ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06484

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 545 del 22/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: NOJA LISA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 22/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/07/2021
Stato iter:
27/10/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/10/2021
Resoconto COSTA ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 27/10/2021
Resoconto NOJA LISA ITALIA VIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/07/2021

DISCUSSIONE IL 27/10/2021

SVOLTO IL 27/10/2021

CONCLUSO IL 27/10/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06484
presentato da
NOJA Lisa
testo di
Giovedì 22 luglio 2021, seduta n. 545

   NOJA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo l'ultimo rapporto MonitoRare 2021, elaborato dall'associazione Uniamo, il numero complessivo di persone affette da malattie rare in Italia sarebbe compreso fra i 2,1 e i 3,5 milioni di persone, un dato di gran lunga superiore a quello delle sole persone con malattia rara esente, che sono circa 600 mila;

   le terapie geniche sono medicinali biologici che permettono di regolare, riparare, sostituire, aggiungere o eliminare una sequenza genetica, offrendo nuove prospettive di guarigione ai pazienti affetti da patologie che, sino ad ora, erano prive di una valida soluzione terapeutica, intervenendo in modo diretto sulle cause della malattia;

   le terapie geniche sono sottoposte ad una valutazione accelerata da parte di Ema (l'ente regolatore europeo) per l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, poiché destinate a combattere malattie per cui non esistono trattamenti disponibili;

   nel caso di farmaci orfani destinati alla cura delle malattie rare, per i farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e farmaci ospedalieri viene avviata con Aifa la procedura di prezzo e rimborso accelerata detta «procedura di 100 giorni», ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), entro i quali Aifa dovrebbe concludere l'iter di approvazione, garantendo così ai pazienti, che non hanno una valida alternativa terapeutica, un tempestivo accesso a tali terapie innovative;

   secondo il III rapporto Ossfor, tuttavia, il dato più recente parla di un ritardo di 139 giorni, più del doppio rispetto a quanto previsto (che si è ulteriormente incrementato durante il Covid). Solo per il 44 per cento dei farmaci analizzati il regime di prezzo e rimborso viene definito entro il primo anno dall'approvazione europea, per il 77 per cento entro i 2 anni e per il 90 per cento entro 3 anni dalla autorizzazione Ema –:

   quali strumenti il Ministro interrogato intenda introdurre, per quanto di competenza, affinché venga garantito il rispetto dei tempi fissati dal cosiddetto decreto Balduzzi con la «Procedura dei 100 giorni» (di cui all'articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge n. 158 del 2012) che porti ad un tempestivo accesso alle cure altamente innovative e già autorizzate da Ema in modo da evitare ai pazienti italiani, che non hanno una valida alternativa terapeutica, i lunghi ed inopportuni tempi d'attesa per accedere a terapie curative o trasformative della storia clinica degli stessi.
(5-06484)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-06484

  Il tema dell'accesso ai farmaci è costantemente all'attenzione della Agenzia Italiana del Farmaco e, in particolare, rientrano tra le sue priorità le azioni rivolte a garantire l'accesso alle terapie per il trattamento delle malattie rare.
  L'Agenzia sottolinea che, al 31 dicembre 2020, su un totale di 118 farmaci orfani autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali-EMA, 97 erano disponibili in Italia a carico del Servizio Sanitario Nazionale; dei rimanenti 21 farmaci, 5 sono stati commercializzati nel nostro Paese nei primi mesi del 2021, 12 erano in fase di definizione del prezzo e della rimborsabilità e, per i rimanenti 4, le aziende produttrici non avevano ancora presentato la domanda concernente il prezzo e la rimborsabilità in Italia.
  Inoltre, nell'ultimo triennio, 40 farmaci hanno ottenuto il riconoscimento dell'innovatività da parte della Commissione Tecnico Scientifica-CTS di AIFA: di questi, 19 sono farmaci orfani.
  Per i farmaci orfani il riconoscimento dell'innovatività può essere concesso anche in base a un quadro di evidenze scientifiche più limitato, condizione non prevista per i farmaci destinati a patologie ad alta prevalenza; anche questa procedura di riconoscimento dell'innovatività attesta la particolare attenzione che l'AIFA riserva nei confronti dei farmaci orfani.
  Quanto ai tempi necessari per garantire la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, una recente analisi della Società internazionale «IQVIA», che ha analizzato il tempo medio per la disponibilità dei farmaci («time to avoilability 2016- 2019»), mostra che il nostro Paese si trova al sesto posto tra i Paesi dell'Unione Europea.
  Inoltre, l'Italia è al quarto posto tra gli Stati Membri U.E. per il numero di prodotti rimborsati («rate of availability») a seguito dell'autorizzazione dell'EMA, e quindi anche per il numero di farmaci che sono effettivamente resi disponibili ai cittadini da parte dei rispettivi Servizi Sanitari Nazionali, superata solo da Germania, Danimarca e Austria.
  Il suddetto quadro si conferma anche nei riguardi dei farmaci orfani, ai quali è dedicata una sezione del suddetto «rapporto IQVIA».
  Nella consapevolezza della necessità di garantire tempi rapidi, in particolare di fronte a terapie fortemente innovative in contesti nei quali manchino alternative terapeutiche, l'AIFA può fare ricorso all'accesso precoce, utilizzando gli strumenti offerti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, il cui articolo 1, al comma 4, dispone che: «Qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, a partire dal 1° gennaio 1997, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora utilizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato ....».
  È stata infatti questa la strada scelta, ad esempio, nel caso del medicinale Zolgensma, utilizzato nella terapia genica per il trattamento della atrofia muscolare spinale di tipo I o SMA1.
  Nel novembre 2020 l'AIFA ha pertanto autorizzato l'accesso anticipato al suddetto farmaco ai bambini di età inferiore ai 6 mesi, per i quali era previsto il massimo beneficio.
  In parallelo, è continuata la negoziazione per conseguire un prezzo che garantisse la sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale, negoziazione che si è conclusa positivamente nel marzo 2021.
  Sebbene dal confronto con la «tempistica» degli altri Paesi risulti che l'Italia proceda complessivamente più rapidamente della media europea, l'AIFA è consapevole della necessità di giungere ad una riduzione dei tempi del processo di valutazione e rimborso dei farmaci orfani, in particolare per i farmaci caratterizzati da innovatività clinica.
  Anche per questa finalità, l'AIFA garantisce che pubblicherà rapporti periodici sui tempi necessari per effettuare le procedure di rimborsabilità dei farmaci, per consentire così una valutazione costante dell'operato dell'Agenzia nel garantire l'accesso alle terapie farmacologiche.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

autorizzazione di vendita

diritto alla salute

malattia