ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06395

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 539 del 13/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: GRIMALDI NICOLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/07/2021
Stato iter:
21/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/07/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/07/2021
Resoconto GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/07/2021

DISCUSSIONE IL 21/07/2021

SVOLTO IL 21/07/2021

CONCLUSO IL 21/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06395
presentato da
GRIMALDI Nicola
testo di
Martedì 13 luglio 2021, seduta n. 539

   GRIMALDI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio 2020, con l'articolo 1, commi 816 e seguenti, ha introdotto il canone unico che, dal 2021, sostituisce Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province; tale canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

   il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 847, nasce dall'esigenza di ridurre l'onere della tassazione sulle occupazioni di suolo pubblico a carico degli operatori commerciali, onere segnatamente aumentato negli anni per un'errata o distorta applicazione delle norme da parte di molti comuni italiani;

   il comma 838, in particolare, chiarisce che il canone di cui al comma 837, che opera sulle occupazioni poste in essere dagli ambulanti, si applica in deroga al comma 816; i comuni non sono pertanto sottoposti al vincolo di assicurare un gettito pari a quello conseguito con i canoni e i tributi sostituiti;

   il legislatore ha indicato le tariffe per tipologie di occupazione e ha previsto che i comuni e le città metropolitane adottino regolamenti attuativi per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, senza disporre tariffe o modalità applicative in contrasto con la legge n. 160 del 2019;

   nei regolamenti già emanati molti comuni italiani prevedono nuove e più elevate tariffe, annullando di fatto il cosiddetto meccanismo del frazionamento orario;

   in contrasto con l'obiettivo di introdurre un canone unico patrimoniale, di fatto si sta realizzando un ingiustificato e spropositato aumento delle tariffe da applicare dal 1° gennaio 2022, dopo il periodo di esonero fino al 31 dicembre 2021 disposto dai provvedimenti adottati dal Governo per il periodo di emergenza –:

   se non ritenga opportuno adottare iniziative normative che introducano una disciplina univoca per tutti i comuni anche al fine di superare situazioni di contrasto tra fonti secondarie di livello locale e la legge istitutiva del canone unico patrimoniale.
(5-06395)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06395

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) che hanno previsto, a decorre dal 2021, l'introduzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della Tosap, Cosap, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso o l'occupazione delle strade, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
  Il successivo comma 837 dispone, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione da parte dei comuni e le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
  L'Onorevole interrogante rileva che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nasce dall'esigenza di ridurre l'onere della tassazione sulle occupazioni di suolo pubblico a carico degli operatori commerciali, onere segnatamente aumentato negli anni per un'errata o distorta applicazione delle norme da parte di molti comuni italiani.
  Tuttavia, l'Onorevole segnala come nei regolamenti già emanati molti comuni italiani prevedano nuove e più elevate tariffe di fatto realizzando un ingiustificato e spropositato aumento delle tariffe da applicare dal 1° gennaio 2022, dopo il periodo di esonero fino al 31 dicembre 2021 disposto dai provvedimenti adottati dal Governo per il periodo di emergenza.
  Tanto premesso l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare iniziative normative che introducano una disciplina univoca per tutti i comuni anche al fine di superare situazioni di contrasto tra fonti secondarie di livello locale e la legge istitutiva del canone unico patrimoniale.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente precisare che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, a norma del comma 838 dell'articolo 1, della legge n. 160 del 2019, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 del medesimo articolo 1, il quale sostituisce diverse entrate comunali e il cui presupposto riguarda l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
  Pertanto, il canone di cui al comma 837 delle legge di bilancio 2020 è caratterizzato da principi e regole chiaramente enunciati e diversi rispetto a quelli che ispirano le disposizioni relative al canone patrimoniale di cui al comma 816 della legge di bilancio 2020.
  Detto canone è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
  I commi 841 e 842 fissano le tariffe di base annuali per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e le tariffe di base giornaliere per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare rapportandole alla dimensione demografica dei comuni.
  I comuni e le città metropolitane applicano le predette tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe, riduzioni ed esenzioni, fino all'azzeramento del canone stesso.
  Sulla base delle considerazioni esposte, quindi, non si ravvisano ulteriori iniziative legislative da intraprendere al fine di disciplinare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di tariffazione del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 837 della legge n. 160 del 2019.
  È opportuno altresì evidenziare che, vista la natura patrimoniale dell'entrata in discorso il Dipartimento delle finanze non può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 52, comma 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in base al quale «Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa».
  L'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze alle sole delibere regolamentari e tariffarie relative alle «entrate tributarie dei comuni».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pubblicita'

prestazione di servizi

commercio ambulante