ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06178

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 520 del 08/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: ALEMANNO MARIA SOAVE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/06/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/06/2021
Stato iter:
09/06/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/06/2021
Resoconto ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 09/06/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 09/06/2021
Resoconto ALEMANNO MARIA SOAVE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/06/2021

SVOLTO IL 09/06/2021

CONCLUSO IL 09/06/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06178
presentato da
ALEMANNO Maria Soave
testo di
Martedì 8 giugno 2021, seduta n. 520

   ALEMANNO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in base all'articolo 15 della legge n. 133 del 999, «l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative»;

   successivamente, la legge n. 160 del 2019 – legge di Bilancio 2020 – con l'articolo 1, comma 12, ha previsto che la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

   la medesima norma ha disposto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo 2020, fossero stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del citato comma 12, anche al fine di definire le opportune comunicazioni necessarie a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione, nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato;

   ad oggi, risulta che nessun provvedimento attuativo sia stato emanato, nonostante le numerose richieste e segnalazioni inviate dai contribuenti all'Agenzia delle entrate;

   va considerato che entrambe le disposizioni rappresentano un importante incentivo all'autoimprenditorialità, fondamentale nell'attuale fase di crisi economica –:

   quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per colmare il vuoto normativo descritto, per garantire, in tempi brevi, l'attuazione di tali rilevanti disposizioni.
(5-06178)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 giugno 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06178

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 15 della legge n. 133 del 1999, secondo cui «l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è da considerarsi non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative» e all'articolo 1, comma 12, della legge n. 160 del 2019, ai sensi del quale la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpI, destinata alla sottoscrizione del capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  Tale ultima norma dispone che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo 2020, siano stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del citato comma 12, anche al fine di definire le opportune comunicazioni necessarie a consentire l'esenzione della NASpI anticipata in un'unica soluzione, nonché ad attestare all'istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.
  Tenuto conto che, ad oggi, risulta che nessun provvedimento attuativo sia stato emanato, nonostante le numerose richieste e segnalazioni inviate dai contribuenti all'Agenzia delle entrate, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'economia e delle finanze «quali urgenti iniziative intenda adottare per colmare il vuoto normativo descritto, per garantire, in tempi brevi, l'attuazione di tali rilevanti disposizioni».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta che il provvedimento da emanare in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Esenzione dall'IRPEF della NASPI per sottoscrizione di capitale di società cooperative), è in fase di ultimazione e sono in corso le necessarie interlocuzioni con l'INPS per la definizione del suo contenuto.