco con proprietà ipnotico-sedative, commercializzato per la prima volta in Germania nel 1956 per la terapia dell'influenza, e successivamente, in 46 Paesi, per la terapia dell'insonnia, nelle donne in gravidanza nella terapia delle nausee mattutine;

   il farmaco venne ritirato dal commercio nel 1961 a seguito dell'accertamento dell'effetto teratogeno del medicinale; fu, infatti, accertato che la talidomide assunta dalle donne in fase di gravidanza causò la nascita di bambini con malformazioni congenite degli arti;

   l'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, riconosce l'indennizzo disciplinato dalla legge n. 229 del 2005 «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco», nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia;

   il punto 3 dell'allegato A al regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, emanato con decreto del Ministro della salute n. 166 del 2017, prescrive alle persone che facciano richiesta di indennizzo di fornire documentazione sanitaria a corredo delle istanze ed in particolare;

    a) per i soggetti nati dal 1958 al 1966: prescrizione della talidomide alla madre del danneggiato, se reperibile;

    b) per i soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966: documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione/assunzione del farmaco omonimo in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento (± 2 giorni per entrambi gli indicatori);

   il fatto che la prescrizione di cui alla lettera a) è richiesta solo «se reperibile», mentre la documentazione di cui alla lettera b) deve essere necessariamente fornita, sembrerebbe causare una discriminazione tra i nati dal 1958 al 1966 e i nati ai di fuori del periodo dal 1958 al 1966;

   appare evidente che il reperimento della documentazione sanitaria di cui alla lettera b) sia decisamente difficoltoso se non impossibile poiché è relativa a prescrizioni mediche risalenti nel tempo ovvero anche a più di 50 anni fa;

   a causa della previsione di cui alla lettera b) sono tante le persone che non possono beneficiare dell'indennizzo al quale invece avrebbero palesemente diritto –:

   se e quali iniziative normative intenda assumere per modificare il regolamento citato in premessa, in particolare eliminando la previsione di cui alla lettera b), in cui si richiede la produzione di documentazione sanitaria attestante la prescrizione del farmaco talidomide ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.
(5-06713)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-06713

  L'articolo 21-ter (Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide) del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha integrato la previgente normativa in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati negli anni dal 1959 al 1965 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207).
  In particolare, il citato articolo dispone, al comma 1, che l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della citata legge n. 244, riconosciuto, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme suddette nati dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966.
  Il seguente comma 2 precisa che: «L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, (...) anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163».
  Con il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2017, n. 166, allegato A, sono state aggiunte le previsioni che, alla luce della letteratura scientifica ad oggi disponibile e nella considerazione che rimane un'area di incertezza nell'attribuzione della malformazione a sindrome talidomidica, questa debba essere risolta attraverso una accurata diagnosi differenziale, fondata su criteri clinici e molecolari e che – per i soli soggetti nati al di fuori del periodo dal 1958 al 1966 – si debba chiedere la documentazione sanitaria relativa alla patologia materna che ha richiesto la somministrazione della talidomide, da cui si evinca la prescrizione e l'assunzione del farmaco in gravidanza nel periodo tra il 20° e il 36° giorno dal concepimento.
  Le Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) sottopongono all'accertamento sanitario tutti gli istanti, anche quelli che non hanno presentato la documentazione sanitaria, ai sensi della lettera c) dell'allegato A del decreto ministeriale n. 166/2017.
  Nulla è cambiato nell'individuazione dei criteri medico-legali per l'accertamento del nesso tra assunzione della talidomide e menomazione, non solo per coloro che sono nati dal 1958 al 1966, ma anche per coloro che sono nati al di fuori di questo periodo.
  I giudizi negativi delle CMO non sono stati motivati dalla mancata presentazione della documentazione sanitaria, ma dalla non riconducibilità della tipologia della malformazione riscontrata ai criteri di inclusione ed esclusione di cui al citato decreto ministeriale n. 166/2017, già peraltro previsti dal parere dell'Istituto Superiore di Sanità n. 29140 del 1° luglio 2010, integralmente ripreso nei contenuti dal successivo parere del Consiglio Superiore di Sanità del 17 gennaio 2017, recepito nel decreto ministeriale.
  La normativa non prevede che l'istante possa presentare ricorso amministrativo avverso il giudizio negativo della CMO del Ministero della Difesa.
  Sul punto il Consiglio di Stato, in sede di emanazione del parere obbligatorio sul Regolamento di esecuzione di cui al citato decreto n. 163/2009, ha ritenuto superata – alla luce dell'attuale ordinamento – la previsione dello strumento del ricorso gerarchico improprio (cioè impugnazione del provvedimento dinanzi ad amministrazione diversa da quella che lo ha emanato e del provvedimento di un organo collegiale dinanzi ad un organo monocratico).
  Resta salvo il diritto alla presentazione del ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale-sezione lavoro, competente in materia previdenziale ed assistenziale.
  Il passaggio in giudicato della sentenza rende definitivo, anche in sede amministrativa, il giudizio sulla domanda presentata.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto farmaceutico

malattia

malattia congenita