Legislatura: 18Seduta di annuncio: 549 del 28/07/2021
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 28/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 08/09/2021
Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/09/2021 08/09/2021
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 08/09/2021 Resoconto GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE RISPOSTA GOVERNO 08/09/2021 Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 08/09/2021 Resoconto GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/09/2021
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 08/09/2021
DISCUSSIONE IL 08/09/2021
SVOLTO IL 08/09/2021
CONCLUSO IL 08/09/2021
GIACOMONI, GIACOMETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
per quanto risulta all'interrogante, molte direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, in questo momento, starebbero sistematicamente rigettando proposte di transazione fiscale obbiettivamente più convenienti dell'alternativa ipotesi fallimentare in piena disapplicazione delle prescrizioni e delle finalità della circolare 34/E dell'Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2020;
detti rigetti, prevalentemente ancorati ad un giudizio negativo sulle condotte pregresse del contribuente e non — come invece dovrebbe essere — sulla maggior convenienza del fallimento, sono stati sinora prevalentemente corretti dai competenti tribunali, in applicazione dell'articolo 180, comma 4, della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942, come modificato dall'articolo 3, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge n. 125 del 2020), nonché della recente sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite del marzo 2021 che ha riconosciuto al tribunale fallimenti il potere di annullarlo comunque considerare inefficace il voto degli enti pubblici se lesivo dell'interesse concorsuale;
inutile evidenziare che, in difetto di tale intervento, non solo si sarebbero prodotti notevolissimi danni erariali, con conseguenti evidenti responsabilità erariali dell'ente, ma soprattutto si sarebbero vanificate proprio le finalità che la richiamata circolare intende perseguire e che rispondono alla salvaguardia delle attività di impresa e dei connessi livelli occupazionali, in uno scenario di complessiva maggiore convenienza della proposta concordataria per il sistema Paese –:
se e quali iniziative di competenza saranno assunte per assicurare un'uniforme applicazione dell'articolo 182-ter della legge fallimentare e della circolare 34/E del 2020 dell'Agenzia delle entrate su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare ulteriori rigetti di proposte di transazione fiscali più convenienti, per l'erario e per il Paese, rispetto all'alternativa fallimentare.
(5-06519)
Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, fa presente che molte Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate starebbero sistematicamente rigettando proposte di transazione fiscale – obiettivamente più convenienti della alternativa ipotesi fallimentare – in piena disapplicazione delle prescrizioni e delle finalità della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2020.
Detti rigetti sono stati sinora prevalentemente corretti dai competenti Tribunali, in applicazione dell'articolo 180, comma 4, della legge fallimentare novellato – nonché della recente sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del marzo 2021 – che ha riconosciuto al Tribunale Fallimentare il potere di annullare o, comunque, di considerare inefficace il voto degli enti pubblici, se lesivo dell'interesse concorsuale.
Tanto premesso, nell'evidenziare che in difetto di tale intervento si sarebbero prodotti notevolissimi danni erariali, con conseguenti evidenti responsabilità erariali dell'ente, oltre ad essere vanificate proprio le finalità che la richiamata circolare intende perseguire e che rispondono alla salvaguardia delle attività di impresa e dei connessi livelli occupazionali, l'Onorevole interrogante chiede di sapere quali iniziative saranno assunte per assicurare applicazione dell'articolo 182-ter della legge fallimentare e della circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 2020 su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare ulteriori rigetti di proposte di transazione fiscale più convenienti, per l'Erario e per il Paese, rispetto all'alternativa fallimentare.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
L'Amministrazione finanziaria ha dedicato particolare attenzione al tema del risanamento aziendale, sin dall'introduzione dell'istituto della transazione fiscale, nell'ambito della normativa fallimentare, supportando le proprie strutture operative con direttive interne e circolari volte ad evidenziare l'importanza di una partecipazione attiva e attenta alla gestione delle procedure di crisi aziendale, sottolineando altresì l'esigenza di operare un adeguato contemperamento tra l'interesse pubblico alla riscossione dei tributi e l'interesse alla salvaguardia di aziende che abbiano concrete possibilità di riacquistare produttività e redditività, salvaguardando il tessuto economico e sociale.
Da ultimo, con la richiamata circolare n. 34/E del 2020, sono state diramate puntuali indicazioni alle strutture operative con l'intento manifesto di garantire un approccio uniforme, su tutto il territorio nazionale, all'attività di valutazione delle proposte di trattamento dei crediti tributari, attraverso dettagliate istruzioni in ordine alla metodologia da adottare al fine di giungere alla formazione di un giudizio sull'accoglibilità della proposta.
Sulla base di tale metodologia, la convenienza economica della proposta – che pur rappresenta un parametro di valutazione – assume rilevanza in conseguenza del positivo esperimento dell'insieme di attività istruttorie propedeutiche alla valutazione finale, e che attengono all'attendibilità della relazione del professionista indipendente, alle concrete prospettive di realizzabilità del piano di risanamento, nonché al comportamento del contribuente qualora rivesta il carattere del prolungato, sistematico e deliberato inadempimento degli obblighi fiscali.
La valutazione positiva della proposta da parte dell'Agenzia delle entrate scaturisce, pertanto, dalla sintesi degli esiti della complessiva attività di indagine, che risente delle peculiarità di ciascuna fattispecie, e che non può ridursi a una valutazione astratta della prospettata economicità dell'offerta di soddisfacimento.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):fallimento