ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05499

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 467 del 11/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: MELONI GIORGIA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 11/03/2021
DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 11/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 11/03/2021
Stato iter:
17/03/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/03/2021
Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 17/03/2021
Resoconto PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/03/2021

DISCUSSIONE IL 17/03/2021

SVOLTO IL 17/03/2021

CONCLUSO IL 17/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05499
presentato da
MELONI Giorgia
testo di
Giovedì 11 marzo 2021, seduta n. 467

   MELONI, PRISCO e DONZELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con decreto emanato dal Ministro dell'interno il 31 gennaio 2019, il medesimo ha modificato il precedente decreto del 23 dicembre 2015 – recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica – sancendo il ritorno sulla carta di identità elettronica della dicitura «padre» e «madre», in luogo di quella di «genitori»;

   secondo quanto dichiarato dal Ministro Lamorgese in data 13 gennaio 2021, in risposta ad un question time di Fratelli d'Italia, uno schema di decreto ulteriormente modificativo del succitato decreto 31 gennaio 2019, teso a sostituire le parole «padre» e «madre» con la parola «genitori», avrebbe già ottenuto il concerto dei Ministri dell'economia e per la pubblica amministrazione;

   con sentenza dell'8 maggio 2019 le Sezioni Riunite della Corte di Cassazione hanno decretato l'illegittimità della trascrizione di un atto proveniente dall'estero che attribuisce la genitorialità a entrambi i coniugi dello stesso sesso;

   la Corte Costituzionale, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021, ha decretato l'impossibilità di riconoscere nel nostro Stato, in quanto in contrasto con l'ordine pubblico, un provvedimento giudiziario straniero che attribuisce, nel caso di specie, lo stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente, i quali hanno fatto ricorso alla tecnica della maternità surrogata;

   nella medesima camera di consiglio la Consulta, fermo restando il divieto penalmente sanzionato di maternità surrogata, ha invitato il legislatore a trovare forme maggiormente adeguate di tutela del bambino nato all'estero attraverso la tecnica della maternità surrogata;

   tale decisione, secondo gli interroganti, precluderebbe allo stato qualsivoglia ulteriore modifica nell'ambito della disciplina della carta d'identità, recata nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 e del decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2019;

   in data 13 febbraio 2021 è entrato in carica il Governo presieduto da Mario Draghi che gode del sostegno di gran parte delle forze politiche che sostennero il succitato decreto del 2019;

   all'articolo 29, la Costituzione riconosce i diritti della famiglia;

   all'articolo 30 la Carta Costituzionale detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità –:

   quali iniziative intenda adottare il Governo per dare seguito alle decisioni della Corte costituzionale, al fine di evitare, per il futuro illegittime fughe in avanti che pregiudichino o possano ledere i diritti dei minori ed il loro riconoscimento in ossequio alle leggi vigenti;

   se non intenda rinunciare, in via definitiva, all'adozione del decreto ministeriale volto alla sostituzione, sui documenti di identità, del termine «padre» e «madre» col termine «genitori», posto che, alla luce di quanto segnalato in premessa, potrebbe risultare illegittimo, a diritto vigente, e che, tra l'altro, contrasterebbe anche con il principio di esattezza del dato personale di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali – Gdpr (Regolamento 2016/679).
(5-05499)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 17 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-05499

