ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06118

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 516 del 26/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: ANNIBALI LUCIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 26/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIACHETTI ROBERTO ITALIA VIVA 26/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 26/05/2021
Stato iter:
27/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/05/2021
Resoconto GIACHETTI ROBERTO ITALIA VIVA
 
RISPOSTA GOVERNO 27/05/2021
Resoconto SISTO FRANCESCO PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 27/05/2021
Resoconto GIACHETTI ROBERTO ITALIA VIVA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/05/2021

SVOLTO IL 27/05/2021

CONCLUSO IL 27/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06118
presentato da
ANNIBALI Lucia
testo di
Mercoledì 26 maggio 2021, seduta n. 516

   ANNIBALI e GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito dell'indagine della procura di Perugia nei confronti dell'ex magistrato Luca Palamara (proc. 6652/18 RGNR), l'onorevole Cosimo Ferri, insieme all'onorevole Luca Lotti e ad altri cinque consiglieri dei Csm, furono intercettati l'8 maggio 2019 mediante il trojan inserito nel cellulare di Palamara;

   ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale, le operazioni di intercettazione possono essere compiute esclusivamente mediante impianti installati nella procura, autorizzati dall'autorità giudiziaria procedente;

   dalla consulenza tecnica del 22 gennaio 2021 svolta dall'ingegner Paolo Reale, depositata al Csm (proc. 93/2019), risulta che i dati captati non sono stati trasmessi direttamente al server della procura di Roma, ma a un server di Rcs a Napoli, che l'autorità giudiziaria non aveva autorizzato;

   sottoposto a indagini preliminari da parte della procura di Firenze per i reati di falsa testimonianza, falso ideologico per induzione in errore dei magistrati di Perugia e frode in pubbliche forniture, l'ingegner Bianchi di Rcs ha ammesso, nell'interrogatorio del 22 aprile 2021, che i dati captati dal trojan non sono stati trasmessi direttamente al server della procura di Roma, ma a ben due server di Rcs a Napoli, di cui egli aveva finora taciuto l'esistenza e che, a suo dire, sarebbero stati installati dalla stessa Rcs presso i locali della procura di Napoli;

   secondo quanto ammesso da Bianchi, i server installati da Rcs nei locali della procura di Napoli, servivano «per tutte le procure inquirenti del territorio nazionale», ricevevano i dati captati dai trojan e li ritrasmettevano poi alle singole procure, ai dati non criptati potevano avere accesso da remoto gli amministratori di sistema di Rcs dalla sede di Milano;

   sembra emergere l'esistenza di una centrale di raccolta e di smistamento dei dati captati dai trojan per «tutte le Procure del territorio nazionale», costituita da due server della società collocati nei locali della procura di Napoli;

   risulta di estrema gravità che nei locali della procura di Napoli sia stata svolta dalla società privata Rcs un'attività di raccolta, ricostruzione e gestione dei dati intercettati da tutte le procure italiane, senza le necessarie autorizzazioni delle autorità giudiziarie procedenti –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se, alla luce di quanto emerso, non intenda promuovere un'ispezione urgente, anche con l'ausilio della direzione generale dei servizi informatici del Ministero.
(5-06118)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-06118

