Legislatura: 18Seduta di annuncio: 525 del 16/06/2021
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/06/2021
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
- MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16/06/2021 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 23/06/2021
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/06/2021
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 23/06/2021
TERZONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
il 18 maggio 2021 il consiglio regionale della regione Abruzzo ha legiferato stabilendo una riduzione dell'area del Parco regionale del Sirente-Velino per migliaia di ettari, oltre il 10 per cento della superficie, eliminando così i vincoli propri di un'area protetta fissati dalla legge n. 394 del 1991; la legge approvata dalla regione Abruzzo è la legge n. 14 dell'8 giugno 2021;
questa scelta incide, direttamente e indirettamente, su territori inclusi nella Rete Natura 2000 europea essendo – l'intero Parco – zona di protezione speciale (codice IT IT7110130) e – diverse aree – Sic-Zsc (codice IT7110096 e IT7110206);
la regione, con 3,5 milioni di euro del Piano di sviluppo rurale 2007-2013, a quanto risulta all'interrogante, ha promosso studi per la definizione dei piani di gestione dei siti Natura2000, compresi quelli – allora – ricadenti nel Parco;
da tali studi, realizzati quando la Zps e le aree immediatamente limitrofe ai Sic-Zsc ricadevano all'interno dell'area protetta, sono state desunte dalla regione le misure sito-specifiche di conservazione che, ovviamente, non prendevano in considerazione impatti, come l'attività venatoria, in quanto allora inesistenti essendo appunto tali aree interne ad un parco;
a mero titolo di esempio, alcuni siti di riproduzione e aree di foraggiamento di specie protette dalla direttiva 147/2009/CE come Coturnice, Aquila reale, Lanario, Gracchio corallino, ricadranno in tutto o in parte all'esterno del Parco; ai fini della conservazione di specie dei Sic-Zsc sopra ricordati, pur esterni alla riperimetrazione, vi saranno potenziali impatti – basti pensare al disturbo sui corridoi ecologici di Lupo e Orso bruno – imprevisti rispetto alle misure sito-specifiche esistenti. La regione non ha accompagnato il provvedimento con una modifica delle misure sito-specifiche che tenesse conto della mutata condizione vincolistica e della riduzione delle tutele per specie e habitat;
inoltre, tale provvedimento della regione è, nei fatti, equiparabile a un'attività pianificatoria, in quanto decide della destinazione dei suoli, cambiandone le regole di utilizzo e delle modalità di gestione di fauna e habitat. In tal caso la direttiva comunitaria 42/2001/CE sulla Valutazione ambientale strategica (Vas), Valutazione di incidenza (VIncA) e la direttiva comunitaria 43/92/CE «Habitat» recepite nel nostro ordinamento e – per quest'ultima – le linee guida approvate nel 2019 per la VIncA – impongono di svolgere le procedure di Vas e di VIncA;
quanto sopra descritto potrebbe configurare, a giudizio dell'interrogante, una violazione delle direttive 42/2001/CE, 147/2009/CE e 43/1992/CE –:
se non ritengono di valutare se sussistano i presupposti per impugnare davanti alla Corte costituzionale la citata norma approvata dalla regione Abruzzo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
(5-06240)