ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06307

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 529 del 23/06/2021
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/09539
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2021
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 23/06/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/06/2021
Stato iter:
07/07/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/07/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 07/07/2021
Resoconto TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/06/2021

DISCUSSIONE IL 07/07/2021

SVOLTO IL 07/07/2021

CONCLUSO IL 07/07/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06307
presentato da
TERZONI Patrizia
testo di
Mercoledì 23 giugno 2021, seduta n. 529

   TERZONI, SUT e MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle entrate, con circolare 30/E/2020, paragrafo 5 dedicato a cessione e sconto in fattura, ha ricordato che, per le persone fisiche, si fa riferimento al criterio di cassa «non emergendo elementi che possano determinare una diversa linea interpretativa» (paragrafo 5.1.1) e che, per gli «altri bonus» diversi dal Superbonus 110 per cento, non sono previste attestazioni per l'esecuzione o per la fine lavori (paragrafo 5.2.1);

   il quotidiano «Italia Oggi» del 26 maggio 2021 riporta che l'Agenzia delle entrate nel Videoforum Italia Oggi avrebbe confermato, che «...opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall'avanzamento dei lavori (Sai) limitatamente agli interventi che fruiscono del 110 per cento. Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie (per esempio, 50 e 65 per cento) per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Così l'Agenzia delle entrate, in risposta a un preciso quesito posto...»;

   a mero titolo di esempio, se una persona fisica sostiene una spesa per il risparmio energetico (Ecobonus 65 per cento) attraverso bonifico parlante per euro 175,00, a fronte di una fattura per un costo complessivo di euro 500,00, con sconto in fattura del 65 per cento, si ritiene che il bonifico parlante sia condizione necessaria e sufficiente per l'invio della comunicazione dello sconto in fattura per euro 325,00 senza dover attendere lo stato di avanzamento degli interventi o l'ultimazione degli stessi;

   per l'Erario non sarebbe configurabile alcun tipo di danno in quanto il credito d'imposta in questione, pur essendo comunicabile e cedibile a partire dalla spesa, potrà essere materialmente compensato solo a partire dall'anno successivo;

   per comportamenti fraudolenti con lavori non eseguiti, l'Amministrazione applicherebbe gli strumenti di controllo, applicando eventualmente i relativi regimi sanzionatori;

   sono comparse tesi contrarie che pongono in discussione la correttezza dell'operato di migliaia di famiglie italiane –:

   se il Governo intenda, anche attraverso l'Agenzia delle entrate, chiarire la posizione riportata dal quotidiano «Italia Oggi» di cui in premessa;

   se, nella denegata ipotesi di smentita di tali principi, con migliaia di famiglie in difficoltà, si ritenga di specificare che l'invio della comunicazione per lo sconto in fattura prima del completamento dell'intervento non comporti conseguenze per i contribuenti in buona fede, nel caso in cui l'intervento sia stato completato e siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche discipline (ad esempio comunicazione Enea).
(5-06307)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 luglio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06307

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano la circolare n. 30/E del 2020 dell'Agenzia delle entrate, in cui sono contenuti chiarimenti in materia di Superbonus e degli altri bonus edilizi.
  In particolare, gli Onorevoli osservano che, come riportato dal quotidiano «Italia Oggi» del 26 maggio 2021, in un videoforum dedicato, risulterebbe confermata la posizione dall'Agenzia delle entrate in base alla quale «...l'opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall'avanzamento dei lavori (Sal) limitatamente agli interventi che fruiscono del 110 per cento. Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie (per esempio, 50 e 65 per cento) per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi...».
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono conferma di quanto sopra riportato e, in caso contrario, se si ritenga opportuno specificare che l'invio della comunicazione per lo sconto in fattura prima del completamento dell'intervento non comporti conseguenze per i contribuenti in buona fede, nel caso in cui l'intervento sia stato completato e siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche discipline.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto, tra le altre agevolazioni, il cosiddetto Superbonus che eleva al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
  L'articolo 121 del medesimo decreto ha previsto, per i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per la realizzazione degli interventi elencati al comma 2 di tale disposizione, la possibilità di optare alternativamente per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi) e/o per la cessione di un credito d'imposta (di ammontare pari alla detrazione spettante).
  Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce che: «L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».
  La norma specifica che l'esercizio dell'opzione può essere effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l'opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori.
  In conclusione, in base al tenore letterale della norma, è possibile sostenere che, nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l'opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.
  Pertanto, qualora per l'effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia per il quale spetta la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013) non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

detrazione fiscale

persona fisica