ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05720

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 483 del 09/04/2021
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 4/07592
Firmatari
Primo firmatario: DALL'OSSO MATTEO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 09/04/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05720
presentato da
DALL'OSSO Matteo
testo di
Venerdì 9 aprile 2021, seduta n. 483

   DALL'OSSO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   per il conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali ogni scuola dispone di graduatorie di istituto, diverse in tre fasce;

   nella terza fascia sono inseriti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal bando che viene emanato dal Ministero dell'istruzione con cadenza triennale;

   al fine della valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia, il Ministero dell'istruzione ritiene che il servizio prestato presso le Asl non sia da considerare quale servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazione statale o di ente locale;

   alla luce di queste indicazioni del Ministero, a quanto consta all'interrogante alcuni uffici scolastici provinciali avrebbero disposto un'analoga interpretazione delle norme in vigore, sostenendo che il servizio prestato presso le ASL o ASO (Aziende sanitarie Ospedaliere), essendo Enti di diritto pubblico, non si configura come servizio prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL. con dirette conseguenze su candidati in possesso del requisito del servizio svolto presso Asl i quali, in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti e del necessario punteggio, assistevano alla risoluzione del contratto da parte della scuola;

   l'interpretazione sopra prospettata di voler escludere dal predetto elenco di titoli valutabili il servizio presso le Asl, circoscrivendo l'ambito operativo delle presupposte previsioni alle sole amministrazioni centrali o alle sole amministrazioni locali, ovvero interpretando sia le prime che queste ultime in senso stretto, con conseguente non valutabilità dei titoli maturati/conseguiti da parte del personale interessato alle posizioni Ata, secondo l'interrogante contravverrebbe chiaramente ai principi dell'articolo 97 della Costituzione, ovvero ai principi di buon andamento e imparzialità, introducendo una non giustificata «disparità di trattamento» violativa e/o comunque elusiva dei principi costituzionali, nonché delle norme di cui agli articoli 1, 2 e 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

   questo avviene, peraltro, in un momento di emergenza sanitaria per cui avere tra i propri ranghi personale con esperienza negli ospedali dovrebbe considerarsi senza ombra di dubbio un supporto qualificato a garantire maggior sicurezza nell'applicazione rispetto delle norme per contrastare il COVID-19;

   a ciò si aggiunge che la scelta restrittiva prospettata è già stata cassata, sulla base di evidenti profili discriminatori, da numerosi tribunali (giudice del lavoro del tribunale civile di Torino, n. 5924 d/2017 del 16 ottobre 2017 e tribunale di Monza – sentenza n. 1145/2015), chiamati a pronunziarsi proprio a tale specifico riguardo, che hanno dichiarato la piena valutabilità del servizio pregresso prestato presso le Asl, in quanto, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni dello Stato coincidono integralmente con le amministrazioni pubbliche nell'ambito delle quali, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testi unico del pubblico impiego), all'articolo 1, sono comprese le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per porre urgente rimedio a tale restrittiva interpretazione della norma riguardante i candidati alle posizioni di personale Ata, circa la valutazione del servizio svolto presso le Asl ricomprese nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, che attribuirebbe punteggio solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa.
(5-05720)