ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06429

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 540 del 14/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: VARCHI MARIA CAROLINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 14/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 14/07/2021
VINCI GIANLUCA FRATELLI D'ITALIA 14/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 14/07/2021
Stato iter:
15/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/07/2021
Resoconto VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 15/07/2021
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 15/07/2021
Resoconto VARCHI MARIA CAROLINA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/07/2021

SVOLTO IL 15/07/2021

CONCLUSO IL 15/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06429
presentato da
VARCHI Maria Carolina
testo di
Mercoledì 14 luglio 2021, seduta n. 540

   VARCHI, MASCHIO e VINCI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   diversamente dall'attenzione riservata alla riforma del processo penale e del Csm, la riforma, oggi più che mai necessaria, della magistratura onoraria ha subito una consistente battuta di arresto;

   il 16 agosto 2021 entrerà in vigore il regime transitorio delineato dalla cosiddetta «legge Orlando» che, contrariamente a quanto sollecitato dalle istituzioni europee, rischia di cristallizzare la precarizzazione della categoria, prevedendo, tra gli altri, la riduzione dell'attività giurisdizionale del singolo magistrato onorario a tempo parziale, con conseguente drastica riduzione degli emolumenti percepiti oggi a cottimo;

   da anni i giudici onorari denunciano la totale assenza di tutele economiche, previdenziali e assistenziali previste in Costituzione: diritto alle ferie, alla malattia, al Tfr, ad un trattamento economico corrispondente a quello previsto per lavoratori che svolgono funzioni analoghe;

   il nostro appare un sistema drammaticamente bipolare, che, da un lato, si serve, perché non può farne a meno, della magistratura onoraria per far funzionare la macchina della giustizia, ma, dall'altro, non è disposto a riconoscere ai giudici onorari i diritti spettanti;

   il 16 luglio 2021 la Corte di giustizia europea ha riconosciuto ai magistrati onorari lo status di giudici europei e di lavoratori subordinati a tempo determinato, con tutto ciò che ne consegue, ma, nonostante ciò, il Ministro interrogato ha demandato gli interventi di riforma alla cosiddetta «Commissione Castelli», che, stando alle rassicurazioni del Ministro, avrebbe dovuto concludere i lavori il 25 giugno 2021.

   la presidente della commissione petizioni del Parlamento europeo, Wikstrom (nota D304831/2017) aveva già concesso un termine, ampiamente scaduto, al. Ministero per approvare una riforma che garantisse diritti, tutele ed equa retribuzione alla magistratura onoraria, posto che «le sentenze emesse dai giudici di pace seguono le stesse norme di diritto sostanziale e processuale e quindi hanno la stessa esecutorietà di quelle emesse dai Tribunali ordinari italiani. Essi assolvono i propri compiti come giudici di primo grado competenti per materia, per valore e funzionali: in tale veste il Giudice di pace definisce il 50 per cento del contenzioso civile con un iter giudiziario mediamente inferiore ad un anno. A tali oneri di lavoro e rapidità di svolgimento delle funzioni non corrisponde un adeguato trattamento, non solo giuridico ma anche economico e previdenziale» –:

   quali siano le intenzioni del Governo in merito a una urgente riforma organica della magistratura onoraria che vada nel senso di una definitiva stabilizzazione dei relativi professionisti come lavoratori subordinati, con riconoscimento di emolumenti dignitosi e tutele coerenti con la funzione esercitata.
(5-06429)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-06429

