ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05796

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 490 del 20/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 20/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA - SALVINI PREMIER 20/04/2021
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 20/04/2021
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 20/04/2021
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 20/04/2021
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 20/04/2021
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 20/04/2021
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 20/04/2021
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 20/04/2021
RIBOLLA ALBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 20/04/2021
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 20/04/2021
ZENNARO ANTONIO LEGA - SALVINI PREMIER 20/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/04/2021
Stato iter:
21/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/04/2021
Resoconto CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 21/04/2021
Resoconto GUERRA MARIA CECILIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 21/04/2021
Resoconto CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/04/2021

SVOLTO IL 21/04/2021

CONCLUSO IL 21/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05796
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 20 aprile 2021, seduta n. 490

   CENTEMERO, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER, RIBOLLA, TARANTINO e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il 26 febbraio 2021, con la sentenza n. 104/21, la Commissione tributaria provinciale di Perugia si è espressa sulla detraibilità Irpef dei pagamenti effettuati da conto corrente cointestato, e, in particolare, da un versamento effettuato da uno dei due intestatari per la previdenza complementare; in particolare, in sede di dichiarazione dei redditi, il contitolare del conto aveva effettuato la detrazione fiscale per intero, ma l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la detrazione solo al 50 per cento, proprio perché il prelievo era stato effettuato da un conto cointestato;

   a seguito dell'invio della cartella di pagamento per il recupero parziale della somma il contribuente opponente ha sostenuto che nel conto corrente cointestato a firme disgiunte ciascuno dei due contitolari può validamente disporre dell'intera somma depositata; invero, la ratio decidendi della Commissione tributaria ha ritenuto che egli non aveva dimostrato la provenienza e la titolarità esclusiva delle somme utilizzate per il pagamento, sicché per applicazione dei principio di contitolarità delle quote in capo ai cointestatari (in questo caso, il 50 per cento ciascuno) la deducibilità è stata riconosciuta solo a metà;

   a parere degli interroganti il caso in specie può rappresentare un pericoloso precedente per molte famiglie italiane, tenendo anche conto di quanto siano diffusi i conti cointestati al giorno d'oggi: le detrazioni Irpef riducono, infatti, l'imposta lorda, determinando quella netta e accanto alle aliquote (e agli oneri deducibili) le detrazioni sorto uno dei principali fattori che modellano la struttura effettiva dell'imposta –:

   se e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di evitare che la cotitolarità di un rapporto di conto corrente possa finire con il penalizzare i coniugi rispetto alla possibilità di usufruire interamente delle deduzioni o detrazioni spettanti, riportandole legittimamente nella propria dichiarazione dei redditi.
(5-05796)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05796

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria provinciale di Perugia nella quale è stata affrontata la questione relativa alla «detraibilità IRPEF» dei pagamenti effettuati da conto corrente cointestato.
  Nello specifico, trattandosi di un versamento effettuato da uno dei due intestatari per la previdenza complementare, in sede di dichiarazione dei redditi, il contitolare del conto aveva fruito dell'agevolazione fiscale per intero. L'Amministrazione finanziaria, tuttavia, nel riconoscere soltanto il 50 per cento di quanto dichiarato essendo il prelievo stato effettuato da un conto cointestato, ha proceduto all'invio della cartella di pagamento per il recupero parziale della somma.
  Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono di chiarire se la contitolarità di un rapporto di conto corrente possa finire con il penalizzare i coniugi in ordine alla possibilità di usufruire interamente delle deduzioni o detrazioni spettanti, riportandole legittimamente nella propria dichiarazione dei redditi.
  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Secondo i principi generali dell'ordinamento fiscale, il diritto alla deduzione/detrazione spetta a condizione che l'onere deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa. In generale, l'onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa.
  Al riguardo, si segnala che, in occasione dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con risposte a istanze di interpello in merito all'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 679, della legge di bilancio 2020 – che prevede che la detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento, degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con mezzi di pagamento tracciabili – è stato precisato che il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri quale, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi, in particolare, si ritiene che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.
  Con riferimento al medesimo argomento, è stato precisato che il contribuente può:

   utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla contestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito (Risposta a quesito del 2 ottobre 2020, n. 431);

   utilizzare la carta bancomat intestata al figlio per pagare le spese detraibili a lei riferite, per le quali sussiste l'obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, supportata dalla dichiarazione dell'istante che riferisce di aver «rimborsato in contanti la spesa sostenuta» al figlio (Risposta a quesito del 19 ottobre 2020, n. 484).