ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06331

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 531 del 28/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 25/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VINCI GIANLUCA FRATELLI D'ITALIA 25/06/2021


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 25/06/2021
Stato iter:
25/05/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/05/2022
Resoconto PUCCIARELLI STEFANIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 25/05/2022
Resoconto DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 28/06/2021

DISCUSSIONE IL 25/05/2022

SVOLTO IL 25/05/2022

CONCLUSO IL 25/05/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06331
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo di
Lunedì 28 giugno 2021, seduta n. 531

   DEIDDA e VINCI. — Al Ministro della difesa, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   l'A.n.p.d'I. è un'associazione d'Arma riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1956 su proposta del Ministro della difesa, che, fin dal 1960, ha adottato l'attuale denominazione e che vanta su tutto il territorio nazionale, oltre 130 sezioni locali, circa 10.000 soci iscritti, 5 scuole di paracadutismo, oltre 160 Istruttori di paracadutismo con qualifica riconosciuta dall'Autorità militare;

   il Ministero della difesa ha costantemente riconosciuto all'associazione in questione la facoltà di addestrare i giovani soprattutto nella prospettiva di un loro arruolamento nelle aviotruppe, utilizzando procedure e paracadute analoghi a quelli in dotazione ai corpi militari;

   l'attività svolta dall'Associazione viene espressamente qualificata d'interesse militare, ed è svolta sotto il controllo del Ministero della difesa, per mezzo delle comunicazioni trasmesse alla Brigata Folgore relativamente all'attività svolta, ai paracadute impiegati, alle zone lancio utilizzate, nonché al personale interessato e allo svolgimento dei relativi corsi;

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 566 del 1988 parifica le abilitazioni rilasciate dall'Anpdi nel settore dei lanci di interesse militare a quelle rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il paracadutismo civile/sportivo;

   il decreto del Ministero dei trasporti n. 467/T del 1992 consente espressamente l'uso del paracadute a calotta emisferica dai velivoli civili per i lanci dell'A.n.p.d'I. nel rispetto di precise misure, pure specificamente individuati, demandate al controllo dell'autorità militare;

   la circolare n. 1400/1998 dello Stato Maggiore Esercito conseguentemente regola i rapporti tra l'amministrazione militare e l'associazione, prevedendo, in particolare, che i brevetti rilasciati dall'A.n.p.d'I., controfirmati dall'autorità militare, hanno validità matricolare militare e che i lanci possono essere svolti sia da velivolo militare, sia da velivolo civile «con organizzazione generale, personale addetto, paracadute principali ed ausiliari, velivolo civile e quant'altro, tutti forniti dall'A.n.p.d'I.»;

   sulla scorta di tale situazione, nel febbraio 2021, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha confermato l'interesse militare dell'attività svolta dall'A.n.p.d'I. da sempre riconosciuto dai suoi predecessori;

   a fronte di precedenti iniziative volte a limitare o impedire l'attività dell'Anpdi, con sentenza n. 1976/98 il Tar nel rigettare un ricorso dell'AeCI, recepiva quanto affermato nella circostanza dal Ministero della difesa e riconosceva le specificità dell'A.n.p.d'I., statuendo espressamente la validità dei brevetti conseguiti da personale civile sotto il controllo militare e rilasciati dall'A.n.p.d'I.;

   dal 2018 l'Enac, che non aveva mai obiettato sulla liceità dei lanci con paracadute emisferico dell'A.n.p.d'I. da velivolo civile, ha iniziato a mettere in discussione la validità della normativa suindicata, senza considerare l'incompetenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel controllo dell'attività di paracadutismo «di interesse militare» svolto dall'A.n.p.d'I.;

   il provvedimento ha causato l'interruzione dell'attività aviolancistica dell'A.n.p.d'I. con paracadute a calotta emisferica, vanificando decenni di investimenti, finanche negando agli allievi paracadutisti che avevano regolarmente frequentato i corsi nel 2020 il riconoscimento della validità dei lanci ai fini matricolari militari;

   è messa a rischio la sopravvivenza dell'associazione, con ciò costringendola a presentare 4 ricorsi davanti al Tar del Lazio avverso il citato provvedimento dell'Enac, al fine di difendere le proprie prerogative, nonché quelle degli associati;

   il Tar del Lazio ha disposto con proprie ordinanze l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della difesa, nonché l'acquisizione di una relazione da parte dell'autorità militare –:

   quali iniziative di competenza si intendano assumere al fine di assicurare l'esercizio del paracadutismo «di interesse militare», praticato dall'associazione, e se non si ritenga di valutare la sussistenza dei presupposti per autorizzare, per il tramite dello Stato Maggiore dell'Esercito, il rilascio degli attestati relativi ai lanci effettuati dai paracadutisti A.n.p.d'I. nel 2020, in vigenza della citata normativa nonché di bandi di arruolamento dello Sme che prevedevano un punteggio incrementale per i possessori di brevetto di paracadutismo Anpdi.
(5-06331)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 maggio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-06331

