ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05484

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 466 del 10/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 10/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 10/03/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 10/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05484
presentato da
FOTI Tommaso
testo di
Mercoledì 10 marzo 2021, seduta n. 466

   FOTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con ricorso numero di registro generale 1557 del 2021 – proposto dai medici del «Comitato Cura Domiciliare Covid-19», contro Ministero della salute, Aifa – Agenzia Italiana del farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore – è stato richiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota Aifa del 9 dicembre 2020;

   il Tar del Lazio (sezione Terza Quater), ha accolto, con ordinanza del 2 marzo 2021, la detta istanza cautelare e per l'effetto ha sospeso l'efficacia della nota dell'Aifa del 9 dicembre 2020 recante «princìpi di gestione dei casi Covid-19 nel setting domiciliare» nella parte in cui nei primi giorni di malattia da Sars-Covid, prevede unicamente una «vigilante attesa» e somministrazione di fans e paracetamolo, e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid-19;

   nella detta ordinanza, il giudice adito ritiene che «a una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato, in relazione alla circostanza che i ricorrenti fanno valere il proprio diritto/dovere, avente giuridica rilevanza sia in sede civile che penale, di prescrivere i farmaci che essi ritengono più opportuni secondo scienza e coscienza, e che non può essere compresso nell'ottica di una attesa, potenzialmente pregiudizievole sia per il paziente che, sebbene sotto profili diversi, per i medici stessi» –:

   se e quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere, recependo le ragioni espresse nel succitato provvedimento dell'organo di giustizia amministrativa, il Ministro interrogato.
(5-05484)