ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06361

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 535 del 06/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 06/07/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/07/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06361
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Martedì 6 luglio 2021, seduta n. 535

   RIZZETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   i lavoratori delle rappresentanze diplomatiche estere in Italia lamentano, da anni, gravi violazioni dei più elementari diritti e tutele previsti dalla normativa in materia di lavoro. Al riguardo, la regolamentazione del rapporto di lavoro di questi dipendenti è lasciata alla discrezionalità delle singole rappresentanze diplomatiche, che spesso procedono con prassi poco trasparenti e contratti di lavoro irregolari;

   questa situazione ha determinato gravi ripercussioni anche dal punto di vista fiscale. Al riguardo, questi soggetti/datori di lavoro, in forza di una prassi non definita, hanno facoltà e non obbligo di essere sostituto di imposta relativamente al pagamento delle imposte sul reddito da lavoro versato ai dipendenti, diversamente da quanto accade per i datori di lavoro pubblici e privati in Italia;

   l'Agenzia delle entrate per decenni non ha mai svolto controlli sugli adempimenti fiscali legati a tali rapporti di lavoro, ritenendo che gli Stati stranieri delle ambasciate di appartenenza provvedessero alla ritenuta fiscale alla fonte, nella qualità di datori di lavoro;

   gli stessi lavoratori, in buona fede, ritenevano di non dover provvedere al pagamento dell'Irpef a cui era tenuto il datore di lavoro; difatti, non avevano ricevuto alcun documento da cui emergesse tale onere (neanche il contratto di lavoro) e nelle buste paga la retribuzione veniva definita come somma netta, quindi anche dagli oneri fiscali;

   ciò nonostante l'Agenzia delle entrate ha poi avviato degli accertamenti fiscali nei confronti di questi lavoratori, concludendo che gli stessi avrebbero indebitamente percepito il loro stipendio lordo senza poi versare l'Inpef. Tesi smentita dalle evidenze documentali, come le buste paga da cui, si ribadisce, risulta che lo stipendio versato è netto e non lordo;

   oltretutto, questi lavoratori mai avrebbero potuto dedurre che fossero tenuti al pagamento dell'imposta, anche considerando l'esiguità degli stipendi che ricevono, a cui, se si sottraesse il quantum dovuto per le tasse sul reddito da lavoro dipendente, resterebbero somme ai limiti, se non al di sotto, della sopravvivenza;

   si fa presente che in sede giudiziaria, è stato affermato che le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari regolanti la materia rappresentano fonti normative speciali che derogano alla disciplina nazionale in tema di tassazione delle persone fisiche. In particolare, la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, prevede (articolo 49, comma 3) che: «I membri del posto consolare, che impiegano persone il cui stipendio o la cui mercede non siano esenti dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalla legge e dai regolamenti di questo Stato in materia di riscossione dell'imposta sul reddito»;

   è dunque assurdo e ingiusto che, da un giorno all'altro, questi lavoratori si sono visti arrivare richieste di pagamento dalla Agenzia delle entrate, per somme che vanno mediamente dai 60.000,00 euro ai 120.000,00 euro, per i mancati versamenti nei periodi pregressi, che sono invece dovuti dal datore di lavoro e non di certo dai dipendenti;

   pertanto, va innanzitutto risolta la situazione di grande ansia che questi lavoratori con le loro famiglie stanno vivendo a causa degli inaspettati e onerosi solleciti di pagamento dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, va definito in modo inequivoco che ambasciate e rappresentanze diplomatiche devono agire da sostituti di imposta –:

   se e quali iniziative si intendano urgentemente adottare anche di carattere normativo a tutela dei lavoratori delle ambasciate e rappresentanze diplomatiche straniere affinché vengano annullate le indebite richieste di pagamento, per chiudere il contenzioso pregresso e pendente, causato dalla condotta del datore di lavoro che non ha svolto la funzione di sostituto di imposta a cui sarebbe tenuto, né ha comunicato tale circostanza ai lavoratori.
(5-06361)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta sul reddito

mercato del lavoro

contratto di lavoro