  In merito al quesito posto con il presente atto di sindacato ispettivo ritengo sia indispensabile ripercorrere, sia pur brevemente, l'evoluzione normativa in materia di attività aviolancistica e le vicende che hanno interessato i principali referenti del settore.
  La disciplina in materia di paracadutismo è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, che attribuisce al Ministro dei trasporti – ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – la definizione, con proprio decreto, dei programmi di addestramento e dell'attività di volo o di lancio necessaria per conseguire, mantenere in corso di validità, rinnovare e reintegrare licenze, attestati e abilitazioni.
  In attuazione delle prescrizioni di cui al decreto in parola, l'allora Ministero dei trasporti ha adottato, con decreto n. 467-T del 1992, il «programma di addestramento per il paracadutismo» che prevedeva, entro due anni dall'entrata in vigore dello stesso, la progressiva eliminazione del paracadute vincolato a calotta emisferica – cosiddetto «paracadute tondo», tipico dei lanci militari e in utilizzo all'Esercito – consentendone tuttavia l'impiego, in deroga, all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia (ANPd'I), in considerazione del fatto che lo svolgimento dell'attività aviolancistica di interesse militare svolta dall'Associazione era effettuata sotto il controllo del Ministero della difesa e disciplinata dalla Circolare n. 1400/563 del 27 marzo 1990 dello Stato Maggiore Esercito.
  A seguito dell'istituzione, con decreto legislativo n. 250 del 1997, dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), l'Ente assumeva, quale unica autorità dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 687 del Codice della navigazione, le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione Generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e, conseguentemente, anche la competenza regolatoria in materia di paracadutismo.
  Le peculiarità proprie dell'attività svolta dall'ANPd'I, nonché il ruolo del Ministero della difesa rispetto all'attività aviolancistica in questione, sono stati riconosciuti anche dall'ENAC che, nel Regolamento sul «Rilascio e rinnovo delle licenze di paracadutismo» approvato il 24 giugno 2013, ha escluso dal proprio ambito di applicazione l'attività aviolancistica d'interesse militare dell'ANPd'I «in quanto svolta sotto il controllo del Ministero difesa»; tale esclusione è stata confermata altresì nell'edizione aggiornata del Regolamento, diramata nel 2015.
  Successivamente:

   con disposizione n. 30 del 12 luglio 2019, l'ENAC, accogliendo un'istanza dell'Unione Italiana Paracadutismo (UIP), visto fra l'altro l'interesse all'effettuazione di lanci con l'utilizzo del «paracadute tondo» manifestato da parte di numerosi appartenenti alla disciplina sportiva del paracadutismo, autorizzava l'attività aviolancistica con tale tipologia di paracadute da parte delle scuole affiliate all'Unione;

   con successiva nota del 3 marzo 2020, lo stesso ENAC, inibiva all'ANPd'I, in quanto non soggetta a certificazione da parte dell'Ente, lo svolgimento delle operazioni di lancio con «paracadute tondo» da aeromobili civili precisando che le stesse erano state autorizzate unicamente in favore delle scuole di paracadutismo certificate dall'ENAC ed invitava inoltre l'Associazione a fornire specifico riscontro in merito alle operazioni già svolte;

   nel silenzio dell'ANPd'I, l'ENAC provvedeva, inoltre, ad inviare, il 5 maggio 2020, un'informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

   lo Stato Maggiore dell'Esercito, appresi i contenuti dei provvedimenti adottati, ha dapprima sospeso, il 6 ottobre 2020, lo svolgimento delle attività aviolancistiche previste dalla già citata Circolare 1400 dello Stato Maggiore dell'Esercito e, successivamente, ricevuto il nulla osta da parte dello Stato Maggiore della Difesa, ha disposto la sospensione della convenzione in atto con l'ANPd'I;

   con disposizione n. 5 del 5 marzo 2021, l'ENAC, tenuto conto della necessità di un riassetto generale della materia, sanciva, con effetto immediato, la revoca dell'autorizzazione all'attività aviolancistica con «paracadute tondo» di cui alla Disposizione n. 30 del 12 luglio 2019;

   il successivo 16 marzo l'ANPd'I presentava istanza di accesso ad ogni atto consequenziale, connesso o finalizzato all'adozione del provvedimento di revoca sopra citato ed, in mancanza di riscontro, il 3 maggio 2021, notificava ricorso impugnando il silenzio rigetto serbato dall'ENAC ed instaurando un giudizio per l'annullamento della disposizione e per il risarcimento dei danni da essa provocati.

  Avuto riguardo al quadro di situazione poc'anzi ricostruito, va innanzitutto ribadito l'interesse della Difesa nei confronti dell'attività svolta dall'ANPd'I, sia in virtù del richiamo da essa esercitato nei confronti delle nuove generazioni – che, grazie all'Associazione possono accostarsi ai valori ed alle tradizioni del paracadutismo militare italiano – sia quale importante fattore di contrazione dei tempi necessari alla formazione del personale militare destinato alle aviotruppe, nel momento in cui esso sia già in possesso dell'abilitazione al lancio conseguita con l'ANPd'I.
  Nondimeno, si ritiene altresì imprescindibile sottolineare come il suddetto interesse potrà continuare ad essere perseguito esclusivamente nel pieno rispetto della vigente normativa e delle discendenti circolari regolatorie di Forza armata, fermi restando gli esiti dei procedimenti attualmente pendenti innanzi alle competenti Autorità Giudiziarie amministrative e penali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esercito

associazione

brevetto