ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05836

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 493 del 23/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: VISCOMI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/04/2021
Stato iter:
26/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 26/05/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 26/05/2021
Resoconto VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/04/2021

DISCUSSIONE IL 26/05/2021

SVOLTO IL 26/05/2021

CONCLUSO IL 26/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05836
presentato da
VISCOMI Antonio
testo di
Venerdì 23 aprile 2021, seduta n. 493

   VISCOMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2000 dispone che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917»;

   l'Agenzia delle entrate, con risposta n. 273 su specifico interpello, ha precisato che ai sensi della predetta legge non siano da sottoporre a tassazione le erogazioni a beneficio dei titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, di coloro che esercitato un'arte o una professione, e in genere di tutti coloro che svolgono un'attività di lavoro senza vincolo di subordinazione, quand'anche autonomi senza partita Iva, con contratto occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore;

   tuttavia, la stessa Agenzia ha ritenuto che siano invece assoggettati a tassazione i benefici ricevuti dai lavoratori autonomi titolari di un contratto di collaborazione e i lavoratori cosiddetti parasubordinati iscritti alla Gestione degli interventi assistenziali (Gias);

   tale diverso trattamento dei benefici ricevuti dai soli lavoratori autonomi collaboratori o parasubordinati è giustificato dall'Agenzia argomentando sul fatto che il Tuir assimila i redditi da costoro prodotti a quelli di lavoro dipendente; essi, dunque, autonomi quanto alla tipologia contrattuale secondo le regole comuni (come richiede l'articolo 10-bis, sarebbero da escludere dai benefici in quanto assimilati ai lavoratori subordinati dalla legislazione fiscale;

   la posizione dell'Agenzia, ad avviso dell'interrogante, tradisce così la ratio legis che intende tutelare proprio e tutti i lavoratori autonomi, per tali dovendosi evidentemente intendere i lavoratori che siano parte di un contratto di lavoro autonomo qualunque sia il regime fiscale dei redditi prodotti, e finisce così per penalizzare proprio quelle categorie di lavoratori che versano in situazioni di maggiore debolezza contrattuale, quali sono appunto i collaboratori e i cosiddetti parasubordinati, peraltro oggi in situazione di maggiore disagio professionale a causa della crisi epidemica –:

   se non ritenga di dover adottare iniziative, con il primo veicolo normativo utile, per precisare che il beneficio di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, relativo alla detassazione delle indennità riconosciute in ragione dell'emergenza epidemiologica, è da riferire a tutti i lavoratori autonomi a prescindere dalla qualificazione e dal trattamento fiscale dei redditi ordinariamente prodotti.
(5-05836)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05836

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020 il quale, relativamente ai contributi e alle indennità erogati a seguito dell'emergenza COVID-19 spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, prevede che dette erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
  Gli Onorevoli rilevano che in merito a detta disposizione l'Agenzia delle entrate, in sede di risposta ad interpello n. 273 del 2021, ha precisato che non siano da sottoporre a tassazione le erogazioni a beneficio dei titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, di coloro che esercitato un'arte o una professione, e in genere di tutti coloro che svolgono un'attività di lavoro senza vincolo di subordinazione quand'anche autonomi senza partita Iva, con contratto occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore.
  L'Agenzia delle entrate ha anche ritenuto che siano, invece, assoggettati a tassazione i benefici ricevuti dai lavoratori titolari di un contratto di collaborazione e i lavoratori cosiddetti parasubordinati iscritti alla Gestione degli interventi assistenziali.
  Pertanto, l'interrogante chiede di sapere se non si intenda precisare che il beneficio relativo alla detassazione delle indennità riconosciute in ragione dell'emergenza epidemiologica, sia da riferire a tutti i lavoratori autonomi a prescindere dalla qualificazione e dal trattamento fiscale dei redditi ordinariamente prodotti.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Agenzia delle entrate si rappresenta quanto segue.
  Come rilevato dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate, nella citata risposta n. 273 del 2021 ha evidenziato che non siano da sottoporre a tassazione le erogazioni a beneficio dei titolari di reddito di lavoro autonomo professionale, di coloro che esercitato un'arte o una professione, e in genere di tutti coloro che svolgono un'attività di lavoro senza vincolo di subordinazione, quand'anche autonomi senza partita Iva, con contratto occasionale o con contratto di cessione del diritto d'autore.
  In particolare, il menzionato interpello n. 273 del 2021 ha ad oggetto erogazioni di iniziativa regionale in sostituzione di redditi di lavoro autonomo e di redditi di lavoro dipendente per le quali l'Interpellante richiedeva l'esclusione dalla tassazione in forza dell'articolo 10-bis del D.L. n. 137 del 2020.
  L'Agenzia, in detta risposta, ha riconosciuto l'esclusione dal reddito per i contributi a favore di lavoratori autonomi, anche non professionali, mentre non è stato possibile estendere tale esclusione a fattispecie inquadrate dalla legislazione fiscale nella categoria del lavoro dipendente, non essendo quest'ultima categoria reddituale citata dall'articolo 10-bis.
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate fa presente che, qualora si ritenesse opportuno ampliare la portata dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, prevedendo l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile anche dei contributi e delle indennità erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in favore dei lavoratori dipendenti, occorrerebbe valutare se riconoscere l'applicazione retroattiva alla nuova disposizione.
  In tal caso, sarebbe altresì necessario disciplinare la restituzione, da parte del sostituto, della ritenuta subita dal titolare del reddito di lavoro dipendente o ad esso assimilato, ovvero la restituzione della maggiore imposta versata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.