ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05743

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 484 del 12/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: GADDA MARIA CHIARA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 12/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA ITALIA VIVA 25/11/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 12/04/2021
Stato iter:
25/11/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/11/2021
Resoconto GAVA VANNIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 
REPLICA 25/11/2021
Resoconto FREGOLENT SILVIA ITALIA VIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/04/2021

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 25/11/2021

SVOLTO IL 25/11/2021

CONCLUSO IL 25/11/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05743
presentato da
GADDA Maria Chiara
testo di
Lunedì 12 aprile 2021, seduta n. 484

   GADDA. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 ha disposto, con l'articolo 15, comma 6, che «Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» che recita: «Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi»;

   il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, ha mantenuto in vigore il secondo periodo, dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recita: «i produttori (di imballaggi, ndr) hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione»;

   con la sola sospensione dell'applicazione del primo periodo dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i produttori di imballaggio incorrerebbero pertanto nell'obbligo di dovere rifare tutti gli impianti stampa nel corso dell'anno corrente (2021) per inserire la marcatura secondo la decisione 97/129/CE, per poi tornare a modificare le matrici di stampa l'anno successivo (2022), al fine di adeguarsi ai requisiti previsti dal primo periodo dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendosi carico di costi importanti che avrebbero potuto essere razionalizzati, soprattutto in un momento di crisi profonda dell'economia come quello attuale;

   la classificazione contenuta nella decisione 97/129/CE risulta oggi incompleta, in quanto non prevede le codifiche per diversi tipi d'imballaggi attualmente circolanti sul mercato. Per esempio, con la decisione 97/129/CE, gli imballaggi polimerici che utilizzano materiali biodegradabili e compostabili non hanno un corrispondente codice identificativo. In questo modo, tali tipi d'imballaggi andrebbero categorizzati con un codice identico a quello di altre plastiche non biodegradabili e non compostabili –:

   se intenda adottare iniziative normative volte ad introdurre un periodo di sospensione anche per l'applicazione del secondo periodo dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adeguando i termini della sospensione a quelli previsti per il primo periodo, dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, secondo quanto disposto dall'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183.
(5-05743)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 novembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05743

  Con riferimento alla questione posta dall'interrogante, concernente l'adozione di iniziative normative volte ad introdurre un periodo di sospensione per l'applicazione del secondo periodo dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prescrive l'obbligo in capo ai produttori di indicare la natura dell'imballaggio utilizzato, si deve premettere che il medesimo articolo prevede che tutti gli imballaggi devono essere etichettati.
  Le disposizioni in questione sono state introdotte con il decreto legislativo n. 116 del 2020, in attuazione delle direttive UE n. 851 e n. 852 del 2018, quest'ultima in materia di imballaggi e rifiuti da imballaggi.
  Il citato decreto legislativo prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
  La disposizione prevede, inoltre, l'obbligo per i produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.
  In effetti la norma, sin da subito, ha sollevato perplessità applicative, tanto da indurre il Ministero, attraverso gli Uffici competenti, a diramare alcuni chiarimenti con nota del 17 maggio 2021 indirizzata a tutti i soggetti istituzionali interessati.
  La citata nota affrontava anche il tema della sospensione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Nello specifico, è stato rappresentato che l'articolo 15, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2021, ha previsto la sospensione dell'applicazione – fino al 31 dicembre 2021 – esclusivamente del primo periodo del comma 5, dell'articolo 219 in argomento.
  Difatti successivamente, con l'articolo 39, comma 1-ter, del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 2021, si è provveduto a modificare il suddetto articolo 15, sostituendo il comma 6.
  Tale sostituzione prevede la sospensione dell'applicazione del comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 fino al 31 dicembre 2021.
  Inoltre, viene disposto che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
  Infine, si rappresenta che, per quanto concerne l'adempimento dell'obbligo informativo imposto dalla previsione di un'etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi, è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni, in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
  Il Ministero si sta attivando per proporre una modifica della norma nazionale contenente la disciplina dell'obbligo in esame, prevedendo una misura che chiarisca le modalità applicative di tale obbligo con l'obiettivo di assicurare certezza e omogeneità, nonché il rispetto della normativa europea sulla libera circolazione delle merci nel mercato unico.
  Tale modifica normativa sarà inserita nel primo veicolo utile o nel correttivo del 116/2020.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imballaggio

norma europea

Commissione CE