ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05711

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 482 del 08/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: GADDA MARIA CHIARA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 08/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PAITA RAFFAELLA ITALIA VIVA 08/04/2021
MORETTO SARA ITALIA VIVA 08/04/2021
FERRI COSIMO MARIA ITALIA VIVA 08/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/04/2021
Stato iter:
29/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/04/2021
Resoconto SARTORE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 29/04/2021
Resoconto GADDA MARIA CHIARA ITALIA VIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/04/2021

DISCUSSIONE IL 29/04/2021

SVOLTO IL 29/04/2021

CONCLUSO IL 29/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05711
presentato da
GADDA Maria Chiara
testo di
Giovedì 8 aprile 2021, seduta n. 482

   GADDA, PAITA, MORETTO e FERRI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il nostro Paese è caratterizzato da migliaia di enti e realtà associative che svolgono attività di interesse generale senza scopo di lucro. Tra di essi, associazioni di promozione sociale e di divulgazione delle pratiche sportive dilettantistiche associate al Coni, alle Federazioni sportive, enti di promozione sportiva, enti per la promozione dell'educazione ambientale e delle pratiche marinare, così come circoli nautici pescasportivi dilettanti;

   la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha prorogato al 2033 la scadenza delle concessioni in corso degli operatori degli stabilimenti balneari; tale proroga non include i sopra citati enti che svolgono la propria attività all'interno di concessioni demaniali, per i quali tale termine è rimasto dunque fissato al 31 dicembre 2021;

   qualora il demanio marittimo dovesse inoltre adottare, per la valutazione delle proposte di rinnovo o subentro nelle attuali concessioni, criteri di valutazione di esclusiva natura economica, migliaia di enti non profit rischierebbero di cessare la loro attività con il conseguente depauperamento del patrimonio storico, associativo, sportivo e di inclusione sociale per giovani, anziani, e persone con disabilità, svolto da decenni sul territorio senza scopo di lucro;

   l'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede altresì che dal 1o gennaio 2021 l'importo minimo annuo per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa essere inferiore a 2.500 euro;

   tale misura non pone alcun discrimine tra non profit e soggetti che traggono valore economico dall'utilizzo delle concessioni, comportando un aumento fino a sette volte l'importo minimo attuale dei canoni demaniali minimi anche per settori come quello del non profit, di cui fanno parte ad esempio bocciofile, circoli velici, circoli nautici e pesca sportivi dilettanti;

   risulta inoltre agli interroganti che il demanio marittimo abbia richiesto l'aumento delle cauzioni già versate per un importo pari alla somma minima del doppio del canone, che ammonterebbe dunque a 5.000 euro –:

   se il Governo non ritenga, a ragione dell'attività di interesse generale svolta dagli enti non profit che operano su concessioni demaniali, di prevedere nel primo provvedimento utile una norma che comporti l'esclusione di tali enti senza fine di lucro dall'aumento dell'importo minimo annuo di cui all'articolo 100, comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 iniziative il Governo intenda intraprendere per applicare anche agli enti non profit la proroga al 2033 delle scadenze concessorie e garantire, qualora le concessioni dovessero giungere a bando, misure e criteri di assegnazione a salvaguardia di migliaia di associazioni che svolgono attività di interesse per la collettività in assenza di lucro.
(5-05711)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05711

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha prorogato al 2033 la scadenza delle concessioni in corso degli operatori degli stabilimenti balneari; tale proroga non include i sopra citati enti che svolgono la propria attività all'interno di concessioni demaniali, per i quali tale termine è rimasto dunque fissato al 31 dicembre 2021.
  Inoltre, gli Onorevoli segnalano che l'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede altresì che dal 1° gennaio 2021 l'importo minimo annuo per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa essere inferiore a 2.500 euro.
  Gli Onorevoli rilevano che tale misura non pone alcun discrimine tra non profit e soggetti che traggono valore economico dall'utilizzo delle concessioni, comportando un aumento fino a sette volte l'importo minimo attuale dei canoni demaniali minimi anche per settori come quello del non profit, di cui fanno parte ad esempio bocciofile, circoli velici, circoli nautici e pesca sportivi dilettanti.
  Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono al Governo quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare gli enti non profit che operano su concessioni demaniali, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  Al riguardo, l'Agenzia del demanio osserva che, a seguito del conferimento di funzioni operato con il decreto legislativo 112/1998, tutte le funzioni amministrative e gestorie sui beni del demanio marittimo sono state trasferite alle Regioni ed ai Comuni, salvo che non siano funzioni relative ad usi specifici nazionali. Rimanendo la proprietà di tali beni in capo allo Stato, a quest'ultimo compete l'adozione di alcuni provvedimenti attinenti agli aspetti dominicali, ad esempio articoli 32, 35, 49 e altri del codice della navigazione, oltre agli introiti dei canoni e indennizzi dovuti per l'utilizzo di tali beni.
  In virtù di tale trasferimento di funzioni, agli enti gestori dei beni del demanio marittimo compete, tra l'altro, l'invio delle richieste di pagamento dei canoni/indennizzi nei confronti degli utilizzatori dei beni medesimi, essendo competente l'Agenzia del demanio, su richiesta dei medesimi enti e sulla base dei dati dagli stessi forniti, all'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'articolo 1, comma, 274 legge n. 311/2004 in caso di mancato pagamento.
  In ragione dei molteplici aspetti che la materia investe, si rappresenta, inoltre, che le questioni portate all'attenzione dagli Interroganti attengono alle competenze (ulteriormente ridisegnate nelle deleghe a seguito della formazione del nuovo Governo Draghi) di numerosi Ministeri, non limitandosi al solo Ministero dell'economia e delle finanze.
  Infatti l'articolo 1, comma 675 della legge 30 dicembre 2018 , n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019), prevede espressamente che «Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime».
  Tanto premesso, l'Agenzia del demanio precisa che la proroga prevista dall'articolo 1, comma 682 della legge n. 145/2018, fa riferimento alle concessioni di demanio marittimo aventi ad oggetto tutte le attività di seguito elencate, come individuate dall'articolo 01, comma 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494:

   a) gestione di stabilimenti balneari;

   b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

   c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

   d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

   e) esercizi commerciali;

   f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

  Con riferimento, infine, all'importo minimo annuo per i canoni di utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime previsto dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, deve rilevarsi che sono state presentate numerose proposte emendative della disposizione da ultimo in sede di esame da parte della Commissione V del Senato dell'A.S. 2144 («Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»).
  In relazione alla determinazione dell'importo del canone, come anzidetto, l'Agenzia del demanio conferma di non rinvenire aspetti di propria competenza.
  Il Ministero dell'infrastrutture e delle mobilità sostenibili segnala che qualsiasi modifica che si introducesse all'importo del canone minimo, pari euro 2.500 dal 1° gennaio 2021, potrebbe determinare riflessi importanti sull'erario dello Stato in termini di minor gettito per il quale è necessario reperire idonei mezzi di copertura finanziaria.