ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06580

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 555 del 05/08/2021
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/08/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 15/09/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/08/2021
Stato iter:
15/09/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/09/2021
Resoconto SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 15/09/2021
Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/08/2021

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 15/09/2021

DISCUSSIONE IL 15/09/2021

SVOLTO IL 15/09/2021

CONCLUSO IL 15/09/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06580
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo presentato
Giovedì 5 agosto 2021
modificato
Mercoledì 15 settembre 2021, seduta n. 565

   CANCELLERI, MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con il modello per la dichiarazione dei redditi 730 dedicato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, è previsto che i contribuenti non debbano eseguire procedure di calcolo particolari, per ottenere l'eventuale rimborso delle imposte, in quanto è stabilito che l'indennizzo avvenga direttamente nella busta paga o nella rata della pensione, a partire dal mese di luglio dell'anno in corso (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);

   nel caso in cui i contribuenti debbano invece versare delle somme derivanti dal pagamento delle imposte, esse vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga;

   nel 2014 è stata introdotta la possibilità di presentare il modello 730 anche senza il sostituto d'imposta, stabilendo che i contribuenti debbano provvedere a versare le imposte dovute tramite il modello F24 (in caso di presentazione a debito) oppure in caso di rimborso fiscale, ricevendo il rimborso direttamente dall'Agenzia delle entrate;

   il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, inoltre, ha introdotto il «730 precompilato» che consente ai contribuenti di compilare e inviare (mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, senza intermediari) la propria dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui la bozza del «730 precompilato» sia accettata e trasmessa senza modifiche, oppure con eventuali variazioni, che tuttavia non incidono sulla determinazione del reddito o delle imposte, stabilendo che la stessa Agenzia acquisisca la dichiarazione, senza dover effettuare nessun controllo successivo;

   al riguardo, l'interrogante evidenzia che, al contrario di quanto suesposto, i Caf e i professionisti abilitati devono verificare, invece, la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni effettuate con il modello 730 attraverso la documentazione esibita dai contribuenti; nei modelli 730 elaborati dai Caf o dai professionisti, devono essere pertanto indicati (sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge) gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta spettanti, le ritenute operate, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure gli acconti spettanti;

   l'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020 ha previsto che, a decorrere dal periodo di imposta 2020, le detrazioni dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir competono, a condizione che l'onere sia tracciabile (per pagamenti tracciabili si intendono le spese che possono essere facilmente documentabili, in quanto avvenute tramite bonifici oppure pagamenti con carte di credito, con gli scontrini sanitari tracciati tramite tessera sanitaria) –:

   se il Ministro interrogato, non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza, anche di tipo normativo, al fine di evitare il rinnovo della richiesta, in caso di variazione 730 o di invio tramite Caf e professionisti, della documentazione relativa alle spese sanitarie, considerata l'obbligatorietà della tracciabilità e dell'uso della tessera sanitaria, i cui dati sono già in possesso dell'Agenzia delle entrate, in coerenza con le misure di semplificazione burocratiche e fiscali, introdotte nel corso della legislatura, in favore dei contribuenti.
(5-06580)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06580

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nell'evidenziare come con il decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 sia stata data attuazione alla delega in materia di semplificazioni fiscali, contenuta nella legge n. 23 del 2014, rappresenta che tra le semplificazioni introdotte è ricompresa la messa a disposizione della dichiarazione precompilata (modello 730) sul cassetto fiscale di ogni contribuente, potendo quest'ultimo accettare i dati trasmessi con la precompilata oppure modificarli, rettificandoli o inserendo ulteriori informazioni. In alternativa, il contribuente può delegare il proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.
  L'Onorevole interrogante osserva, poi, come, nel caso in cui la dichiarazione (modello 730) venga presentata, con o senza modifiche, tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi siano tenuti all'apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata, richiedendo per tale ragione la documentazione contabile ai propri assistiti.
  Tanto premesso, l'Onorevole segnala che l'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha previsto a decorrere dal periodo di imposta 2020, la possibilità di effettuare detrazioni dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR solo a condizione che l'onere sia tracciabile, e, pertanto, chiede di sapere se non ritenga «opportuno assumere le iniziative di competenza, anche di tipo normativo, al fine di evitare il rinnovo della richiesta, in caso di variazione 730 o di invio tramite Caf e professionisti, della documentazione relativa alle spese sanitarie, considerata l'obbligatorietà della tracciabilità e dell'uso della tessera sanitaria, i cui dati sono già in possesso dell'Agenzia delle entrate».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 689, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha reso obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti sostenuti per le spese indicate dall'articolo 15 del TUIR e suscettibili di detrazione fiscale, pur se con qualche distinguo relativo alle spese mediche.
  Il legislatore, con la disposizione citata, ha inteso identificare l'autore del pagamento mediante il monitoraggio del flusso finanziario dal soggetto che sostiene la spesa al soggetto beneficiario della detrazione.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 7/E del 25 giugno 2021, ha chiarito che possono ritenersi tracciabili tutti quegli strumenti che garantiscono l'identificazione dell'autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
  Il requisito richiesto dalla norma circa l'obbligatorietà della tracciabilità del pagamento per accedere alle agevolazioni non ha modificato i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri e del successivo controllo.
  Nello specifico, si evidenzia come l'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che, nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata tramite CAF o professionista abilitato, deve essere prodotta da parte del contribuente anche la relativa documentazione così che si possa verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni con quanto contenuto nella documentazione contabile ai sensi dell'articolo 34, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  Lo stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, all'articolo 5, comma 3, stabilisce che «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata».
  Alla luce di quanto rappresentato, per effetto del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, anche a seguito dell'introduzione del nuovo obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti, resta confermato in capo al CAF e al professionista abilitato che appone il visto di conformità, l'onere di richiedere la documentazione contabile in fase di trasmissione della dichiarazione precompilata al fine di verificare la corrispondenza con quanto riportato in dichiarazione.
  Ciò posto, si rappresenta che eventuali modifiche normative volte ad evitare la presentazione della documentazione relativa alle spese sanitarie in caso di variazione 730 o di invio tramite Caf e professionisti, dovranno essere valutate anche in considerazione delle necessarie esigenze di controllo sulla spettanza della detrazione indicata nel Modello 730.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

libretto sanitario

rimborso fiscale

formalita' amministrativa