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

  gli Onorevoli interroganti pongono all'attenzione un'interrogazione relativa al decreto emanato dal Ministro dell'interno il 31 gennaio 2019 recante modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica ed alla recente sentenza della Corte costituzionale in materia di procreazione medicalmente assistita (la n. 33/2021 del 28 gennaio scorso).
  Con riferimento alla materia della procreazione medicalmente assistita, la prima sezione della Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale circa un insieme di norme relative all'ordinamento dello stato civile e alla procreazione medicalmente assistita, nella misura in cui esse non consentono la riconoscibilità in Italia del provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento del «genitore d'intenzione» nell'atto dello stato civile di un minore procreato con le modalità della «maternità surrogata», vietata dall'articolo 12 comma 6 della legge n. 40 del 2004. Nel rimettere la questione alla Consulta, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni uniti civili n. 12193/2019 che ha affermato il principio secondo cui non può essere ammesso nel nostro ordinamento un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialità tra un bambino nato in seguito a maternità surrogata e il genitore «d'intenzione». Secondo le Sezioni unite, tale riconoscimento troverebbe infatti ostacolo insuperabile nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dalla legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico in quanto posto a tutela di valori fondamentali. La Sezione rimettente ha dubitato della compatibilità di tale principio di diritto con una pluralità di parametri costituzionali riconducibili ai principi di uguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza e proporzionalità.
  Per rispondere agli Onorevoli interroganti è innanzitutto necessario evidenziare come la Corte costituzionale, da un lato, confermi quanto asserito dalle Sezioni Unite a proposito della contrarietà all'ordine pubblico della pratica della maternità surrogata, e, dall'altro, affermi la centralità del principio di tutela del minore. La contrarietà della maternità surrogata all'ordine pubblico – argomenta la Corte costituzionale – costituisce un baluardo a protezione di valori essenziali di dignità della donna, dato che in sua assenza si creerebbero i presupposti per un intollerabile sfruttamento delle donne economicamente svantaggiate, le quali, proprio a motivo della loro condizione di bisogno, potrebbero prestarsi non solo ad una gravidanza altrimenti non desiderata, ma anche alla cessione del bambino nato da essa. Nella valutazione della Corte, tuttavia, la tutela della donna e della maternità non è l'unico valore costituzionale in gioco. Almeno altrettanto rilevante, infatti, è la tutela del minore, tutelato, tra l'altro, dagli articoli 30 e 31 della Costituzione e, sul piano internazionale, dalla Dichiarazione di New York sui Diritti del Fanciullo. In base a tali disposizioni, si tratta di «ricercare la soluzione ottimale in concreto per l'interesse del minore». In particolare la Corte rileva che l'interesse del bambino è veder riconosciuto giuridicamente il legame con entrambi i componenti della coppia poiché tale riconoscimento incide sull'identità del bambino, che fin dalla nascita è stato accudito nell'ambito di una determinata famiglia o comunque di una comunità di affetti che ha le caratteristiche della formazione sociale (tutelata dall'articolo 2 della Costituzione). Comunque – sottolinea la Corte – non si tratta di riconoscere la pretesa ad un presunto «diritto alla genitorialità», bensì l'interesse del minore a che sia affermata la titolarità giuridica di quel «fascio di doveri funzionale ai suoi interessi».
  D'altro canto, neppure l'interesse superiore del minore può assurgere al ruolo di criterio unico e dirimente. Si legge infatti nella motivazione che, anche l'interesse superiore del minore, come «tutti i diritti fondamenti tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri... se così non fosse si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei contorni delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute...».
  Di qui la necessità di operare un bilanciamento dei valori in gioco, da realizzare alla stregua del criterio di proporzionalità e finalizzati, da un lato, a tutelare la dignità della donna vietando la pratica della maternità surrogata, e, dall'altro, a tutelare l'interesse del bambino a vedersi riconosciuto dall'ordinamento un assetto della filiazione.
  Quanto poi agli strumenti funzionali alla realizzazione di tale obiettivo, la Corte costituzionale, ritenendo non adeguato alla luce dei criteri sopra enucleati il procedimento di adozione speciale vigente, dichiara inammissibile la questione così come prospettatale e rivolgersi al legislatore, in base al rilievo che «Il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata – nel contesto del difficile bilanciamento tra la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica, e l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori [...] – non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, al quale deve essere riconosciuto un significativo margine di manovra nell'individuare una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco».
  Pertanto, di fronte al ventaglio delle opzioni possibili, implicanti interventi su materie di grande complessità sistematica, e che tecnicamente coinvolgono una pluralità di Amministrazioni, la Corte ha rimesso alla discrezionalità del legislatore l'individuazione delle soluzioni in grado di configurare un assetto normativo capace di realizzare un'efficace tutela del minore. Tali questioni e implicazioni non mancheranno di essere oggetto di attento approfondimento da parte del Governo per quanto di immediata competenza con i tempi che una riflessione di tale spessore doverosamente impone – e con la massima attenzione verso le iniziative legislative che saranno adottate in sede parlamentare.