ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06425

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 540 del 14/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Data firma: 14/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COSTA ENRICO MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI 14/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 14/07/2021
Stato iter:
15/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 15/07/2021
Resoconto COLLETTI ANDREA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
 
RISPOSTA GOVERNO 15/07/2021
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 15/07/2021
Resoconto COLLETTI ANDREA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 15/07/2021

SVOLTO IL 15/07/2021

CONCLUSO IL 15/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06425
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Mercoledì 14 luglio 2021, seduta n. 540

   COLLETTI e COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 24 della Costituzione garantisce l'accesso alla giustizia ai meno abbienti con appositi mezzi disciplinati dal Testo unico — decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 — in materia di spese di giustizia;

   la procedura dei pagamenti, patrocinio a spese dello Stato, presenta gravi criticità, in particolare: a) complessità della procedura burocratico-amministrativa; b) carenza di personale negli uffici giudiziari; c) cronici ritardi delle liquidazioni agli avvocati da parte delle Corti d'appello;

   a 5 anni dall'operatività della riforma della compensazione, è mancato il conseguimento dell'obiettivo prefissato, ovvero una liquidazione celere: la farraginosità della procedura prevista grava solo sull'avvocato, con dilatazione dei tempi dei pagamenti;

   dall'emissione del decreto di liquidazione del giudice al pagamento da parte della corte d'appello decorrono, in media, due anni e mezzo: il legale è obbligato, intanto, a emettere fattura elettronica, anticipando il pagamento delle tasse ancor prima di ricevere il compenso;

   nonostante la semplificazione tramite affidamento diretto della procedura al giudice, le corri d'appello non hanno ancora smaltito le migliaia di fatture elettroniche arretrate provenienti dal distretto di competenza;

   è comunque ancora necessario snellire anche la procedura burocratica interna al Ministero, agevolando il finanziamento delle corti d'appello velocizzando l'arrivo dei fondi;

   i tempi di accredito dei compensi liquidati dalle corti d'appello sono costantemente soggetti a rinvii, aumentando il corposo arretrato già esistente;

   la situazione è sempre più drammatica, sia per gli avvocati che per i cittadini, vittime della riduzione del numero degli avvocati disponibili, costretti di fatto, ad autofinanziare, per anni, il costo di un servizio erogato dagli avvocati medesimi alla società civile: il tutto si traduce in una denegata giustizia, in aperta violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione;

   anche se con l'ultima legge di bilancio utili sforzi finanziari sono stati compiuti per soddisfare le aspettative di compenso dei difensori di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, tuttavia, non risultano sufficienti a sbloccare il peso delle liquidazioni pregresse –:

   se le somme effettivamente previste fossero corrisposte senza accumulare ulteriori e inaccettabili ritardi, verrebbe «tamponata» una parte significativa della carenza di liquidità che sta travolgendo l'avvocatura, senza peraltro la necessità di ulteriori provvedimenti;

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle descritte criticità e quali iniziative di competenza intenda adottare per risolvere le problematiche esposte al fine di rendere più celeri le liquidazioni e i pagamenti dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato.
(5-06425)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 15 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-06425

