ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05916

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 500 del 04/05/2021
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/05/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA 04/05/2021
BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA 04/05/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/05/2021
Stato iter:
05/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/05/2021
Resoconto ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 05/05/2021
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 05/05/2021
Resoconto ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 05/05/2021

SVOLTO IL 05/05/2021

CONCLUSO IL 05/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05916
presentato da
OSNATO Marco
testo di
Martedì 4 maggio 2021, seduta n. 500

   OSNATO, ALBANO e BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto «decreto Liquidità») prevede la possibilità, per le imprese operanti nei settori alberghiero e termale, di rivalutare gratuitamente ai fini sia civilistici che fiscali, i beni e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019;

   la rivalutazione in commento compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti, operanti nel settore alberghiero e termale, che non adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili internazionali Ias/Ifrs;

   la disposizione citata prevede che possano procedere alla suddetta rivalutazione anche società di persone commerciali, imprese individuali, enti non commerciali residenti e soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia;

   non è ancora intervenuto alcun chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria con riferimento all'individuazione del «settore alberghiero e termale», cui fa riferimento il citato articolo 6-bis;

   la disposizione in commento ha l'obiettivo di favorire il comparto ricettivo, che rappresenta uno tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19;

   secondo quanto previsto dal codice del turismo le quattro categorie principali di strutture turistiche ricettive sono: (i) le strutture ricettive alberghiere e para-alberghiere; (ii) le strutture ricettive extralberghiere; (iii) le strutture ricettive all'aperto e (iv) le strutture ricettive di mero supporto;

   tra i soggetti operanti in detto comparto ricettivo rientrano, accomunati dalla stesse classificazione Ateco con divisione 55.00 («Alloggi»), anche le imprese operanti nel comparto del turismo ricettivo all'aria aperta (con codice Ateco 55.30 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte e codice Ateco 55.20.10 Villaggi turistici), le quali offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative o in posti acquei di ormeggio delimitati e altri servizi accessori per favorire il soggiorno, tra cui eventuali servizi di bar, ristorazione e bazar –:

   se, nell'ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione di cui al decreto «Liquidità», rientrino anche le strutture ricettive all'aria aperta che effettivamente operano in ambito alberghiero, svolgendo la propria attività con le modalità sopra descritte e aventi codice Ateco 53.00 e codice Ateco 55.20,10, e se possano rientrare, nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento, tutte le strutture ricettive all'aria aperta che siano in grado di dimostrare in punto di fatto di esercitare tale attività, a prescindere dal predetto codice.
(5-05916)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05916

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che non è ancora intervenuto alcun chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria con riferimento all'individuazione del «settore alberghiero e termale» nell'ambito della disciplina dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, disposizione che prevede, per le imprese che appartengono a tale settore, di rivalutare gratuitamente ai fini civilistici e fiscali i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione, come noto, può essere effettuata in uno o in entrambi i bilanci relativi ai due esercizi successivi.
  Ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono «se nell'ambito soggettivo di applicazione della rivalutazione di cui al Decreto Liquidità rientrino anche le strutture ricettive all'aria aperta che effettivamente operano in ambito alberghiero, svolgendo la propria attività con le modalità sopra descritte e aventi codice Ateco 53.00 e codice Ateco 55.20.10.».
  Gli Onorevoli chiedono altresì «se possono rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento tutte le strutture ricettive all'aria aperta che sono in grado di dimostrare in punto di fatto di esercitare tale attività, a prescindere dal predetto codice».
  Al riguardo, in merito alle questioni sollevate dagli Onorevoli interroganti, tenuto conto del poco tempo a disposizione, si rappresenta la necessità di effettuare approfondimenti che permettano di ricostruire la ratio legis del regime agevolativo previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche in considerazione degli eventuali profili di copertura e stime di gettito.