  Secondo quanto esposto già nelle linee programmatiche sulla Giustizia, ritengo che il tema dell'inquadramento e dei compiti del magistrato onorario debba affrontarsi con l'obiettivo di individuare soluzioni auspicabilmente durature.
  Nel fare ciò, occorre tenere conto della reiterata proroga degli incarichi dei magistrati onorari in servizio, delle diverse fonti normative che fino alla legge Orlando hanno regolato i regimi indennitari delle figure dei giudici di pace – VPO (vice procuratori onorari) o GOT (giudici onorari di Tribunale) oggi confluite nel GOP (giudice onorario di pace) – nonché dei profili sollevati dagli interventi giurisprudenziali più recenti.
  Per tale ragione, tenendo bene presenti le prossime scadenze imposte dal regime transitorio del decreto legislativo n. 116 del 2017, la Ministra della giustizia ha istituito con decreto ministeriale del 23 aprile 2021 una Commissione, presieduta da Claudio Castelli, composta da studiosi di diversa estrazione, dalle diverse categorie della magistratura onoraria, nonché da esponenti dell'avvocatura e della magistratura ordinaria, che dovrà elaborare proposte di intervento sulla disciplina vigente.
  La Commissione si è insediata lo scorso 7 maggio e verosimilmente terminerà i suoi lavori il 21 luglio 2021 (in ossequio al successivo decreto ministeriale del 18 giugno 2021).
  Il compito affidato alla indicata Commissione è complesso perché involge più piani di intervento; da un lato il futuro assetto della magistratura onoraria, dall'altro lato l'analisi delle esigenze di tutela economica, previdenziale e assistenziale espresse dai magistrati onorari di lungo corso. Quindi la Commissione dovrà occuparsi necessariamente del regime cosiddetto transitorio dei magistrati onorari in servizio al momento delle entrata in vigore della legge Orlando.
  Nel decreto istitutivo, a guidare i lavori della Commissione, vengono del resto richiamate alcune recenti posizioni della giurisprudenza, che hanno acceso ancora di più il dibattito pubblico sulla magistratura onoraria e reso non più eludibile un intervento meditato del legislatore.
  Come noto, infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (decisione del 16 luglio 2020 nella causa C-658/18) si è pronunciata in merito alla possibilità di includere i giudici di pace nella nozione di «lavoratori» ai sensi della direttiva 2003/88, rimettendo però al giudice del rinvio ogni determinazione sulla questione della comparabilità della situazione giuridica di un giudice di pace a quella di un magistrato ordinario alla luce di una serie di elementi da valutare (regole di accesso alla magistratura ordinaria, volume e qualità delle competenze e altri). Inoltre, secondo la CGUE, proprio la peculiarità del ruolo rivestito dalla magistratura ordinaria nel sistema costituzionale italiano e le modalità di accesso alla stessa possono integrare una «ragione oggettiva» giustificante – nel rispetto dei principi comunitari e ove rispondenti ad una reale necessità – una differenza nel trattamento delle due categorie professionali.
  Il contenzioso interno che ne è derivato è ancora sub iudice, non essendovi pronunce definitive.
  Sotto altro profilo, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 267/2020, pur ritenendo estensibile al giudice di pace il rimborso delle spese di patrocinio legale nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla legge, ha sottolineato che «… la differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'articolo n. 106 comma secondo della Costituzione, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica onoraria del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dalla istituzione della figura …».
  Da ultimo, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 41/2021, nel dichiarare incostituzionali le norme riguardanti l'applicazione dei giudici onorari nei procedimenti di secondo grado, ha ricostruito storicamente il ruolo complessivo della magistratura onoraria nell'ordinamento, individuando nella diversa modalità di accesso alle funzioni giudiziarie il rapporto di complementarietà esistente tra quest'ultima e la magistratura ordinaria.
  Si tratta di una pronuncia che con grande saggezza definisce il margine di tempo entro il quale il legislatore deve operare (31 ottobre 2025) per ripensare il ruolo della magistratura onoraria, nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo n. 106 della Costituzione.
  Concluderei invitando gli onorevoli interroganti ad attendere l'esito dei lavori della Commissione per riaprire il necessario dialogo parlamentare sulle iniziative legislative pendenti, con l'auspicio che si possa pervenire ad una soluzione di equilibrio tra le aspettative della categoria e i principi dell'ordinamento costituzionale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

magistrato

Corte di giustizia CE

istituzione dell'Unione europea