Legislatura: 18Seduta di annuncio: 480 del 06/04/2021
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/04/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SUT LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 06/04/2021 TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/04/2021 CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 07/04/2021
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 06/04/2021
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 06/04/2021
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/04/2021
GALLINELLA, SUT, TERZONI, CAPARVI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituisce il cosidetto Superbonus 110%, che ricomprende sia interventi di efficientamento energetico (Super Ecobonus), sia per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici e per la riduzione del rischio sismico degli stessi (Super Sismabonus);
gli edifici ammessi al Super Sismabonus, individuati dal decreto-legge in parola, sono gli stessi che rientrano nei requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato con l'articolo 1, comma 3, della legge dell'11 dicembre 2016, n. 232;
tale disposizione prevede che le agevolazioni di cui agli stessi commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici;
è evidente che in diverse aree del nostro Paese, interessate nel corso del tempo da eventi sismici anche di grande portata, sono molti i beneficiari di contributi per la ricostruzione o la messa in sicurezza previsti da normative precedenti al 2013;
tra queste certamente rientrano le aree interessate dal terremoto dell'Irpinia del 1980, a cui sono state destinate le agevolazioni previste dalla legge n. 219 del 1981, ma non solo;
un tale contrasto normativo comporta, infatti, che in tutte le aree terremotate italiane, in cui tutti hanno ricevuto un contributo, anche minimo, per mettere in sicurezza quando possibile la propria abitazione e che ora potrebbero abbatterla e ricostruirla grazie al super sismabonus previsto dal decreto-legge n. 34, non potranno usufruirne;
una lesione di diritti e soprattutto una limitazione che potrebbe rendere inefficace una norma così importante –:
se, in base a quanto esposto in premessa, non intenda adottare iniziative volte a modificare il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di rendere possibile l'accesso al Super Sismabonus anche per gli immobili ed i manufatti di qualunque genere che hanno già goduto di detrazioni o benefici fiscali o contributi concessi in occasione di terremoti, alluvioni o altri eventi calamitosi, anche in deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
(5-05666)