ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05657

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 479 del 01/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: FREGOLENT SILVIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 01/04/2021


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/04/2021
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 01/04/2021
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA delegato in data 07/04/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/04/2021

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 07/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05657
presentato da
FREGOLENT Silvia
testo di
Giovedì 1 aprile 2021, seduta n. 479

   FREGOLENT. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   l'economia circolare è un modello economico sempre più utilizzato nei Paesi europei, in quanto riesce a garantisce l'utilizzo di materiali in successivi cicli produttivi, permettendo di ridurre al massimo gli sprechi generati. Infatti, secondo il terzo «Rapporto nazionale sull'economia circolare in Italia 2021», prodotto dalla rete CEN-Circular Economy Network, lo Stato italiano è il Paese più virtuoso in Europa nel settore dell'economia circolare;

   recentemente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri la segnalazione in merito alle proposte della disciplina della concorrenza per la predisposizione del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Nella relazione l'Autorità chiede la modifica del comma 10 dell'articolo 238 del Testo unico ambientale (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il quale prevede che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter), punto 2, effettuano la scelta di escludere la corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, stabilendo la necessità di stipulare con il gestore pubblico o con l'operatore privato prescelto un accordo contrattuale con una durata minima di cinque anni;

   secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tale previsione è «discriminatoria per i gestori privati, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non è consentito il contrario». Pertanto, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato spiega che «al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico del servizio di raccolta e avvio al recupero per i rifiuti», il comma 10 estende «impropriamente la privativa delle gestioni pubbliche»; infatti, l'Autorità sostiene che è «necessaria l'eliminazione della durata minima quinquennale dell'accordo» prevista al comma 10 dell'articolo 238 del Testo unico ambientale –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di migliorare la concorrenza nella filiera della gestione dei rifiuti nell'ottica di favorire il perseguimento degli obiettivi relativi alla diffusione dell'economia circolare, anche alla luce della segnalazione trasmessa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato al Presidente del Consiglio dei ministri.
(5-05657)