Legislatura: 18Seduta di annuncio: 490 del 20/04/2021
Primo firmatario: RIZZETTO WALTER
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 20/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA 19/05/2021
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 19/05/2021 Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 19/05/2021 Resoconto ALBANO LUCIA FRATELLI D'ITALIA
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/04/2021
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/05/2021
DISCUSSIONE IL 19/05/2021
SVOLTO IL 19/05/2021
CONCLUSO IL 19/05/2021
RIZZETTO, ALBANO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
in questa emergenza sanitaria, la cassa integrazione è stato uno strumento essenziale per i lavoratori, ma nel disciplinare i periodi di copertura è stata fatta confusione a livello normativo e Inps e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, invece di individuare soluzioni, ad avviso dell'interrogante sono intervenuti con comunicazioni erronee e tardive. Ciò in danno ai lavoratori, alle imprese e a quei professionisti, come i consulenti del lavoro, che devono occuparsi delle pratiche relative all'amministrazione del personale e che stanno incontrando molte difficoltà non potendo contare su normative chiare per svolgere il proprio lavoro;
nello specifico, ci si riferisce ai periodi di copertura della Cassa integrazione guadagni attivata per motivi riconducibili all'emergenza sanitaria. Si ritiene che vi sia un vuoto normativo fra la legge di bilancio n. 178 del 2020 e il decreto «Sostegni» che lascia i lavoratori senza Cassa integrazione guadagni;
la legge di bilancio ha previsto 12 settimane di Cassa integrazione guadagni dal 1° gennaio 2021, periodo che non arriva a coprire tutto il mese di marzo. Il successivo «decreto Sostegni», invece, prevede una proroga della Cassa integrazione guadagni nel 2021 per altre 13 settimane, ma a partire dal 1° aprile. Ne consegue un «buco» di una settimana, in cui l'Inps non pagherà la Cassa integrazione guadagni;
nonostante l'evidente lacuna, il 16 aprile 2021 l'Inps ha emesso un comunicato sui periodi di copertura della Cassa integrazione guadagni, per il periodo che va dal 29 marzo al 4 aprile 2021. Nel comunicato l'Inps fa sapere: «Sarà a breve chiarito in una circolare Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021. Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2021.»;
ebbene, non si comprende come possano affermare Inps e Ministero del lavoro e delle politiche sociali che non sussistano vuoti normativi, innanzitutto considerando che le 12 settimane di Cassa integrazione guadagni previste in legge di bilancio non possono terminare il 31 marzo, in base ad un mero calcolo;
per di più, nel comunicato vi è una tesi incomprensibile, laddove si afferma che «Non risultano pertanto periodi di scopertura per i lavoratori, salvo per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di “Cig Covid” terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021»;
tali erronee e confuse affermazioni dell'Inps sono state rilevate anche dalla Associazione nazionale consulenti del lavoro (Ancl) che con un comunicato ha espresso «biasimo per i contenuti, i tempi ed i modi del comunicato stampa Inps e Ministero del lavoro del 16 aprile 2021». E ha ribadito «non è vero che le integrazioni salariali previste nella finanziaria 2021 coprono i lavoratori fino al 31 marzo 2021»;
quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato su quanto riportato in premessa e se e quali iniziative intenda adottare affinché siano più chiare e adeguate le norme sui periodi di copertura della Cassa integrazione guadagni.
(5-05791)
Rispondo all'atto concernente il riconoscimento per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021 della cassa integrazione guadagni per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Come noto, con la legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) sono stati previsti per l'anno 2021 nuovi interventi in materia di ammortizzatori sociali e nuove misure di sostegno al reddito nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causate dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus, prorogando ulteriormente i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18 del 2020.
In particolare, ai commi da 299 a 305 dell'articolo 1, la legge di bilancio introduce la possibilità di accedere ad ulteriori dodici settimane del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, differenziando il periodo in cui collocare le predette settimane a seconda dell'ammortizzatore emergenziale spettante. Ed infatti, il comma 300 dell'articolo 1 prevede che le aziende sottoposte alla normativa CIGO possano richiedere le prestazioni tra il 1° gennaio 2021 fino al 31 marzo 2021, mentre le aziende che accedono all'assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Il decreto-legge n. 41 del 2021, nel prorogare i trattamenti anzidetti, segue la medesima logica di differenziazione dei trattamenti CIGO, da un lato, e dei trattamenti di CIGD e assegno ordinario dei Fondi di solidarietà dall'altro, prevedendo all'articolo 8, commi 1 e 2, sia una diversa durata massima sia un differente periodo di collocazione: 13 settimane per le prestazioni di CIGO tra il 1° aprile 2020 e 30 giugno 2021 e 28 settimane tra 1° aprile 2020 e 31 dicembre 2021 per le prestazioni di cassa integrazione in deroga e per gli assegni erogati dai Fondi di solidarietà.
Tuttavia, allo scopo di riconoscere senza soluzione di continuità le prestazioni in oggetto a quei datori di lavoro interessati da ininterrotte sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa nel primo trimestre del 2021, l'interpretazione amministrativa fornita con la circolare INPS n. 72 pubblicata il 30 aprile 2021, ha chiarito – su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che tali datori possano richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti – previsto dal decreto-legge n. 41 del 2021 – a far tempo dal 29 marzo 2021, consentendo quindi di anticipare la decorrenza dei trattamenti come espressamente indicata dall'articolo 8 del citato decreto.
Il Parlamento ha voluto chiarire con una norma l'interpretazione già data dall'INPS, al fine di assicurare ai datori di lavoro maggiore certezza nell'applicazione della misura. Pertanto, in sede di conversione del decreto-legge n. 41, è stato approvato dal Senato un emendamento volto ad assicurare espressamente la continuità tra i trattamenti di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e quelli di cui al decreto-legge n. 41 del 2021.
In particolare, è stato introdotto all'articolo 8 del decreto-legge n. 41 del 2021, il comma 2-bis ai sensi del quale «I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
Come noto il decreto-legge ora è all'esame di questo ramo del Parlamento e proprio in data odierna è prevista la votazione finale. Pertanto, appena diverrà norma di legge, l'INPS adotterà le azioni necessarie al fine di rendere la norma introdotta immediatamente applicativa.