ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05571

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 473 del 23/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: VISCOMI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/03/2021
Stato iter:
24/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/03/2021
Resoconto VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 24/03/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 24/03/2021
Resoconto VISCOMI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/03/2021

SVOLTO IL 24/03/2021

CONCLUSO IL 24/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05571
presentato da
VISCOMI Antonio
testo di
Martedì 23 marzo 2021, seduta n. 473

   VISCOMI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, il decreto-legge n. 104 del 2020 ha previsto, all'articolo 27, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero da versamento dei contributi pari al 30 per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Inail;

   come espressamente disposto dal citato articolo 27, l'esonero spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle regioni cosiddette svantaggiate, intendendosi come sede di lavoro anche la sede secondaria ovvero l'unità operativa dell'azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività;

   relativamente ai rapporti di lavoro instaurati con un'Agenzia di somministrazione, si evidenzia che l'Inps con messaggio 11 gennaio 2021 n. 72, confermato poi con circolare 22 febbraio 2021 n. 33, ha interpretativamente previsto che il beneficio in esame non sia riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell'azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un'Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva secondo l'istituto assicuratore la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell'utilizzatore;

   siffatta interpretazione assicura il predetto beneficio alle sole agenzie di somministrazioni che abbiano la sede legale ubicata in una delle regioni svantaggiate senza tener conto del luogo dove ha sede l'azienda che utilizza il lavoratore in somministrazione;

   da ciò la paradossale conseguenza di estendere il beneficio denominato «decontribuzione Sud» ai lavoratori utilizzati da aziende o unità operative di aziende con sede in regioni settentrionali se e a condizione che siano assunti da agenzie di somministrazione con sede legale in regioni svantaggiate e, tuttavia, di negarlo ai lavoratori assunti da agenzie con sede legale nelle regioni settentrionali ma utilizzati da aziende operanti al Sud, nelle regioni svantaggiate;

   poiché il costo del lavoro in somministrazione sopportato dall'azienda utilizzatrice è direttamente correlato al costo del lavoro sopportato, come datore di lavoro, dall'agenzia di somministrazione, ne segue un evidente effetto distorsivo rispetto all'obiettivo di sostenere l'occupazione nelle regioni meridionali –:

   se non ritenga di dover adottare iniziative per evitare o almeno ridurre gli effetti distorsivi derivanti dalla riportata interpretazione formulata dall'Inps.
(5-05571)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05571

  Ringrazio l'Onorevole Viscomi per aver sollevato la tematica oggetto del presente atto parlamentare, che segnala criticità relative all'applicazione dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decontribuzione Sud).
  Al riguardo, voglio rassicurare l'Onorevole interrogante che le criticità applicative, in ordine ai rapporti di lavoro in somministrazione, sono state oggetto di approfondimento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha provveduto a precisare all'Inps la rivalutazione del proprio orientamento in materia.
  In considerazione della ratio dell'esonero, volto a favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate del Sud, nelle ipotesi del lavoro in somministrazione – proprio in ragione del carattere trilaterale del rapporto – è apparso preferibile aderire ad un'interpretazione più coerente con la ratio della norma, che s'incentri sul dato effettivo della «sede di lavoro» del rapporto, ossia sul luogo di svolgimento della prestazione, piuttosto che sul dato formale della qualifica di «datore di lavoro» in capo all'Agenzia di somministrazione.
  Pertanto, alla luce di tale parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ne deriva che, in tali casi, ai fini del riconoscimento del beneficio, assume rilevanza la collocazione territoriale della prestazione lavorativa presso l'utilizzatore nelle aree svantaggiate e non la sede dell'Agenzia datrice di lavoro, e ciò in linea anche con quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 150 del 2015 in tema di principi generali per la fruizione degli incentivi.