ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05806

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 490 del 20/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: PEZZOPANE STEFANIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/04/2021
Stato iter:
05/05/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/05/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 05/05/2021
Resoconto PEZZOPANE STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/04/2021

DISCUSSIONE IL 05/05/2021

SVOLTO IL 05/05/2021

CONCLUSO IL 05/05/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05806
presentato da
PEZZOPANE Stefania
testo di
Martedì 20 aprile 2021, seduta n. 490

   PEZZOPANE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   come segnalato dalla Pilt Cgil, i lavoratori del settore del trasporto scolastico si trovano senza la copertura degli ammortizzatori sociali per i periodi di interruzione del servizio nei mesi febbraio e marzo 2021, in corrispondenza della sospensione dell'attività didattica in presenza, per contenere la diffusione della pandemia;

   detti lavoratori, come ogni anno, hanno ripreso l'attività lavorativa tramite nuova assunzione a tempo determinato, al momento della ripartenza dell'attività didattica dopo la fermata natalizia, ovvero il 7 gennaio 2021. Ma tale decorrenza, di fatto, li esclude dalla possibilità di accedere all'ammortizzatore sociale di riferimento, in quanto, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 305, della legge n. 178 del 2020, anche nell'interpretazione estensiva data dall'Inps con la circolare n. 28 del 2021, il medesimo ammortizzatore sociale opera solo nei confronti dei lavoratori assunti alla data del 4 gennaio 2021;

   una ingiustificata esclusione che non è stata sanata nemmeno con il decreto- legge n. 41 del 2021, laddove all'articolo 8, comma 2, si dispone che, contestualmente alla proroga del divieto di licenziamento, si estende la possibilità di fruire di un periodo aggiuntivo di ammortizzatori sociali, ma solo a partire 1° aprile 2021;

   una situazione che, per esempio, nella sola provincia di Teramo riguarda ben 200 lavoratori e che sta determinando un grave disagio economico e sociale che merita una immediata risposta risolutiva –:

   quali urgenti iniziative intenda adottare, sin dal prossimo provvedimento di sostegno per imprese e lavoratori, al fine di superare l'ingiustificata esclusione dei lavoratori del trasporto scolastico, stante la peculiare tempistica dei relativi contratti di lavoro, dall'accesso agli ammortizzatori sociali previsti per la generalità dei lavoratori.
(5-05806)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05806

  La problematica sollevata nell'atto parlamentare, relativa al settore del trasporto scolastico, rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del trasporto pubblico.
  Con la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) sono stati disposti per l'anno 2021 nuovi interventi in materia di ammortizzatori sociali e nuove misure di sostegno al reddito nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causate dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus.
  Ai commi da 299 a 305 dell'articolo 1, la legge di bilancio interviene, tra l'altro, sull'assegno ordinario dei fondi di solidarietà, prevedendo la concessione di nuovi periodi di integrazione salariale.
  In particolare, il comma 300 prevede che i datori di lavoro iscritti ai fondi di solidarietà che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa della pandemia possano richiedere la concessione dell'assegno ordinario per dodici settimane da collocarsi tra il 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.
  I beneficiari della prestazione sono i dipendenti delle aziende interessate in forza al 1° gennaio 2021.
  Tuttavia, considerato che in taluni ambiti le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente con una durata temporale dei rapporti di lavoro che, nella maggior parte dei casi, si articola da gennaio a dicembre e che, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l'instaurazione dei rapporti di lavoro è stato considerato il 4 gennaio 2021, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l'intero periodo della loro operatività (circolare INPS n. 28 del 2021).
  Il decreto-legge n. 41 del 2021, nel prorogare i benefìci anzidetti sino al 31 dicembre 2021, prevede ulteriori ventotto settimane di trattamento a decorrere dal 29 marzo 2021, ricomprendendo nell'ambito di applicazione della norma i lavoratori dipendenti che erano in forza alla data del 23 marzo 2021.
  Consegue all'applicazione delle disposizioni normative sopra richiamate che la particolare fattispecie dei lavoratori del settore del trasporto scolastico, assunti a decorrere dal 7 gennaio 2021, data di ripresa dell'attività didattica dopo le festività natalizie, non rientra tra quelle tutelate per le settimane concesse ai sensi della legge n. 178 del 2020.
  Il criterio temporale prescelto per l'applicazione del beneficio è stato necessariamente e ragionevolmente quello del 1° gennaio, data di entrata in vigore della legge di bilancio (poi esteso in via interpretativa – per le ragioni precedentemente esposte – al 4 gennaio).
  Ciò detto, nel considerare con la massima attenzione la specifica situazione segnalata dall'onorevole interrogante, assicuro la disponibilità del Ministero che rappresento a individuare una soluzione normativa opportuna e ragionevole che possa garantire l'accesso agli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori del trasporto scolastico, in considerazione della peculiare tempistica dei relativi contratti di lavoro.