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, gli interroganti rilevano che nell'ambito delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia che hanno coinvolto il dott. Luca Palamara e altri soggetti sono state intercettate conversazioni tra presenti attraverso un captatore trojan denominato Carrier inserito nel telefono cellulare nella disponibilità del predetto dott. Luca Palamara. Queste intercettazioni non sarebbero state direttamente trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ma sarebbero transitate su server installati dalla spa RCS, fornitrice del sistema, siti nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Siffatta circostanza sarebbe stata ammessa dall'ing. Duilio Bianchi della spa RCS nel corso del procedimento penale instaurato a suo carico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in relazione ai reati di falsa testimonianza, falso ideologico per induzione e frode in pubbliche forniture commessi in Perugia e in Roma negli anni 2019 è 2020. In tal guisa sembra emergere l'esistenza di una centrale di raccolta e di smistamento dei dati captati dai trojan per tutte le Procure del territorio nazionale, costituita da server della spa RCS collocati nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ai cui dati «...potevano avere accesso da remoto gli amministratori di sistema della società dalla sede di Milano…». Per questi motivi con l'atto di sindacato ispettivo in esame si domanda alla Ministra della Giustizia «...se ...sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se, alla luce di quanto emerso, non intenda promuovere una ispezione urgente...» alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
  Al riguardo occorre innanzitutto mettere in risalto che le indagini relative ai fatti innanzi ricordati sono coordinate e dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in collegamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e sono affidate in via principale allo GNAIPIG – Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche – del Ministero dell'interno – Servizio di Polizia Postale. Siffatta attività investigativa è tuttora in corso e, nell'ambito della stessa, sono stati disposti ed eseguiti acquisizioni documentali, analisi del materiale informatico utilizzato dalla spa RCS, ispezioni e sequestri al fine di verificare il percorso dei flussi informatici sui server gestiti dalla indicata società e la funzione dei software installati (nonché di accertare l'efficacia delle misure di protezione dei dati intercettati in ogni fase del procedimento esecutivo dell'attività di sorveglianza elettronica). In particolare le indagini sono dirette alla individuazione della esatta configurazione della architettura e del funzionamento concreto del sistema informatico ideato dalla spa RCS (che è composto da sistemi integrati di acquisizione e trasmissione dei flussi dei dati informatici) e alla ricostruzione puntuale della ubicazione e del funzionamento dei server CSS, HDM e IVS relative alla architettura di sistema adottata dalla spa RCS per l'attività di intercettazione telematica. Alla stregua dei primi accertamenti risulterebbe che effettivamente i flussi informatici siano transitati – senza essere salvati – su server intermedi siti nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dedicati alla configurazione dell'agente captatore e alla creazione del gruppo di lavoro degli operatori di polizia giudiziaria abilitati alla ricezione del frammenti dei dati captati raccolti dal trojan, alla loro ricomposizione e alla creazione di un file contenente i metadati del file captato. Questi dati (fino alla prima metà dell'anno 2019, allorquando la spa RCS installava server nei locali di ogni Procura interessata) rimanevano nei server siti nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli pochissimi minuti (uno o due al massimo), in modalità non visibile e in assenza di ogni memorizzazione, per il tempo necessario alla ricomposizione degli stessi e venivano poi versati nel server di destinazione e di memorizzazione, nella specie quello sito nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (come stabilito nel provvedimento esecutivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia), secondo le indicazioni e nel rispetto della previsione normativa di cui all'articolo 268 cpp e all'articolo 89 disp. att. cpp (cfr., in proposito, Cass., sez. III, 26.9.2019, n. 47557, per la quale «…i risultati delle intercettazioni eseguite a mezzo di impianti di una Procura della Repubblica diversa da quella che procede sono utilizzabili in quanto l'articolo 268 cpp non richiede che le attività di registrazione e di ascolto siano effettuate negli impianti della stessa Procura che le ha richieste…»).
  Può quindi sicuramente escludersi che nelle eventuali anomalie che si dovessero riscontrare all'esito delle investigazioni condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze un qualsiasi ruolo possa avere svolto la magistratura inquirente, la quale anzi (ove le indagini della Procura fiorentina dovessero dare concretezza alle ipotesi di reato formulate) assumerebbe la veste di Autorità indotta – fraudolentamente – a riconoscere validità formale ad attività non consentite dalla legge. Non ricorrono pertanto, allo stato, fondate ragioni idonee a sorreggere l'esercizio dei poteri attribuiti alla Ministra della Giustizia, con particolare riferimento a quello relativo alla promozione di «…un ispezione urgente…» alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.