ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05563

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 473 del 23/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: MARTINO ANTONIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAON ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/03/2021
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/03/2021
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/03/2021
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/03/2021
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/03/2021
Stato iter:
24/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/03/2021
Resoconto BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 24/03/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 24/03/2021
Resoconto BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 24/03/2021
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 24/03/2021

SVOLTO IL 24/03/2021

CONCLUSO IL 24/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05563
presentato da
MARTINO Antonio
testo di
Martedì 23 marzo 2021, seduta n. 473

   MARTINO, CAON, BARATTO, GIACOMETTO, CATTANEO e PORCHIETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto che, per il «superbonus 110 per cento» e per le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 dell'articolo 121, il soggetto beneficiario poteva optare, in luogo della detrazione, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari;

   con provvedimento n. 283847 dell'8 agosto 2020 l'Agenzia delle entrate (Ade) aveva stabilito che la comunicazione dell'opzione deve essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. La relativa procedura telematica è stata resa disponibile il 15 ottobre 2020; pertanto, la comunicazione dell'opzione è stata possibile dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021;

   gli operatori di settore e le relative associazioni di categoria avevano richiesto la proroga del termine del 16 marzo 2021, in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020. Con provvedimento n. 51374 del 23 febbraio 2021 l'Agenzia delle entrate ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'invio delle comunicazioni delle opzioni, riconoscendo che il ritardo nell'emanazione della procedura telematica aveva impedito di inviare progressivamente le comunicazioni che «nel frattempo si sono accumulate»;

   le restrizioni adottate a partire dal mese di novembre 2020 e il nuovo lockdown, dapprima per zone e a partire dall'8 marzo 2021 generalizzato, stanno creando difficoltà nelle procedure per la cessione del credito. Molti clienti hanno difficoltà di essere ricevuti da banche e poste per fare la pratica di cessione. Ulteriori ritardi si stanno registrando nell'attività istruttoria dei comuni, per la carenza di personale tecnico specializzato, derivante dai limiti assunzionali introdotti per motivi di finanza pubblica;

   peraltro, la pratica di cessione è fondamentale per gli incapienti che di fatto sono obbligati a cedere il credito derivante dai lavori eseguiti nel 2020 per usufruirne Se non riusciranno a presentare la pratica per tempo perderanno la possibilità di cederlo –:

   se non si ritenga opportuno adottare iniziative per prorogare ulteriormente il termine del 31 marzo 2021 per la comunicazione dell'opzione della cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, in considerazione delle difficoltà nell'esecuzione degli adempimenti registratesi a causa delle restrizioni derivanti dalle misure per il contrasto alla pandemia in atto che si sommano ai ritardi nella predisposizione delle istruttorie da parte dei comuni.
(5-05563)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05563

  Con il documento in esame gli onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina di attuazione del cosiddetto Superbonus introdotto dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).
  In particolare, gli onorevoli richiamano la disposizione di cui al comma 2 del menzionato articolo 121 del decreto Rilancio che consente ai soggetti beneficiari di optare per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante.
  Al fine dell'esercizio di detta opzione, l'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento protocollo 283847 dell'8 agosto 2020, ha previsto una comunicazione da inviare telematicamente entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
  La stessa Agenzia delle entrate con provvedimento protocollo 51374 del 22 febbraio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine di scadenza per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020.
  Tanto premesso gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo se non ritenga di dover prorogare il termine di scadenza del 31 marzo 2021 previsto per l'invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute nell'anno 2020.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.
  Con riferimento alla richiesta di prorogare ulteriormente il termine per la trasmissione della comunicazione delle opzioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, si evidenzia che l'informazione relativa all'esercizio dell'opzione viene utilizzata dall'Agenzia delle entrate ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, in quanto la cessione del credito o il contributo sotto forma di sconto sono di fatto alternative rispetto alla fruizione della detrazione d'imposta in dichiarazione.
  In particolare, in presenza di opzione per la cessione dei credito o per il contributo sotto forma di sconto, nel caso di spese condominiali i dati comunicati dagli amministratori di condominio non vengono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione precompilata e nel caso di interventi sulle singole unità abitative i dati dei bonifici relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica comunicati da banche e Poste non vengono esposti nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata.
  Pertanto, l'Agenzia esprime parere sfavorevole in merito alla richiesta di un'ulteriore proroga del termine per l'invio della comunicazione, attualmente fissato entro il 31 marzo 2021, in quanto tale termine risulta in linea con quello previsto dal decreto-legge Sostegni con riferimento all'invio della Certificazione Unica e delle comunicazioni degli oneri detraibili e deducibili da parte degli enti esterni e un rinvio ulteriore potrebbe comportare effetti negativi sulla corretta predisposizione della dichiarazione precompilata, che risulta essere un'operazione particolarmente complessa in quanto è necessario elaborare un numero molto elevato di informazioni in un breve lasso di tempo, sulla base di criteri molto articolati.