ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05945

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 502 del 06/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: PEZZOPANE STEFANIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/05/2021
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 06/05/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 11/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05945
presentato da
PEZZOPANE Stefania
testo di
Giovedì 6 maggio 2021, seduta n. 502

   PEZZOPANE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, previste dal contratto nonché di rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, mentre il comma 14 del citato articolo prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

   a tal fine, la citata disposizione novella l'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, (cosiddetta cura Italia) il quale prevede, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555 del codice di procedura civile (Forma del pignoramento) che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore;

   la citata disciplina non tiene in debita considerazione la necessità di sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore nelle aree colpite dal sisma del Centro Italia;

   è necessario, infatti, chiarire che, a fronte di una abitazione inagibile dove il requisito della residenzialità è stato fedelmente mantenuto (ed a ciò si aggiungono i costi per vivere lontano dai propri interessi), bisogna riconoscere il diritto alla sospensione della procedura esecutiva;

   un caso esemplificativo è dato da un cittadino che ha la residenza stabile dal 1990 nella casa oggetto di asta. Dal sisma del 6 aprile 2009 la casa inagibile richiede necessariamente al proprietario di cambiare abitazione e questi ritiene di spostarsi in una seconda casa di proprietà. Con la perdita della casa il cittadino non ha avuto altresì nella disponibilità i locali della società dove lavora individualmente a partita Iva e ha affidato ad un organismo di composizione delle crisi (Occ) l'azione di chiusura delle sue posizioni con le banche, per mutui contratti destinati ad acquisto e ristrutturazione della casa e dei locali aziendali, con la cosiddetta procedura di sovraindebitamento –:

   se non ritenga di adottare iniziative per chiarire che, a fronte di un'abitazione inagibile, dove persiste il requisito della residenzialità, sia comunque possibile riconoscere il diritto alla sospensione della procedura esecutiva, fino al 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
(5-05945)