Legislatura: 18Seduta di annuncio: 516 del 26/05/2021
Primo firmatario: SIRACUSANO MATILDE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 26/05/2021
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 27/05/2021 Resoconto SIRACUSANO MATILDE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE RISPOSTA GOVERNO 27/05/2021 Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA) REPLICA 27/05/2021 Resoconto SIRACUSANO MATILDE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
DISCUSSIONE IL 27/05/2021
SVOLTO IL 27/05/2021
CONCLUSO IL 27/05/2021
SIRACUSANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
presso il Tribunale di Roma pende un procedimento penale per la presunta corruzione di un dipendente della Consip s.p.a. da parte di un noto avvocato che, l'11 marzo 2021, ha presentato un esposto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia;
l'imputato ha indicato gravi irregolarità nella fase delle indagini preliminari e, segnatamente, in relazione all'irrituale acquisizione di alcune prove a suo carico;
nel corso del ridetto processo, l'avvocato Romeo – l'imputato – ha scoperto che, in altro procedimento connesso, erano state depositate intercettazioni, relative al biennio 2016-2017, mai messe a disposizione della difesa, nonostante la rituale e tempestiva richiesta formulata al competente pubblico ministero;
da fonti di stampa si apprende che si tratta di circa ventimila file occultati per ben quattro anni, fondamentali per dimostrare la sua innocenza; contro l'imputato non sembrerebbero esserci prove o elementi indiziari idonei a suffragarne la colpevolezza, poiché l'unico elemento di prova a suo carico sono le dichiarazioni autoaccusatorie rese dal funzionario della Consip s.p.a. tale Architetto Gasparri, il quale avrebbe sostenuto di aver ricevuto delle somme di danaro dal legale imputato, in cambio dell'affidamento di appalti;
sebbene in quel periodo l'imputato fosse intercettato 24 ore su 24, dalle trascrizioni delle intercettazioni non risulterebbero elementi tali da far presumere alcuno scambio illecito tra i due;
stando alle dichiarazioni rese dalla difesa del presunto corruttore, parrebbe che dall'ascolto delle intercettazioni – per anni secretate – si possa evincere che l'atto di accusa e autoaccusa del funzionario Consip s.p.a. non sarebbe stato spontaneo;
risulta all'interrogante che il materiale captato fosse a disposizione dei magistrati titolari del procedimento penale che vedeva il Romeo coimputato assieme ad alcuni importanti esponenti politici, non in quello che lo vedeva coinvolto come unico imputato per il reato di corruzione, con il conseguente e concreto pericolo che, ove fosse stata accolta la richiesta di archiviazione del primo procedimento, l'importantissimo materiale intercettivo captato sarebbe definitivamente divenuto irreperibile;
stando ai fatti sin qui riportati, paiono evidenti le gravi anomalie nella conduzione dei citati procedimenti penali, in considerazione dei fondamentali principi del giusto processo e della presunzione di innocenza –:
quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere in relazione ai fatti esposti e, in particolare, se intenda assumere iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari in questione.
(5-06124)
Grazie Presidente,
il rispetto assoluto dei diritti della difesa e delle garanzie processuali sin dalla fase delle indagini preliminari è ben scolpito nella Carta costituzionale e, pertanto, doverosamente da tutelare.
Ciò premesso, nel caso di specie si assume l'occorsa e grave violazione di diritti di un imputato a mezzo di ritenute irregolari condotte riconducibili all'organo inquirente.
Orbene, va evidenziato e rammentato che l'attivazione dei poteri ispettivi da parte dell'Amministrazione, oltre ad essere ancorata a precisi dati fattuali, oggettivi ed acclarati, deve altresì evitare di interferire sul sereno svolgimento dell'attività giurisdizionale, e ciò anche se in termini indiretti, senza cioè alcuna volontà in tal senso.
Come in tutti i casi nei quali si lamenti l'occorsa compressione del diritto di difesa, l'Amministrazione deve attendere l'esito dei procedimenti giurisdizionali già in essere, primaria sede naturale e precipuamente volta alla verifica di quanto lamentato, soprattutto allorquando tali doglianze, provenienti dallo stesso imputato, siano già state evidenziate proprio nell'ambito del processo in corso.
Un intervento in itinere, si ribadisce, rischierebbe di interferire nell'attività processuale pacificamente in essere, cui va invece garantita la necessaria serenità.
Allo stato, pertanto, risultando pendenti il processo c/o il Tribunale di Roma, nonché il procedimento penale attivato dall'esposto presentato all'Autorità Giudiziaria di Perugia, evidentemente in fase coperta da segreto investigativo ex articolo 329 c.p.p., non si ravvisano estremi per procedere ad attività ispettiva.