ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05569

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 473 del 23/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: ZANGRILLO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANNATELLI PASQUALE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/03/2021
MUSELLA GRAZIANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 23/03/2021
Stato iter:
24/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/03/2021
Resoconto ZANGRILLO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 24/03/2021
Resoconto ACCOTO ROSSELLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 24/03/2021
Resoconto ZANGRILLO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/03/2021

SVOLTO IL 24/03/2021

CONCLUSO IL 24/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05569
presentato da
ZANGRILLO Paolo
testo di
Martedì 23 marzo 2021, seduta n. 473

   ZANGRILLO, CANNATELLI e MUSELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   recenti notizie di stampa hanno riportato alcune dichiarazioni, rilasciate dal Ministro interrogato nel corso di un webinar in materia di pari opportunità, in base alle quali è stata ipotizzata la realizzazione di apposite piattaforme informatiche tramite le quali poter inoltrare denunce anonime in ordine ad eventuali atti di discriminazione subiti da donne in ambito lavorativo;

   il tema della tutela delle pari opportunità, in particolar modo nel mondo del lavoro, è di grande rilievo ed è meritevole di ogni sforzo da parte delle istituzioni per realizzarne la piena realizzazione;

   in tal senso, è opportuno citare che presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati è da tempo in corso di esame un testo normativo, risultante da numerose proposte di legge presentate da quasi tutti i gruppi parlamentari, in materia di modifica del codice della pari opportunità e di superamento delle differenze salariali tra lavoratrici donne e lavoratori uomini;

   la delazione anonima è una pratica che contrasta con i principi dello Stato di diritto e del garantismo, e annunci di iniziative volte ad incentivare tale pratica potrebbero suscitare confusione e preoccupazione se non opportunamente chiariti –:

   se il Ministro interrogato non intenda chiarire la portata delle sue dichiarazioni in merito alla eventuale istituzione di piattaforme tramite le quali veicolare denunce anonime e se vi siano progetti in corso di realizzazione in tal senso da parte del Governo.
(5-05569)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-05569

  Con il presente atto parlamentare si richiama l'attenzione su alcune dichiarazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali rilasciate in occasione di un webinair in materia di pari opportunità.
  L'intervento del Ministro si colloca certamente nell'ambito di una discussione aperta e di una prospettiva de iure condendo sul tema della parità di genere, che è certamente prioritario nell'agenda politica di questo Governo: puntare innanzitutto al riequilibrio del gap salariale e riformare il sistema di welfare, al fine di consentire alle donne di competere con le stesse energie e prospettive degli uomini nel mercato del lavoro e di emanciparsi dal peso limitante della scelta tra famiglia e carriera.
  A tal fine, come proposto dal Ministro Orlando, occorre individuare percorsi nuovi, meccanismi diversi e più efficaci – sia di carattere preventivo, sia di carattere eventualmente sanzionatorio – che consentano un controllo effettivo delle condizioni di lavoro, soprattutto nelle fasi di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali, dove si consumano le discriminazioni più odiose nei confronti delle donne.
  La possibilità di rendere effettivo il divieto di discriminazione delle donne nel lavoro, previsto dall'articolo 27 del Codice delle pari opportunità, può pertanto estrinsecarsi anche attraverso strumenti di segnalazione, che sono del tutto conformi ai principi che ispirano la disciplina nazionale in materia di whistleblower.
  Questo istituto, di derivazione anglosassone, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 179 del 2017, sia per la pubblica amministrazione sia per l'impresa privata, con riferimento ad alcune fattispecie specifiche di illecito e con particolare riferimento, per quel che riguarda il privato, ad alcuni settori e materie, come l'antiriciclaggio, gli enti creditizi e le assicurazioni.
  Si tratta di un istituto che, a salvaguardia dei diritti, consente di effettuare una segnalazione d'illecito senza timore di ritorsioni; il presupposto di base affinché si concretizzi detta tutela è che l'identità del «segnalante» rimanga anonima.
  Tanto nel pubblico che nel privato, per evitare che la segnalazione possa, negativamente, deviare in «delazione», l'Autorità competente a riceverla ha l'obbligo di valutarne la fondatezza effettuandone ogni debito riscontro oggettivo.
  Va inoltre considerato che l'istituto è certamente in via di espansione. L'Unione europea ha recentemente adottato una specifica direttiva in materia, la n. 1937 del 2019, attualmente in fase di recepimento, che stabilisce una protezione uniforme delle persone segnalanti le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione e che prevede una tutela del segnalante generalizzata tanto per il pubblico che per il privato. Il legislatore europeo mira a rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità realizzando una funzione di prevenzione dei reati e considera la segnalazione di illeciti quale manifestazione della libertà di espressione necessaria a garantire la circolazione delle informazioni. La direttiva prevede altresì che gli Stati membri possano introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti.
  In quest'ottica di rafforzamento dell'istituto, appare riduttivo ancorare la figura del whistleblower alla segnalazione di mere fattispecie corruttive; essa può far emergere molteplici tipologie di rischio rilevabili sui luoghi di lavoro, che soprattutto durante una crisi sanitaria, economica e sociale come quella che stiamo vivendo appaiono suscettibili di dilatazioni.
  L'esigenza di tutelare al massimo le donne che segnalino di aver subito discriminazioni in ambito lavorativo deve pertanto tradursi in norme concrete e meccanismi innovativi ed efficaci, che devono essere certamente individuati e condivisi con il Parlamento, nell'ambito di una discussione ampia e articolata. A tal fine, come prospettato dal Ministro, è auspicabile altresì valorizzare e rafforzare il ruolo delle Consigliere di pari opportunità, soprattutto per le attività e le funzioni di rilevazione di situazioni di squilibrio di genere, nonché di promozione e garanzia contro le discriminazioni nel mondo del lavoro.