ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05490

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 467 del 11/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: SCHIRO' ANGELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 11/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/03/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05490
presentato da
SCHIRÒ Angela
testo di
Giovedì 11 marzo 2021, seduta n. 467

   SCHIRÒ. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:

   la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Francia rappresenta una irrisolta anomalia normativa e amministrativa rispetto alla stragrande maggioranza delle altre Convenzioni stipulate dal nostro Paese per evitare una doppia imposizione sulle pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati, perché consente, paradossalmente, una tassazione concorrente che ha creato da oltre 20 anni gravi disagi ai pensionati Inps italiani che vivono in Francia, i quali sono tassati due volte, dall'Inps alla fonte e poi dalla Francia;

   la Convenzione ha infatti innescato un lungo contenzioso interpretativo a causa dell'ambigua e contrastante formulazione dell'articolo 18 che prevede, al paragrafo 1, la regola universale stabilita dal modello Ocse e, cioè, che le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato e, cioè, solo nello Stato di residenza, mentre il successivo paragrafo 2 stabilisce, tuttavia, che nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla «sicurezza sociale» di uno Stato, sono imponibili in detto Stato e, cioè, nello Stato che eroga i trattamenti pensionistici, con applicazione del principio della tassazione concorrente della prestazione in entrambi i Paesi contraenti;

   il problema si è manifestato quando le parti contraenti hanno dovuto interpretare il significato della locuzione «sicurezza sociale» – inserita nel paragrafo 2 dell'articolo 18 – che se originariamente, nelle intenzioni dei negoziatori della Convenzione, avrebbe dovuto logicamente riferirsi alle prestazioni assistenziali (come l'assegno sociale, le maggiorazioni sociali, gli assegni per gli invalidi civili, e altro) – è stato invece esteso, tramite un Accordo amichevole firmato nel 2000 tra le amministrazioni finanziarie italiane e francesi, a tutte le prestazioni previdenziali, comprese le pensioni di vecchiaia, di anzianità, ai superstiti, di invalidità;

   all'evidente danno fiscale (doppia tassazione sullo stesso reddito) si aggiunge, inoltre, la beffa prevista dall'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della invenzione relativo al metodo di eliminazione delle doppie imposizioni che stabilisce che l'imposta italiana non è direttamente deducibile ai fini del calcolo del reddito imponibile in Francia e che il credito di imposta al quale i pensionati Inps residenti in Francia hanno diritto (caratterizzato da inevitabili disagi procedurali e amministrativi) non è mai integrale, considerato che non può eccedere l'ammontare dell'imposta francese relativa a tali redditi, che è storicamente più bassa di quella italiana –:

   se il Governo non ritenga che l'Accordo amichevole del 2000 formalizzato con un semplice scambio di lettere tra le amministrazioni finanziarie italiane e francesi abbia fornito una interpretazione errata del paragrafo 2 del citato articolo 18 includendo le prestazioni previdenziali di vecchiaia, invalidità e superstiti erogate dall'Inps, che conseguentemente sono state soggette alla potestà impositiva concorrente sia dello Stato che eroga il trattamento che dello Stato di residenza del titolare, contravvenendo così alla logica e ai presupposti di un accordo contro le doppie imposizioni e con grave nocumento dei diritti fiscali dei nostri pensionati residenti in Francia;

   se il Governo non ritenga opportuno e urgente avviare nuovi negoziati con la controparte francese per una modifica (anche con uno scambio di lettere) della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali attualmente in vigore, in modo tale che tale Convenzione sia uniformata al modello Ocse adottato dall'Italia per quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, per tutelare al meglio i diritti fiscali dei connazionali pensionati Inps residenti in Francia e per eliminare così le cause (in particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 18) che determinano l'assurdo e ingiusto fenomeno della doppia tassazione delle pensioni dell'Inps.
(5-05490)