ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06485

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 545 del 22/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: NOJA LISA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 22/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSATO ETTORE ITALIA VIVA 22/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/07/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06485
presentato da
NOJA Lisa
testo di
Giovedì 22 luglio 2021, seduta n. 545

   NOJA e ROSATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 ha istituito il cosiddetto green pass, stabilendo al comma 2 che lo stesso attesti tra le altre condizioni – la «avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo» e la «avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute»;

   al comma 3, inoltre, si specifica che la certificazione «ha una validità di nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato (...), anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio»;

   con circolare del Ministero della salute n. 8284 del 3 marzo 2021, si è precisato che, con riferimento ai soggetti che abbiano già avuto un'infezione da SARS-CoV-2, il «termine del prescritto ciclo» potrà coincidere con la somministrazione di una sola dose di vaccino;

   in particolare, sulla base dei pareri di Aifa del 23 febbraio 2021 e del Consiglio superiore di sanità del 3 marzo 2021, è stato stabilito che, in considerazione delle evidenze cliniche e della elevata presenza di anticorpi, «è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa»;

   ciò nonostante, dalle cronache di stampa emergono sempre più casi di cittadini che non riescono in alcun modo ad ottenere il proprio green pass, nonostante abbiano già sperimentato l'infezione da SARS-CoV-2, siano dalla stessa guariti, si siano sottoposti alla somministrazione di una dose di vaccino nei termini sopra riportati e – su indicazione del proprio medico – abbiano già completato il ciclo con l'inoculazione di quell'unica dose;

   in altre parole, si tratta di persone che, da un lato, non possono sottoporsi per ragioni mediche alla seconda dose, dall'altro lato, non vengono riconosciute dal sistema, ai fini del rilascio del green pass –:

   quali iniziative intenda assumere il Governo affinché ai cittadini che versano nelle condizioni descritte in premessa sia garantito il rilascio della certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.
(5-06485)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

vaccino

malattia

vaccinazione