ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06632

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 560 del 08/09/2021
Firmatari
Primo firmatario: VIANELLO GIOVANNI
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI delegato in data 07/09/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06632
presentato da
VIANELLO Giovanni
testo di
Mercoledì 8 settembre 2021, seduta n. 560

   VIANELLO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   con delibera n. 28604 del 16 marzo 2021, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora in avanti semplicemente Autorità) ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali imputabili ad Autostrade per l'Italia S.p.a. che si sono sostanziate:

    nella riduzione delle corsie di marcia o in specifiche limitazioni della velocità massima consentita che hanno creato rilevanti disagi ai consumatori ed hanno aumentato i tempi di percorrenza, in assenza di adeguamento del pedaggio autostradale (con riferimento alla A/16 Napoli-Canosa, A/14 Bologna-Taranto, A/26 Genova Voltri-Gravellona Toce e, per le parti di competenza di Aspi A/7 Milano-Serravalle-Genova, A/10 Genova-Savona-Ventimiglia e A/12 Genova-Rosignano);

    nelle modalità informative relative alle procedure di rimborso del pedaggio (in occasione del verificarsi degli inconvenienti sopra indicati) che sono risultate omissive, inadeguate ed intempestive (con riferimento a tutte le tratte della rete autostradale gestite da Autostrade per l'Italia S.p.A. ed in particolare sulla A/14 Bologna-Taranto);

   pertanto, è stata deliberata in quella sede:

    la cessazione delle pratiche commerciali scorrette sopra descritte;

    l'applicazione al gestore di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.000,00;

    l'obbligo per la citata società di comunicare (entro sessanta giorni) le misure adottate al fine di ottemperare alle misure riparatorie indicate nel provvedimento;

   successivamente, come attestato dal provvedimento adottato il 13 luglio 2021, sono pervenute (relativamente al periodo 26 marzo 2021-18 giugno 2021) all'Autorità segnalazioni attestanti la persistenza nei tratti autostradali interessati da disagi che non sono stati controbilanciati dalla riduzione e/o dalla sospensione del pedaggio;

   né tale inadempimento è stato smentito dalla relazione comunicata (in data 26 maggio 2021) da Autostrade per l'Italia S.p.a. che dimostra l'implementazione di svariate misure dedicate solo al profilo informativo delle condizioni di percorribilità e strutturali della rete viaria, difettando (però) detto documento di qualsivoglia indicazione circa la riduzione del pedaggio con riferimento ai tratti autostradali interessati;

   inoltre, Autostrade per l'Italia S.p.a. ha precisato che le misure di rimborso del pedaggio non potrebbero essere unilateralmente adottate dalla citata società, necessitando le medesime del preventivo assenso del Ministero concedente;

   sennonché, l'Autorità aveva già accertato misure di riduzione del pedaggio volontariamente adottate dalla società;

   alla luce del quadro che precede, l'Autorità (nel provvedimento del 13 luglio 2021) ha concluso per l'inottemperanza alla delibera n. 28604 del 16 marzo 2021, non ritenendo le misure indicate idonee a rimuovere le pratiche commerciali scorrette;

   quindi, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento ex articolo 27, comma 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che si potrebbe chiudere entro centoventi giorni con l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 5.000.000,00;

   per completezza, si rileva che Autostrade per l'Italia S.p.a. ha impugnato la delibera n. 28604 del 16 marzo 2021 dinanzi al T.a.r. Lazio che ha accolto solo parzialmente le istanze cautelari, rinviando l'esame del merito all'udienza del 23 febbraio 2022 (confronta ordinanza n. 3584 del 24 giugno 2021) –:

   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare, nel caso in cui il procedimento dell'Autorità ed il giudizio davanti al T.a.r. Lazio dovessero concludersi con la conferma dell'inottemperanza ricostruita in narrativa, considerato che a parere dell'interrogante, le violazioni di cui alla delibera n. 28604 del 16 marzo 2021 (definitivamente accertate) avrebbero anche una ricaduta di natura contrattuale in termini di gravi inadempimenti alla convenzione che disciplina i rapporti concessori con Autostrade per l'Italia S.p.a.
(5-06632)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pedaggio

tariffazione delle infrastrutture

rete viaria