ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06339

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 533 del 30/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/06/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 29/06/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 30/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06339
presentato da
RIZZETTO Walter
testo di
Mercoledì 30 giugno 2021, seduta n. 533

   RIZZETTO. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la Lega Anti Vivisezione (Lav) segnala la necessità di adottare iniziative affinché la cattura o l'abbattimento di grandi carnivori, come gli orsi, non avvenga contro legge;

   gli orsi sono inseriti nell'allegato II della Convenzione di Berna ratificata dall'Italia con la legge n. 503 del 1981, per la quale ne è proibita la cattura e l'uccisione;

   l'orso è tutelato dalla direttiva 92/43/CEE, che richiede una protezione rigorosa, vietandone l'uccisione e cattura. Solo per tassativi motivi, è possibile una deroga a questa previsione; la cattura di un orso deve rispettare le previsioni normative, altrimenti si configura il reato di furto venatorio ai sensi e per gli effetti degli articoli 624, 625, comma 1, n. 7 del codice penale, in relazione alla teoria giurisprudenziale della sussistenza del reato di furto aggravato ai danni dello Stato in caso di illecita apprensione di fauna selvatica, nonché il reato di maltrattamento ex articolo 544-ter del codice penale;

   il Piano di sezione interregionale per al conservazione dell'orso bruno sulle Alpi centro-orientali (Pacobace) prevede la possibilità di catturare orsi solo in specifici casi che prevedono accessi a strutture danni persistenti al patrimonio agricolo o in caso di orso che attacca con contatto fisico;

   il Centro del Casteller, a Trento, che detiene al momento due orsi catturati dalla provincia autonoma, è oggetto di una indagine penale per maltrattamento e pare non essere in grado di ospitare ulteriori animali, garantendo il rispetto delle loro caratteristiche etologiche come richiesto dalla normativa in materia;

   per l'applicazione di deroghe al regime di protezione speciale che condannano tali animali alla detenzione, in centri peraltro di dubbia idoneità a tale scopo, se non addirittura al loro abbattimento, le dinamiche dei fatti devono essere accertate con univoci strumenti scientifici di medicina forense veterinaria e non ci si può limitare alle mere dichiarazioni dei soggetti che hanno avuto le interazioni con gli animali, riportate in verbali, come di fatto accade ad oggi o in assenza di specifici accertamenti tecnici sugli animali che risulterebbero predati dall'orso;

   si pensi al caso dell'ordinanza di cattura dell'orsa JJ4, conclusasi con un suo annullamento dopo l'intervento del Ministero dell'ambiente che l'ha impugnata assieme alle associazioni, vincendo sull'ordinanza, vista la carenza di dati sull'incidente. In tale vicenda al parere Ispra è stato presentato un parere del Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria che ha rilevato l'insussistenza di prove della dinamica dei fatti che avrebbero dovuto giustificare la cattura;

   alla luce di tale parere tecnico-scientifico, il Consiglio di Stato nel sospendere l'ordinanza rilevava l'insufficiente istruttoria che aveva portato all'ordinanza di cattura dell'orsa il presidente della provincia autonoma di Trento in base ad un giudizio di pericolosità dell'orsa e che ha determinato, per motivi di sicurezza pubblica, l'ordine di catturare l'orsa (e non i suoi tre cuccioli) e di custodirla in modo definitivo nel recinto di Casteller –:

   se non sia necessario ed urgente adottare iniziative, per quanto di competenza, per stabilire che le interazioni con grandi carnivori o i presunti danni da loro cagionati, che ai sensi del Pacobace comportino la possibilità di cattura o di abbattimento degli animali, siano accertati in maniera univoca e scientifica mediante strumenti di medicina forense;

   se il Governo intenda adottare iniziative di competenza volte a disporre l'urgente elaborazione di un protocollo generale di medicina veterinaria forense, da,affidare al Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

   se non ritenga che tale protocollo debba essere acquisito come documento di indirizzo vincolante per tutte le amministrazioni coinvolte nella gestione dei grandi carnivori, per le modalità con cui accertare eventuali incidenti con orsi o danni all'agricoltura che comportino come conseguenza la loro cattura o l'abbattimento;

   se non ritenga che tale protocollo debba essere annesso al capitolo III del Pacobace che dispone la gestione degli orsi.
(5-06339)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

medicina veterinaria

protezione degli animali

protezione dell'ambiente