Legislatura: 18Seduta di annuncio: 527 del 21/06/2021
Primo firmatario: VITIELLO CATELLO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 18/06/2021
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 18/06/2021
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/06/2021
VITIELLO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
il 16 giugno 2021 alcune testate televisive e molti quotidiani on line hanno trasmesso le immagini relative alla tragedia del 23 maggio 2021 della funivia di Mottarone, in cui hanno perso la vita 14 persone e un bambino di 5 anni, unico sopravvissuto, ha perso entrambi i genitori;
nel video, ripreso da due telecamere di sorveglianza, si distinguono alcuni passeggeri tra cui il padre del piccolo Eitan, unico sopravvissuto, in procinto di scendere dalla cabina che, a pochi metri dall'arrivo, a causa di un guasto della fune e del sistema di sicurezza, scivola in direzione opposta. Gli ultimi fotogrammi inquadrano la cabina che precipita nel vuoto;
l'inchiesta è al momento di competenza della procuratrice di Verbania, Olimpia Bossi, titolare con il sostituto Laura Carrera, che ha proceduto alla formulazione dei capi d'imputazione di omicidio colposo plurimo, lesioni gravissime colpose e rimozione dei sistemi di sicurezza;
in seguito alla diffusione del video in questione, la procuratrice Bossi ha emanato un comunicato stampa per precisare che «tali immagini, contenute in un file video, risultavano depositate, unitamente a tutti gli atti di indagine, all'atto della richiesta di convalida del fermo e di applicazione di misura cautelare, con diritto degli indagati e dei rispettivi difensori di prenderne visione ed estrarne copia, diritti ampiamente esercitati. [...] Si tratta tuttavia, di immagini di cui, ai sensi dell'art. 114 comma 2 c.p.p., è comunque vietata la pubblicazione, anche parziale, trattandosi di atti che, benché non più coperti dal segreto in quanto noti agli indagati, sono relativi a procedimento in fase di indagini preliminari»;
la messa in onda delle immagini, oltre a ledere la sensibilità dei parenti delle vittime, viola il citato articolo 114, comma 2, del c.p.p., che vieta la pubblicazione, anche parziale, degli atti fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;
ancora una volta, dunque, si assiste alla pubblicazione nonché alla divulgazione di atti che sarebbero dovuti rimanere custoditi negli uffici della procura –:
se ritenga che, anche in ossequio alla delicatezza della vicenda e in relazione alla violazione della riservatezza degli atti processuali, sussistano i presupposti per promuovere iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari di cui in premessa;
quali ulteriori iniziative di competenza, anche normative, il Ministro interrogato intenda adottare per rendere più efficace la tutela del segreto investigativo e per scongiurare il ripetersi di tali incresciosi episodi.
(5-06263)