ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06122

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 516 del 26/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: CONTE FEDERICO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 26/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/05/2021
Stato iter:
27/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/05/2021
Resoconto CONTE FEDERICO LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2021
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 27/05/2021
Resoconto CONTE FEDERICO LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/05/2021

SVOLTO IL 27/05/2021

CONCLUSO IL 27/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06122
presentato da
CONTE Federico
testo di
Mercoledì 26 maggio 2021, seduta n. 516

   CONTE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo del 7 settembre 2012, n. 156, dispose una nuova organizzazione degli uffici di pace e ne ridusse il numero mediante la soppressione di quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale;

   detto decreto ha soppresso 667 uffici del giudice di pace, su un totale di 846, e ha lasciato in funzione 178 uffici;

   l'articolo 3, comma 2 del decreto stabiliva che gli enti locali potevano richiedere il mantenimento degli uffici facendosi carico delle spese nelle relative sedi;

   l'ufficio del giudice di pace di Eboli, provincia di Salerno, rientrava tra quelli destinati alla soppressione, ma immune ha chiesto e ottenuto il mantenimento dell'ufficio, elemento fondamentale per una città dalla storica tradizione giudiziaria, sede pretorile e poi sezione distaccata del tribunale di Salerno;

   l'ufficio di Eboli ha mantenuto il servizio in funzione anche per Battipaglia, Campagna, Contursi Terme ed Oliveto Citra, con un bacino di utenza di 122.550 residenti;

   tutti gli oneri sono a carico del comune di Eboli che utilizza un immobile di sua proprietà, coprendo i costi per servizi e, in particolare, per il personale (un dirigente e 6 addetti per 250.000 euro annui);

   a carico del Ministero sono rimasti i costi per i compensi dei tre magistrati onorari assegnati, mentre esso incassa i proventi del contributo unificato e dei bolli che ammontano a circa 350.000 euro annui;

   grazie all'impegno del personale, l'ufficio ha raggiunto un notevole grado di efficienza, con tutti gli indici di operatività al di sopra della media degli altri uffici della provincia, compreso quello del capoluogo di Salerno;

   l'ultima visita ispettiva ha evidenziato gli ottimi risultati raggiunti in termini di produttività;

   l'ufficio, anche per i meriti e l'ottimo lavoro svolto meriterebbe di essere consolidato, non caricato esclusivamente sulle finanze comunali, che com'è noto hanno difficoltà e potrebbero non essere più in grado di garantire una spesa così ingente; quindi il funzionamento di tale ufficio dovrebbe essere posto integralmente a carico dello Stato, com'è avvenuto per gli uffici di Ostia (Roma) e Barra (Napoli) grazie alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 132 dell'11 settembre 2014, articolo 21-bis, magari procedendo anche ad una attenta revisione ed accorpamento con altri uffici –:

   se non intenda valutare, l'adozione di iniziative nell'ambito delle sue competenze per attivare per l'ufficio del giudice di pace di Eboli, alla luce di quanto riportato in premessa, la medesima procedura già attivata per gli uffici di Ostia e Barra.
(5-06122)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-06122

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante chiede di sapere se la Ministra della giustizia intenda valutare l'attivazione per l'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli della medesima procedura già adottata per gli Uffici del Giudice di Pace di Ostia e di Barra che ne ha consentito il funzionamento a gestione statale.
  Al riguardo deve essere innanzitutto osservato che con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156 e successive modificazioni, attuativo della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio nazionale degli Uffici Giudiziari di primo grado (legge 14 settembre 2011 n. 148), si è proceduto ad una razionalizzazione delle sedi e dei territori degli uffici del Giudice di pace che ha previsto, tra l'altro, la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli. Lo stesso decreto legislativo n. 156 del 2012, all'articolo 3, ha previsto la facoltà per gli Enti Locali interessati di chiedere il mantenimento del presidio giudiziario, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede nonché del fabbisogno di personale amministrativo che deve essere messo a disposizione dagli Enti Locali medesimi, rimanendo a carico di questo Dicastero unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del relativo personale amministrativo. Con i decreti ministeriali del 7 marzo 2014, del 10 novembre 2014 e del 27 maggio 2016, valutata la corrispondenza delle istanze presentate dagli Enti Locali interessato ai requisiti di legge, si è provveduto alla individuazione degli Uffici del Giudice di Pace mantenuti e/o ripristinati con oneri a carico degli Enti Locali richiedenti, tra i quali figurava anche l'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli. Successivamente, in seguito alla rilevazione di alcune criticità operative, con il decreto ministeriale del 6 febbraio 2017 è stata disposta l'esclusione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli dall'elenco delle sedi mantenute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012. Con nota del 20 febbraio 2017 il Presidente del tribunale di Salerno ha rappresentato di potere considerare superare le criticità di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli, evidenziando l'assenza di preclusioni alla eventuale riconsiderazione da parte di questo Dicastero delle determinazioni assunte con il provvedimento del 6 febbraio 2017. Gli elementi pervenuti successivamente alla emanazione del provvedimento del 6 febbraio 2017 nonché le risultanze della specifica indagine condotta in relazione alla funzionalità e alle effettive capacità operative dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli hanno consentito di rivedere la decisione assunta riguardo alla permanenza del presidio giudiziario e hanno determinato l'adozione del decreto ministeriale del 10 marzo 2017 che ha disposto la revoca del decreto ministeriale del 6 febbraio 2017 di esclusione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli Enti Locali. L'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli, pertanto, prosegue la sua operatività quale ufficio mantenuto con oneri a carico dell'Ente Locale richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012.
  Deve essere a questo punto rilevato che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, le iniziative da adottare al fine di trasformare l'Ufficio del Giudice di Pace di Eboli da ufficio mantenuto con oneri a carico dell'Ente a ufficio a gestione statale possono trovare compimento soltanto ed esclusivamente tramite la proposizione di una specifica attività legislativa in tal senso che, in caso di nuove spese, dovrà prevedere una adeguata copertura economica.
  In quest'ottica va rimarcato, in via conclusiva, che l'articolo 21-bis del decreto-legge n. 132 del 2014, introdotto dalla legge di conversione n. 162 del 2014, ha ripristinato gli Uffici del Giudice di Pace di Ostia e di Barra, ponendone i relativi oneri a carico dell'Amministrazione Centrale. Siffatto intervento è stato all'evidenza dettato da specifiche ragioni di opportunità legate alle grandi dimensioni degli Uffici del Giudice di Pace di realtà metropolitane quali sono Roma e Napoli.