ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06052

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 513 del 21/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: VACCA GIANLUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA CULTURA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA CULTURA delegato in data 21/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 21/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06052
presentato da
VACCA Gianluca
testo di
Venerdì 21 maggio 2021, seduta n. 513

   VACCA. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva (UE) 2019/790 del 17 aprile 2019, cosiddetta direttiva Copyright, ha come obiettivo principale quello di adattare al contesto digitale la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi;

   il titolo IV, capo 3, interviene proprio per rafforzare la posizione degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori nell'ambito dello sfruttamento delle loro opere nel mercato dell'online;

   l'articolo 18 della direttiva prevede che gli Stati membri provvedano a che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori, se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere online, abbiano il diritto a ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata;

   la direttiva afferma che gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori si trovano in una posizione contrattuale più debole quando concedono una licenza o trasferiscono i loro diritti;

   i rapporti e le dinamiche contrattuali degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori si differenziano, a seconda dei mercati in cui prestano il loro lavoro artistico e, per la maggior parte di questi, non sono previsti contratti collettivi;

   nel caso degli artisti interpreti ed esecutori delle opere musicali, le licenze con cui concedono o trasferiscono i propri diritti esclusivi per la messa a disposizione delle opere in streaming on demand prevedono, in particolare per gli artisti non principali, un pagamento una tantum al momento della sessione di registrazione. La remunerazione non tiene conto quindi dell'eventuale successo futuro dell'opera e di quante volte essa verrà fruita sulle piattaforme streaming;

   i dati elaborati dall'organizzazione collettiva francese che gestisce diritti per conto di artisti musica, Spedidam, mostrano che, in ambito musicale, per lo sfruttamento in streaming delle proprie opere, gli artisti principali ricevono lo 0,46 per cento dei ricavi, mentre gli altri artisti, quali gli esecutori, ricevono lo 0 per cento; tale condizione è confermata anche dai risultati di una survey condotta a livello europeo nell'anno 2020, in cui, dei circa 1.000 artisti intervistati in Italia, il 41 per cento ha dichiarato di non ricevere alcun compenso per la propria musica diffusa in streaming, attraverso le piattaforme on demand e un 25 per cento ulteriore ha dichiarato che, invece, ha percepito una somma che varia da 1 a 100 euro annui;

   a differenza di quanto avviene per la cessione del diritto di noleggio e per i cosiddetti utilizzi lineari, per cui gli artisti interpreti o esecutori della musica hanno diritto a ricevere un equo compenso ogni qual volta le loro opere sono trasmesse dai broadcaster tradizionali, quali radio e tv, alcun diritto è previsto quando sono utilizzate delle piattaforme streaming on demand quali Spotify, Amazon Music, Apple e altro;

   lo sfruttamento in streaming on demand delle opere musicali ha avuto un incremento del 26 per cento nel 2019;

   i dati della Federazione industria musicale italiana attestano che, nel 2020, i ricavi del primo semestre del mercato musicale sono per l'86 per cento dovuti al digitale, di cui l'82 per cento è rappresentato dallo streaming;

   la direttiva copyright afferma che, tra i possibili meccanismi da introdurre per assicurare un'equa e proporzionata remunerazione in favore degli autori e degli artisti interpreti ed esecutori, un pagamento forfettario può costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la norma;

   la legge sul diritto d'autore nazionale riconosce, già in favore degli artisti interpreti ed esecutori delle opere del video, un diritto al compenso che le loro organizzazioni collettive negoziano direttamente con le piattaforme streaming on demand –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda, anche alla luce di quanto sopra esposto, adottare per dare piena attuazione, nel nostro ordinamento, al diritto all'equa remunerazione in favore degli artisti interpreti ed esecutori delle opere musicali previsto dall'articolo 18 della direttiva «Copyright».
(5-06052)