ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06587

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 555 del 05/08/2021
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Data firma: 05/08/2021


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 05/08/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06587
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Giovedì 5 agosto 2021, seduta n. 555

   COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da una segnalazione al Coa di Pescara dell'avvocato Di Giovanni Raffaella, iscritta nell'Albo dell'Ordine forense di Pescara, si è appreso di un accadimento ritenuto meritevole di interesse generale per l'Avvocatura relativamente alla «giusta retribuzione professionale»;

   con una recente ordinanza il Tribunale di Chieti ha revocato il decreto ingiuntivo che l'avvocato aveva ottenuto nei confronti della provincia di Chieti per il pagamento delle spese processuali liquidate, nonché recuperate dall'Ente, ritenendo che, in conformità alle convenzioni sottoscritte tra la provincia e il legale incaricato, alcun diritto di credito fosse sorto nella sfera giuridica della professionista, che non si era dichiarata antistataria chiedendo la distrazione delle spese in suo favore;

   secondo giurisprudenza di legittimità e di merito in punto di distrazione delle spese legali, tuttavia, la decisione del giudice, nel concedere al procuratore dichiaratosi antistatario l'azione diretta nei confronti della parte soccombente, non esclude affatto la facoltà del procuratore medesimo di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta;

   considerare l'antistatarietà come condizione cui il contratto debba essere subordinato, come disposto dal Tribunale di Chieti, rischia di creare un precedente gravissimo rispetto al principio riconosciuto che il lavoro deve essere sempre retribuito e che nessuno può arricchirsi del lavoro altrui;

   l'interpretazione della Convenzione, oltretutto erronea in fatto, operata dal Tribunale di Chieti, e posta a fondamento della revoca del decreto ingiuntivo, risulta alquanto penalizzante nei confronti dei diritti a un «equo compenso» per il professionista, adeguato alla quantità e quantità del lavoro svolto, specie là dove si è affermato che l'applicazione invocata, in via subordinata, dell'articolo 13-bis, legge professionale n. 247 del 2012, non sarebbe applicabile alla vicenda in esame, «poiché entrata in vigore in epoca successiva alla conclusione degli accordi con la Provincia di Chieti, e priva di valore retroattivo»;

   siffatta trattazione della tematica dell'equo compenso da parte del Tribunale di Chieti, secondo l'interrogante, ha omesso di considerare il profilo della rilevanza della «nullità sopravvenuta», in ordine alle Convezioni già concluse tra professionista e pubblica amministrazione, nonché quello della «vessatorietà» di alcune clausole, la cui presenza può incidere sulla nullità contrattuale;

   se davvero il principio dell'equo compenso spiegasse i suoi effetti solo con riferimento a incarichi conferiti dall'Ente pubblico successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, si rischierebbe di «frustrare» sensibilmente lo scopo di garanzia che la ispira e la sua irretroattività potrebbe risultare inconciliabile con la sua ragion d'essere;

   la ratio della disciplina sull'equo compenso origina proprio dalla profonda consapevolezza circa la situazione di evidente asimmetria, soggezione; e debolezza contrattuale nella quale spesso si trovano gli avvocati rispetto ai grandi committenti, pubblici e privati;

   nella fattispecie in esame risulta evidente, ad avviso dell'interrogante, la circostanza aggravante che tale «ingiusto arricchimento» risulta a vantaggio di un ente pubblico, che si è appropriato indebitamente di competenze liquidate come «rimborso spese legali», peraltro secondo una pericolosa prassi che prevede l'inserimento di clausole vessatorie nelle convenzioni con i professionisti;

   la disciplina sull'equo compenso, quale normativa di protezione regolata dal codice civile, dalla legge professionale e dai decreti ministeriali in materia, si applica anche nei confronti della pubblica amministrazione imponendo i limiti invalicabili di cui al decreto ministeriale n. 37 del 2018;

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e/o di situazioni analoghe, se intenda promuovere iniziative di competenza, in particolare normative, a tutela dei principi costituzionali posti a fondamento della giustizia e del lavoro, con particolare riferimento al riconoscimento effettivo dei diritti degli avvocati ad un «equo compenso professionale» per le prestazioni forensi e, conseguentemente, valutare l'adozione delle necessarie iniziative per porvi rimedio.
(5-06587)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

qualificazione professionale