ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05944

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 501 del 05/05/2021
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/08905
Firmatari
Primo firmatario: PALLINI MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 05/05/2021
INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 05/05/2021
BERTI FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 05/05/2021
CARABETTA LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 05/05/2021
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 05/05/2021
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 05/05/2021
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 05/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 05/05/2021
Stato iter:
12/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/05/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 12/05/2021
Resoconto PALLINI MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 05/05/2021

DISCUSSIONE IL 12/05/2021

SVOLTO IL 12/05/2021

CONCLUSO IL 12/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05944
presentato da
PALLINI Maria
testo di
Mercoledì 5 maggio 2021, seduta n. 501

   PALLINI, DI LAURO, INVIDIA, BERTI, CARABETTA, CURRÒ, GRIMALDI e MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   sono migliaia i possessori di buoni postali fruttiferi (Bpf) che si rivolgono alle associazioni dei consumatori in quanto i loro risparmi si sono volatilizzati per avvenuta prescrizione;

   i Bpf sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e sono collocati da Poste Italiane in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

   al momento della sottoscrizione dei buoni postali al risparmiatore viene consegnato un documento che disciplina il regolamento del prestito. Le successive comunicazioni circa eventuali modifiche del regolamento, a differenza di ciò che avviene per altri strumenti di risparmio, sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale o mediante esposizione nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane;

   questa prolungata mancanza di informazioni rese direttamente ai risparmiatori spesso li fa cadere nella rete della prescrizione –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se intenda porre in essere, per quanto di competenza, iniziative normative per impedire che un vuoto informativo per i risparmiatori porti alla prescrizione dei buoni postali fruttiferi a loro insaputa.
(5-05944)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05944

  In riscontro all'interrogazione relativa alle modalità di comunicazione ai risparmiatori delle informazioni nella fase successiva alla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi, si precisa che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, datato 6 ottobre 2004 e successive modificazioni, con riferimento alla formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni relativi ai buoni fruttiferi postali, prevede che, per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, Poste Italiane S.p.a. metta a disposizione del cliente, nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.
  Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, rappresentati da documento cartaceo, viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo, unitamente al regolamento del prestito, mentre per quelli dematerializzati, i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito.
  Al fine di garantirne l'effettiva conoscenza, le comunicazioni della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), relative ai buoni fruttiferi postali, vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale. Tali comunicazioni si possono trovare anche mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste italiane ovvero nei sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.
  Con particolare riferimento alla prescrizione, si segnala che nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane è affisso uno specifico avviso rivolto ai detentori di buoni cartacei ed uno che informa sulla previsione della proroga della prescrizione concessa dal legislatore a seguito dell'emergenza COVID.
  Sulla possibilità che il predetto quadro informativo porti alla prescrizione dei buoni postali fruttiferi ad insaputa dei risparmiatori, occorre rappresentare, come ribadito nella sentenza della Cassazione civile, SS.UU., dell'11 febbraio 2019 n. 3963, con riferimento alla modifica dei rendimenti dei buoni postali fruttiferi, che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale debba essere considerata condizione sufficiente a rendere noti tali dati, in forza della presunzione di conoscenza che da tale pubblicazione deriva; la necessità di tale forma generalizzata di pubblicità si rende necessaria, infatti, in quanto per i buoni postali fruttiferi cartacei non è disponibile un'anagrafica tale da consentire la comunicazione al singolo sottoscrittore.
  In relazione ai buoni postali fruttiferi dematerializzati, il rischio di prescrizione non rileva atteso che, alla scadenza, il capitale e gli interessi dovuti sono accreditati sul relativo conto di regolamento (libretto di risparmio postale o conto corrente Bancoposta).
  Per quanto riguarda invece i buoni rappresentati da documenti cartacei nominativi gli stessi si prescrivono trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, con riferimento al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati. Tale termine di prescrizione, inizialmente pari a cinque anni, è stato elevato a dieci anni dall'articolo 8 del decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, datato 19 dicembre 2000 (successivamente trasposto nell'articolo 6-ter, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, datato 5 ottobre 2020), rendendo pertanto tale termine più favorevole nei confronti dei possessori di buoni.
  Si fa presente, infine, che i buoni prescritti restano esclusi da qualsiasi tipo di rimborso (cfr. Comunicato Stampa n. 260 del 30 dicembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze e Comunicazione MEF concernente la prescrizione dei titoli di Stato e dei buoni postali fruttiferi, reperibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze) e che la prescrizione si verifica in favore dello Stato per i buoni fruttiferi postali emessi fino alla data del 13 aprile 2001 ed in favore del Fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per i buoni fruttiferi postali emessi a far data dal 14 aprile 2001.