ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05702

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 481 del 07/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
Data firma: 07/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COLLETTI ANDREA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 09/04/2021
COLLETTI ANDREA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È 07/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 07/04/2021
Stato iter:
08/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/04/2021
Resoconto COLLETTI ANDREA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
 
RISPOSTA GOVERNO 08/04/2021
Resoconto ASCANI ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 08/04/2021
Resoconto COLLETTI ANDREA MISTO-L'ALTERNATIVA C'È
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 08/04/2021

SVOLTO IL 08/04/2021

CONCLUSO IL 08/04/2021

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05702
presentato da
SANGREGORIO Eugenio
testo di
Mercoledì 7 aprile 2021, seduta n. 481

   SANGREGORIO e COLLETTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il 13 gennaio 2021, il Ministro dello sviluppo economico ha avviato la pubblica consultazione sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni;

   i valori economici delle singole invalidità sono stati determinati con il sistema del «punto variabile», elaborato originariamente dalla giurisprudenza dei tribunali di merito, principi da cui sono scaturite numerose tabelle, le principali usate sul territorio nazionale risultano quelle di Milano e quelle di Roma;

   nello schema di decreto del Presidente della Repubblica, come dato economico di base, si è considerato il valore di euro 814,27 previsto dal decreto ministeriale 22 luglio 2019 di cui all'articolo 139, del decreto legislativo n. 209 del 2005 – tabella delle lesioni micropermanenti, scelta che non risulta coerente con quanto disposto dall'articolo 138, comma 2, così come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ove si prescriveva di dover tenere «conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale, ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità», ovvero dalle tabelle milanesi e romane;

   facendo ciò il valore economico relativo al 1° punto di invalidità risulta di oltre il 20 per cento inferiore rispetto alle citate tabelle;

   la medesima relazione illustrativa dei Ministero dello sviluppo economico specifica la volontà di fare riferimento a due distinte tabelle uniche nazionali, in base all'entità delle lesioni;

   la stessa previsione delle fasce di oscillazione in aumento o diminuzione dei valori incrementali previsti non tiene conto della notevole differenza che scaturisce mediamente, riguardo ai diversi punti di invalidità, all'esito del calcolo del risarcimento rispetto alla tabella romana;

   da un primo calcolo emerge che tale scelte comporterebbe, almeno fino al 90° punto di invalidità, un risparmio per le Compagnie di assicurazione di almeno il 10 per cento che, tenuto conto di tutti i sinistri, potrebbe portare per queste ultime ad un risparmio di circa 600-700 milioni di euro annui, favorendo gli interessi del sistema assicurativo e penalizzando, al contrario, la posizione dei danneggiati –:

   se il Ministro interrogato intenda promuovere iniziative di competenza, a tutela del pubblico interesse e del rispetto dei principi di cui all'articolo 138 del decreto legislativo n. 209 del 2005, nella redazione della tabella unica nazionale onde evitare gli esiti scongiurabili sopra descritti.
(5-05702)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05702

  Il presente Question Time riguarda lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità (attuativo dell'articolo 138 Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 209/2005). In particolare, gli interroganti riferiscono che i valori economici delle singole invalidità (determinati con il sistema del «punto variabile») non terrebbero in considerazione i criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità ovvero delle tabelle milanesi e romane, laddove si attribuisce al punto base di invalidità lo stesso valore previsto per le lesioni di lieve entità (cosiddette microlesioni).
  A riguardo, si rappresenta che le scelte operate con riferimento allo Schema di Decreto in parola rappresentano il frutto di un intenso e costante confronto con tutte le parti interessate (rappresentanti del mondo assicurativo, sanitario e consumeristico), al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri al pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito, da un lato, e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, dall'altro.
  Alla luce di tale confronto, si osserva che la scelta di attribuire al punto base per le macro-lesioni lo stesso valore di quello previsto per le microlesioni, pertanto, è volta a garantire coerenza e continuità tra i risarcimenti derivanti dalla medesima fattispecie di danno (seppur di entità differente) nonché ad assicurare risarcimenti complessivamente omogenei a quelli previsti nelle sedi giudiziarie nazionali, nel rispetto di due principi normativamente previsti:

   1) la crescita del valore del punto all'aumentare della gravità della lesione;

   2) la crescita più che proporzionale dell'entità del risarcimento rispetto alla percentuale di invalidità.

  Ne discende, che in coerenza con i citati principi, la Tabella Unica Nazionale è volta a garantire un risarcimento più che proporzionale, riconoscendo valori monetari superiori per lesioni maggiormente significative, conducendo a risultati non difformi da quelli della tabella milanese e, per certi gradi di invalidità (già dal punto 75), più favorevoli per i danneggiati.
  Inoltre, si rappresenta che, nel seguito dell'iter istruttorio di adozione del provvedimento, si terrà conto anche dell'adeguamento dei valori riportati nella recente edizione delle tabelle milanesi (anno 2021). Tutto ciò proprio al fine di contemperare tutti gli interessi in gioco e nel rispetto del dato normativo.
  Con riguardo all'impatto generale sui risarcimenti, sulla base dei dati tecnici IVASS, si osserva altresì che la Tabella Unica Nazionale garantisce – secondo stime effettuate sui sinistri pagati nel corso delle precedenti annualità – risarcimenti per danno biologico complessivamente in linea con quelli sopportati finora, con un effetto redistributivo complessivo, operante sui punti di invalidità, a vantaggio dei sinistri di maggior gravità.
  Infine, si informa che, in esito alla fase di consultazione iniziata il 13 gennaio scorso e conclusasi in data 28 gennaio, lo Schema di decreto in parola e la relazione illustrativa sono stati rivisti anche alla luce dei rilievi formulati dalle parti sociali. Lo schema di d.P.R., come previsto dalla legge n. 400 del 1988, seguirà poi l'iter dei pareri obbligatori (presso il Consiglio di Stato), nonché il doppio passaggio in Consiglio dei Ministri (deliberazione preliminare e definitiva), prima della conclusiva adozione.