ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 510 del 18/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: FRAGOMELI GIAN MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BURATTI UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2021
CIAGA' GRAZIELLA LEYLA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2021
DE MICHELI PAOLA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2021
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2021
TOPO RAFFAELE PARTITO DEMOCRATICO 18/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18/05/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/05/2021

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 26/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06017
presentato da
FRAGOMELI Gian Mario
testo di
Martedì 18 maggio 2021, seduta n. 510

   FRAGOMELI, BURATTI, CIAGÀ, DE MICHELI, SANI e TOPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dispone che i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto dei mutui con banche o intermediari finanziari in essere alla data del 30 giugno 2019 possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge n. 311 del 2004 in materia di conversione e rinegoziazione dei mutui degli enti locali;

   garantire piena e celere operatività a questa facoltà rappresenta una grande opportunità sia per le autonomie locali, sia per l'intero sistema paese. Infatti, da un lato consente una riduzione strutturale della spesa oggi destinata al servizio del debito e, dall'altro, avvia un effetto-leva in grado di aumentare la capacità di investimento da parte dei comuni in una fase in cui l'obiettivo della crescita economica rappresenta una sfida fondamentale per l'Italia;

   dal punto di vista formale, però, non risultano ancora emanati i due principali provvedimenti attuativi della norma: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che indica modalità e i termini di presentazione dell'istanza di ristrutturazione da parte degli enti locali e individua la società in house preposta alla gestione delle attività previste nell'articolato e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che istituisce una unità di coordinamento, cui spettano i compiti di monitoraggio delle attività di ristrutturazione, coordinamento nei confronti degli enti locali, individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la società in house, così da agevolare l'accesso alle operazioni stesse;

   in particolare, il ruolo dell'unità di coordinamento appare fondamentale per assicurare la più ampia adesione degli enti locali – anche in relazione alla necessità di dimostrare la convenienza economica della ristrutturazione – e definire modalità operative e tempi di intervento omogenei, almeno per ampie fasce di enti o di tipologia di debiti, al fine di ottenere uniformità di vantaggi per l'intera platea;

   dal punto di vista sostanziale, invece, restano ancora da chiarire le questioni relative al pagamento delle penali che devono essere poste alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante e alla mancata applicazione delle disposizioni anche ai prestiti obbligazionari; un combinato disposto che rischia di depotenziare fino a rendere, di fatto, solo marginale la portata applicativa della norma –:

   se si preveda di attivare l'operazione di ristrutturazione e accollo entro il 2021, emanando in tempi rapidi i due provvedimenti attuativi di cui in premessa;

   se il pagamento delle penali per estinzione anticipata dei vecchi debiti sarà consentirò sulla base delle nuove condizioni e tempistiche risultanti dalla rinegoziazione con accollo allo Stato, come esplicitamente previsto al comma 6, lettera a), dell'articolo 39 del decreto-legge n. 162 del 2019;

   se si stia ipotizzando di adottare iniziative per estendere la disciplina anche ai prestiti obbligazionari, che per diverse città medio-grandi rappresentano una quota rilevante del debito.
(5-06017)