ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06703

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 568 del 21/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: LUCCHINI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 21/09/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 21/09/2021
BADOLE MIRCO LEGA - SALVINI PREMIER 21/09/2021
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 21/09/2021
D'ERAMO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 21/09/2021
DARA ANDREA LEGA - SALVINI PREMIER 21/09/2021
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 21/09/2021
PATASSINI TULLIO LEGA - SALVINI PREMIER 21/09/2021
RAFFAELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 21/09/2021
VALBUSA VANIA LEGA - SALVINI PREMIER 21/09/2021
VALLOTTO SERGIO LEGA - SALVINI PREMIER 21/09/2021
GASTALDI FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 21/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 21/09/2021
Stato iter:
22/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/09/2021
Resoconto BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 22/09/2021
Resoconto BELLANOVA TERESA VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E MOBILITA' SOSTENIBILI)
 
REPLICA 22/09/2021
Resoconto BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/09/2021

SVOLTO IL 22/09/2021

CONCLUSO IL 22/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06703
presentato da
LUCCHINI Elena
testo di
Martedì 21 settembre 2021, seduta n. 568

   LUCCHINI, BISA, BADOLE, BENVENUTO, D'ERAMO, DARA, EVA LORENZONI, PATASSINI, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO e GASTALDI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   l'efficacia degli interventi per il sismabonus è asseverata dai professionisti competenti sulla base del decreto ministeriale n. 58 del 2017. Tale decreto ministeriale è stato modificato dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, entrato in vigore il 16 gennaio 2020, prima del decreto-legge n. 34 del 2020;

   una importante modifica introdotta dal decreto ministeriale n. 24 del 2020 riguarda le modalità di presentazione dell'asseverazione (articolo 3, comma 3) che ora potrebbe essere allegata alla Scia o all'istanza di permesso di costruire, anche in un secondo momento ma comunque prima dell'inizio dei lavori;

   tale possibilità corregge una rigidità del precedente testo che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni ex articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013, per la riqualificazione antisismica degli edifici, imponeva la presentazione dell'asseverazione contestualmente alla presentazione dell'istanza per il titolo edilizio;

   secondo l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione del 110 per cento si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dall'avvio del procedimento per il titolo edilizio ovvero dalla presentazione dell'istanza;

   l'Agenzia delle entrate, con la circolare 8 luglio 2020, 19/E, in risposta ad interpelli specifici, ha interpretato rigidamente il decreto ministeriale n. 58 del 2017 e non riconosce la detrazione del 110 per cento per istanze presentate prima del 16 gennaio 2020 con l'asseverazione non contestuale, anche se antecedente all'inizio lavori;

   pertanto, attualmente, esistono due tipologie di istanze: quelle presentate prima del 16 gennaio 2020, ai sensi del decreto ministeriale n. 58 del 2017 prima delle modifiche (con allegata asseverazione), e quelle presentate dopo tale data, ai sensi dello stesso decreto ministeriale modificato dal decreto ministeriale n. 24 del 2020 (con asseverazione anche successiva, ma comunque prima dell'inizio dei lavori);

   si tratta di una grave discriminazione per i cittadini, che disincentiva gli stessi a procedere con la riqualificazione sismica del proprio immobile, magari per una mancanza o sbaglio del professionista incaricato, su una questione che lo stesso legislatore ha ritenuto inadeguata e ha voluto correggere con il decreto ministeriale n. 24 del 2020;

   la questione interessa anche gli acquirenti di unità immobiliari, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici o ristrutturazione immobiliare eseguite da imprese di costruzione che provvedono entro 18 mesi dal fine lavori alla vendita –:

   se il Ministro interrogato intenda esaminare la questione esposta in premessa ed assumere iniziative urgenti per eliminare tale disparità di trattamento tra i cittadini e chiarire che, ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione del 110 per cento, le modalità di presentazione dell'asseverazione sono quelle del decreto ministeriale n. 58 del 2017, come modificato dal decreto ministeriale n. 24 del 2020, indipendentemente dalla data della presentazione dell'istanza per il titolo edilizio.
(5-06703)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-06703

  L'Agenzia delle entrate, con circolare 8 luglio 2020, 19/E – Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2019 – nella sezione dedicata al Sismabonus fa riferimento alle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e alle modalità per l'attestazione di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato da successivo decreto ministeriale del 7 marzo 2017, n. 65.
  In particolare, per l'ammissibilità al beneficio fiscale la guida, in coerenza con il disposto di cui all'articolo 119, comma 13, lettera b) del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede come condizione necessaria il requisito previsto dall'articolo 3 del succitato decreto ministeriale n. 58 ovvero che l'asseverazione rilasciata dal progettista sia stata presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico.
  Il decreto ministeriale n. 24 del 9 gennaio 2020 ha apportato una modifica all'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 58 del 2017, prevedendo la possibilità che l'asseverazione possa essere presentata tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori .
  Gli onorevoli interroganti ritengono che l'Agenzia delle entrate, distinguendo a seconda che le istanze siano state formalizzate prima o dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 24 del 2020, generi disparità di trattamento tra i cittadini ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione ed in particolare del superbonus 110%; per detto motivo chiedono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione di misure urgenti.
  In considerazione dell'avvenuta costituzione ed operatività della Commissione per il monitoraggio dell'applicazione del decreto n. 58 del 2017, si rappresenta che il Ministero provvederà a sollecitare la convocazione nei prossimi giorni di detta Commissione – cui partecipano anche rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze – al fine di individuare una proposta condivisa – consistente in un intervento normativo ovvero in una modifica al citato decreto ministeriale – che possa celermente porre rimedio alle criticità evidenziate dagli onorevoli interroganti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia