ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05647

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 479 del 01/04/2021
Firmatari
Primo firmatario: BELLA MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEL SESTO MARGHERITA MOVIMENTO 5 STELLE 22/02/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 25/03/2021
Stato iter:
29/04/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/04/2021
Resoconto BERGAMINI DEBORAH SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 29/04/2021
Resoconto BELLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 01/04/2021

DISCUSSIONE IL 29/04/2021

SVOLTO IL 29/04/2021

CONCLUSO IL 29/04/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05647
presentato da
BELLA Marco
testo di
Giovedì 1 aprile 2021, seduta n. 479

   BELLA e DEL SESTO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   con la legge n. 341 del 1990 – articolo 12, comma 3, è stato stabilito che ai ricercatori universitari a tempo indeterminato (Ruti) vengono attribuiti, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di corsi o moduli;

   con la legge n. 230 del 2005 – articolo 1, comma 11, è stato inoltre stabilito che ai Ruti che hanno svolto tre anni di insegnamento sono affidati, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari, nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa, fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico;

   con la legge n. 240 del 2010 – articolo 6, comma 4 – è stato altresì stabilito, oltre a quanto sancito dalla legge n. 230 del 2005, che ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei Ruti ai quali sono affidati moduli o corsi curriculari;

   non esiste altra normativa che regoli il trattamento economico dei Ruti che svolgono didattica in corsi ufficiali;

   nessuna normativa nazionale stabilisce la possibilità di una discrezionalità da parte dei singoli atenei riguardo tale trattamento;

   la legge n. 240 del 2010 stabilisce in maniera chiara che la discrezionalità concerne il quantum e non la facoltà di decidere se fissare o meno la retribuzione aggiuntiva ai Ruti;

   all'articolo 18, comma 6, del regolamento didattico d'ateneo dell'università di Macerata (Rda-Unimc) viene, a giudizio degli interroganti arbitrariamente, stabilito che i Ruti che diano il consenso alla didattica curriculare possono essere retribuiti solamente per le ore che eccedono un tetto di 60 ore di didattica; pertanto, le prime 60 ore devono obbligatoriamente essere svolte dai Ruti a titolo gratuito;

   tale articolo induce forzatamente i Ruti a consegnare l'impegno didattico annuale dichiarando il proprio consenso a titolo gratuito per le prime 60 ore;

   lo stesso è anche intrinsecamente contraddittorio, in quanto al comma precedente, comma 5, viene stabilito che «resta ferma la disciplina relativa ai ricercatori così come prevista dalla normativa vigente», con ciò riconoscendo che, in applicazione della legge n. 230 del 2005 e della legge n. 240 del 2010, la didattica svolta dai Ruti in corsi ufficiali debba essere retribuita fin dalla prima ora;

   per il principio di gerarchia delle fonti del diritto, nessuna norma di livello inferiore può porsi in contrasto con una norma di livello superiore o derogare a questa;

   l'Unimc, a differenza di quasi tutti gli atenei italiani, non ha mai retribuito le prime 60 ore della didattica prestata dai Ruti;

   né il Consiglio universitario nazionale (Cun) né l'ufficio 6 del Ministero dell'università e della ricerca hanno dato una risposta soddisfacente e/o esauriente alle richieste di controllo di legittimità del Rda-Unimc –:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative normative per definire una più compiuta e stringente disciplina del trattamento economico spettante ai ricercatori universitari a tempo indeterminato, con particolare riguardo alla retribuzione aggiuntiva per le attività connesse alla didattica curriculare, al fine di ovviare alle criticità richiamate in premessa ed evitare un'ingiustificata penalizzazione di tale personale;

   se non intenda chiarire se i Ruti che hanno svolto moduli o corsi curriculari sin dal 2005, sostenendo in tal modo le esigenze della programmazione didattica di ogni corso di laurea, abbiano diritto ad essere risarciti per l'ingente danno economico che hanno subìto in 15 anni a motivo della mancata applicazione di una legge di Stato.
(5-05647)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 29 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-05647