ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06057

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 513 del 21/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 21/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VINCI GIANLUCA FRATELLI D'ITALIA 21/05/2021
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 21/05/2021
DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 21/05/2021
GALANTINO DAVIDE FRATELLI D'ITALIA 21/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 21/05/2021
Stato iter:
01/03/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/03/2022
Resoconto PUCCIARELLI STEFANIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 01/03/2022
Resoconto DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/05/2021

DISCUSSIONE IL 01/03/2022

SVOLTO IL 01/03/2022

CONCLUSO IL 01/03/2022

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06057
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo di
Venerdì 21 maggio 2021, seduta n. 513

   DEIDDA, VINCI, FERRO, DONZELLI e GALANTINO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 264 del regolamento dell'Arma dei carabinieri prevede che gli ufficiali ed i sottufficiali comandanti di stazione sono alloggiati nelle caserme ove ha sede il loro Comando o ufficio, sempre che vi sia disponibilità di alloggi. I sottufficiali e i carabinieri celibi in ferma e i frequentatori di corsi formativi, anche se in servizio permanente, ad eccezione di quelli ammogliati, hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto. Il personale celibe in servizio permanente non ha l'obbligo di alloggiare in caserma. Lo stesso personale, però, è tenuto ad osservare le prescrizioni di cui all'articolo 336;

   il citato articolo 336 prevede, a sua volta, che il personale in servizio permanente celibe, che richiede di alloggiare fuori dalla caserma, ha l'obbligo di risiedere e dimorare nel comune in cui ha sede il reparto di appartenenza;

   l'interessato deve rendere noto il recapito e garantire la possibilità di un pronto collegamento con il reparto stesso, mentre non hanno tale facoltà i frequentatori dei corsi formativi, ad eccezione dei militari ammogliati;

   per la concessione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma dei carabinieri è fatta salva la speciale disciplina prevista dal decreto interministeriale dei Ministri della difesa e dell'interno del 3 giugno 1989, emesso in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

   pur dovendosi segnalare un'evidente mancanza di chiarezza della normativa vigente, non appare esistere, allo stato, alcun obbligo di alloggio per il comandante di stazione nella caserma: infatti, la suindicata normativa individua esclusivamente la finalità dell'assegnazione dell'alloggio di servizio, senza però imporre alcun obbligo, purché la medesima finalità venga rispettata anche scegliendo di vivere in un'altra abitazione a scelta del medesimo comandante;

   l'ufficio legislazione ha pure diramato delle circolari al riguardo, secondo le quali vi è l'obbligo per l'impiegato dello Stato di risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio in cui è destinato, ma è demandato al capo ufficio, in presenza di rilevanti ragioni, la facoltà di autorizzare il dipendente a risiedere altrove quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento dei propri doveri;

   la suindicata valutazione, per il personale dell'Arma dei carabinieri, è attribuita al Comandante del Corpo che deve tenere conto, non soltanto della distanza reale intercorrente tra il luogo della residenza e l'ufficio o comando ove il dipendente presta servizio, ma principalmente delle condizioni di viabilità e di qualsiasi altro elemento che contribuisca ad assicurare il regolare svolgimento del servizio e, quindi, la possibilità di raggiungere, in caso di urgente necessità, il posto d'impiego nell'arco di un'ora, risultando irrilevante il limite di 30 chilometri previsto dall'articolo 22 della legge n. 836 del 1973;

   recentemente, da una nota dell'Associazione «Nuovo Sindacato Carabinieri», si sarebbe appreso che diverso Comandanti, in particolar modo quelli di stazione, sono di fatto obbligati ad occupare gli alloggi di servizio in quanto, in caso contrario, comunicando di non voler disporre dell'immobile di servizio, rischierebbero di essere trasferiti;

   l'articolo 365 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 prevede espressamente che l'alloggio di servizio gratuito, non occupato dal titolare della carica, può essere assegnato temporaneamente ad altro militare previa autorizzazione del Comando generale, con la conseguenza che risulta pacifico il diritto del titolare, anche se comandante, di risiedere in altro immobile, seppure nel pieno rispetto degli oneri e delle limitazioni imposte dalle norme suindicate –:

   se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative intenda adottare al fine di chiarire ulteriormente il contenuto della normativa suindicata, garantendo il diritto del titolare di alloggio di servizio di risiedere in altro immobile, con conseguente, possibile assegnazione dell'immobile in esame ad altro militare.
(5-06057)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 1 marzo 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-06057

  La gestione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (ASGI) dell'Arma dei Carabinieri è disciplinata dagli articoli 363, 364 e 383 del Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare (TUOM), in cui è specificato che le unità abitative:

   sono assegnate al fine di assicurare la costante e immediata disponibilità (dei titolari delle cariche correlate), l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme;

   qualora non occupate dai titolari delle cariche, possono essere assegnate temporaneamente ad altri militari.

  Al riguardo, si osserva che tale disciplina enuclea, specificamente, nella posizione del Comandante di Stazione, al pari di pochi altri incarichi, una condizione necessaria per l'attribuzione, in via esclusiva, di alloggi gratuiti connessi all'incarico, in ragione delle delicate mansioni di controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali richiamate dall'articolo 173, comma 1, lettera e), del Codice dell'ordinamento militare (COM).
  Tanto premesso, nel merito del quesito posto che riguarda le iniziative da adottare al fine di chiarire ulteriormente il contenuto della normativa di riferimento, si sottolinea che la particolare destinazione delle utenze in argomento contemplata dal TUOM e le significative funzioni declinate nel COM postulano la necessità, per i Comandanti di Stazione, di assolvere, con la dovuta efficacia e puntualità, alle relative responsabilità loro attribuite anche attraverso una strettissima e costante reperibilità, facilitata dalla domiciliazione in sede.
  Attesa la chiarezza del dato normativo, non si ravvede la necessità di promuovere ulteriori iniziative volte a maggiormente chiarire i contenuti delle citate disposizioni, posto che le stesse, non contemplando alcun obbligo per il Comandante di risiedere nell'immobile assegnato, sono finalizzate ad assicurare la massima efficienza dei presidi territoriali unitamente ad un proficuo utilizzo degli alloggi assegnati ai Comandanti stessi.
  Al riguardo, è il caso di assicurare gli Onorevoli interroganti sul fatto che i singoli provvedimenti di assegnazione degli alloggi di servizio posti in essere dall'amministrazione militare, secondo principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, tengono conto di tutti gli aspetti richiesti dalla legge per assicurare l'immediata disponibilità dei titolari degli incarichi e l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle Caserme.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assegnazione di alloggio

servizio gratuito

forze paramilitari