ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06182

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 520 del 08/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: ALBANO LUCIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 08/06/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA 08/06/2021
BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 08/06/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/06/2021
Stato iter:
09/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/06/2021
Resoconto ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 09/06/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/06/2021
Resoconto ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/06/2021

SVOLTO IL 09/06/2021

CONCLUSO IL 09/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06182
presentato da
ALBANO Lucia
testo di
Martedì 8 giugno 2021, seduta n. 520

   ALBANO, OSNATO e BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, approvato dal Consiglio dei ministri, cosiddetto decreto «Sostegni Bis», sul fronte dei contributi per imprese e professionisti introduce diverse novità. Tra queste, la possibilità di un contributo a fondo perduto il cui riconoscimento è legato al peggioramento del risultato economico d'esercizio, per il quale l'indicatore considerato non è quello dei fatturato bensì del reddito;

   l'intervento normativo citato, ai cui al comma 19 dell'articolo 1, ovvero l'introduzione di un aiuto basato sul calo di reddito, viene visto con favore dagli interroganti in quanto vede recepita, sebbene parzialmente, una delle istanze più importanti e significative di Fratelli d'Italia, condivisa dai professionisti economici, ossia la possibilità «di eliminare, almeno in parte, le distorsioni che il criterio della riduzione del fatturato ha inevitabilmente generato, non tenendo conto quest'ultimo dei costi fissi sostenuti dagli operatori economici e dei diversi margini di redditività dei singoli settori economici interessati», come definito dai rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) in audizione alla Camera il 3 giugno 2021;

   l'aiuto economico nel testo finale del Sostegni bis ha richiesto una modifica al calendario fiscale degli aspiranti beneficiari. Infatti, a norma del comma 24 dell'articolo 1, la richiesta di contributo può essere inviata da parte dell'istante solo qualora la dichiarazione dei redditi del 2020 venga trasmessa entro il 10 settembre 2021;

   tale scadenza operativa non tiene in considerazione la portata del lavoro svolto dai professionisti economici, che, dall'inizio della pandemia, sono gravati da un peso crescente di responsabilità e compiti, costretti a fare i conti con una pubblica amministrazione che, troppo spesso, si distingue per ritardi e inefficienze. Pur riconoscendo la volontà di conciliare le esigenze di rapidità nell'erogazione dei contributi con quelle di controllo delle istanze presentate, il termine è privo di fondamento ed improponibile. È necessario concedere più tempo per gli adempimenti fiscali, valutando la situazione dei contribuenti e tenendo in considerazione il lavoro dei professionisti, come segnalato dall'Associazione nazionale commercialisti e dallo stesso Cndcec; quest'ultimo precisa essere la scadenza troppo a ridosso della pausa estiva e non rispettosa delle complessità dell'adempimento, particolarmente intricato per la necessità di inserire tutti i dati relativi alle agevolazioni ricevute –:

   se il Governo intenda assumere iniziative volte a superare le criticità esposte in premessa, al fine di consentire una adeguata operatività dei professionisti economici, volta ad ottenere la più ampia e corretta concessione del contributo da parte dei soggetti beneficiari.
(5-06182)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06182

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti osservano che la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis) può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
  Gli Onorevoli evidenziano tuttavia che tale scadenza è «troppo a ridosso della pausa estiva e non rispettosa delle complessità dell'adempimento, particolarmente intricato per la necessità di inserire tutti i dati relativi alle agevolazioni ricevute».
  Pertanto, gli Interroganti chiedono «se il Governo intenda assumere iniziative volte prorogare il termine di cui al comma 24 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di consentire una adeguata operatività dei professionisti economici, volta ad ottenere la più ampia e corretta concessione del contributo da parte dei soggetti beneficiari».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il citato comma 16 dell'articolo 1 del cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis riconosce, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione (comma 19) che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Per ottenere detto contributo, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, posto che – ai sensi del comma 24 – questa istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
  Tanto premesso, è opportuno evidenziare che il processo di determinazione ed erogazione del contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 73 del 2021 è strettamente collegato alla preventiva disponibilità – da parte dell'Agenzia delle entrate – dei dati della dichiarazione dei redditi riferiti sia all'anno 2019 che all'anno 2020.
  La scelta di vincolare la richiesta del contributo alla presentazione entro un certo termine della dichiarazione dei redditi è ispirata pertanto alla volontà di assicurare la sua erogazione nel minor tempo possibile, tenuto conto della situazione di difficoltà economica in cui si trovano gli operatori destinatari dello stesso.
  Un eventuale differimento del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, propedeutica per la presentazione dell'istanza di accesso al contributo in esame, determinerebbe un allungamento dei tempi necessari per l'erogazione dello stesso.