  Il diritto di difesa sancito all'articolo n. 24 della Costituzione è certamente perseguito quale indefettibile interesse dello Stato.
  Orbene, all'interno della complessa macchina organizzativa del Ministero della Giustizia, è il D.A.G. – Direzione generale affari interni, l'articolazione cui è attribuita la gestione del capitolo di bilancio 1360 «spese di giustizia», sul quale vengono stanziati i fondi necessari al pagamento sia degli avvocati che svolgono la difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, sia della generalità delle spese processuali (quali, ad esempio, quelle per notifiche di atti giudiziari, consulenti, periti, traduttori, custodi, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali).
  Tale articolazione, sulla base delle richieste formulate dai funzionari delegati individuati presso gli uffici giudiziari (in servizio presso gli uffici distrettuali e presso alcuni degli uffici di primo grado di maggiori dimensioni), provvede ad assegnare agli stessi, con cadenza, quadrimestrale, le somme necessarie per far fronte al fabbisogno dell'amministrazione sul territorio, mediante ordini di accreditamento, compatibilmente con le risorse stanziate nella legge di bilancio per ciascun esercizio finanziario.
  Una volta ricevuta l'apertura di credito, i funzionari delegati, nella qualità di ordinatori secondari di spesa, provvederanno a emettere gli ordini di pagamento agli aventi diritto, previo riscontro della documentazione della spesa; il tutto disciplinato da una regolamentazione che, certamente, incide sui tempi di pagamento dei compensi che, in sostanza, dipendono sia dalla capacità dei singoli funzionari delegati di far fronte al carico di lavoro dei rispettivi uffici, sia dalla sinergia organizzativa realizzata in ciascun distretto.
  Occorre, tuttavia, segnalare, che per l'amministrazione giudiziaria, nel suo complesso, risulta una significativa situazione di criticità, dovuta alla mole numerica dei pagamenti da effettuare, rispetto al personale addetto a compiti amministrativo-contabili.
  Al Ministero della giustizia, e all'amministrazione giudiziaria in particolare, pervengono un numero di fatture (ampiamente oltre il milione) superiore a quelle di tutte le altre Amministrazioni centrali complessivamente considerate, a cui vanno aggiunti tutti i pagamenti senza fattura, che per l'amministrazione giudiziaria sono in numero considerevole a causa dei vari pagamenti per spese di giustizia a soggetti privi di partita IVA o non aventi natura commerciale.
  Pertanto, una delle circostanze che rallenta i pagamenti delle spese di giustizia è la loro estrema parcellizzazione, essendo costituite da un elevatissimo numero di liquidazioni di anche modesto importo in favore di svariati soggetti (periti, avvocati, società di intercettazione, testimoni, giudici popolari, custodi, ecc.), il che costringe ad effettuare altrettanti pagamenti (nell'ordine di migliaia per ciascun ufficio) da parte degli uffici dei funzionari delegati alle spese di giustizia.
  La procedura di assegnazione dei fondi dal «centro» a favore del «territorio» sconta dunque molteplici e spesso pressanti incombenze di natura contabile, trattandosi della gestione di un capitolo di spesa sul quale sono annualmente appostate risorse per quasi un miliardo di euro.
  Altro fenomeno che si ripercuote negativamente sui tempi di pagamento, non meno importante e in alcuni casi determinante, è la circostanza che, negli ultimi anni, si è costantemente rilevata l'insufficienza dello stanziamento di bilancio a coprire interamente i fabbisogni di spesa degli uffici giudiziari, con la conseguenza che le richieste in conto competenza formulate dagli stessi non vengono quasi mai evase per la loro interezza e ciò comporta l'inevitabile formazione di debiti in conto residui da ripianare secondo rigidi adempimenti amministrativo-contabili che richiedono un iter istituzionale lungo anche parecchi mesi.
  Per evitare la formazione di debiti per prestazioni già rese, occorrerebbe adeguare la dotazione di bilancio del cap. 1360 alle esigenze di spesa richieste dagli uffici giudiziari.
  Osservando i soli dati dell'anno 2020 del capitolo 1360, a fronte di uno stanziamento definitivo pari ad euro 599.453.037, è stata sostenuta una spesa di circa 630 milioni di euro. Dalla gestione finanziaria dell'anno 2020 sono dunque emerse situazioni debitorie fuori bilancio per circa 31 milioni di euro.
  I dati in possesso evidenziano una spesa in costante aumento, essenzialmente imputabile ai costi crescenti della spesa per i difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, che negli ultimi anni è passata dai 178 milioni circa dell'anno 2012 ai 215 milioni circa dell'anno 2015, ai 271 milioni circa dell'anno 2016, ai 323 milioni circa dell'anno 2017, fino ai 366 milioni circa dell'anno 2018 e ai 395 milioni circa dell'anno 2019.
  Nell'anno 2020 si registra una spesa per difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato di circa 393 milioni di euro, in lieve flessione rispetto a quella registrata lo scorso anno.
  II dato riferibile all'anno 2020, in ogni caso, deve essere letto alla luce dell'emergenza sanitaria che ha fortemente condizionato l'attività processuale, con la sospensione o il rinvio dei giudizi civili e penali.
  Merita evidenziare quanto risulta, ad oggi, agli atti di questa Direzione generale in merito alla gestione dei fondi in conto competenza per il 2021, nonché alla gestione dei fondi in conto residui degli anni 2020 e 2019 (per i quali non sono scaduti i termini di conservazione ex articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni), a valere sul capitolo 1360: 1) nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2021 sono state disposte aperture di credito a favore di tutta la rete dei funzionari delegati dislocati sul territorio, soddisfacendo integralmente le richieste di fabbisogno per il I e il II quadrimestre dell'anno corrente; 2) per il ripianamento dei debiti pregressi maturati al 31 dicembre 2020, già al 30 giugno 2021, sono stati tempestivamente emessi gli ordini di accreditamento a favore della rete dei funzionari delegati che ne hanno fatto richiesta entro la scadenza del 5 febbraio 2021, a fronte delle risorse finanziarie in conto residui che si sono rese disponibili nel corso del I semestre 2021 e, in particolare, della recente disponibilità dei fondi per l'importo di 31 milioni di euro a valere sul piano gestionale 14 di nuova costituzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

patrocinio

fatturazione

giudice