ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06286

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 528 del 22/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 22/06/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/06/2021
Stato iter:
23/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/06/2021
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
 
RISPOSTA GOVERNO 23/06/2021
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/06/2021
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/06/2021

SVOLTO IL 23/06/2021

CONCLUSO IL 23/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06286
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Martedì 22 giugno 2021, seduta n. 528

   UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo l'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019, con riguardo all'Imu, «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile»;

   numerosi comuni escludono, però, l'interpretazione del Ministero dell'economia e delle finanze sull'agevolazione Imu per coniugi con residenze in comuni diversi o con due immobili nello stesso comune. In pratica, se un coniuge si sposta di città o paese per lavoro, lasciando moglie e figli nell'abitazione principale, perde l'agevolazione. Se un coniuge tarda a cambiare residenza per motivi logistici, per tutto il tempo del ritardo, viene meno l'agevolazione. Stessa sorte accade se si verifica la fattispecie di due coniugi con residenze disgiunte nello stesso comune –:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative per dare un'interpretazione univoca circa l'esenzione dell'Imu prima casa, specie per i nuclei familiari disgiunti aventi due immobili nello stesso comune o in comuni diversi.
(5-06286)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06286

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel richiamare la disciplina dettata dall'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) in materia di IMU, chiede chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione IMU per la prima casa con particolare riferimento ai nuclei familiari disgiunti aventi due immobili nello stesso comune o in comuni diversi.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Giova precisare, innanzitutto, che il citato comma 741 prevede che «Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile».
  Di conseguenza, in siffatta ipotesi, per espressa dizione normativa, l'agevolazione è sempre riconosciuta seppure applicabile a un solo immobile, emergendo in tal modo la volontà del Legislatore di dare alla norma un'impronta espressamente restrittiva, che costituisce l'eccezione rispetto alla regola secondo cui le agevolazioni possano essere riconosciute per tutti gli immobili, nel caso in cui siano ubicati in comuni diversi.
  Sennonché, tale interpretazione, che inizialmente era condivisibile anche per la Corte di cassazione, successivamente ha subito una diversa evoluzione giurisprudenziale ad opera, ad esempio, delle ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020, in cui la Corte di Cassazione statuisce che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso.
  In particolare, la Suprema Corte ritiene che la previsione normativa di cui al comma 741 «comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente», motivo per il quale è stato rigettato il ricorso della contribuente essendo stato accertato che «solo la ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune ...mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, ha residenza e dimora abituale in altro Comune».
  Il Dipartimento delle Finanze non può che prendere atto dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, alla quale è affidato in ultima istanza, nel nostro ordinamento giuridico, il compito di fornire l'interpretazione della legge.
  Tanto premesso, a fronte delle difformità di applicazione dell'esenzione tra i diversi comuni, alla quale si riferisce l'interrogante, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria sono disponibili, ove sussistesse la volontà politica, a predisporre una norma che introduca chiarezza.