ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05438

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 463 del 03/03/2021
Firmatari
Primo firmatario: DE FILIPPO VITO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/03/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PINI GIUDITTA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2021
RIZZO NERVO LUCA PARTITO DEMOCRATICO 03/03/2021


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 03/03/2021
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/03/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-05438
presentato da
DE FILIPPO Vito
testo di
Mercoledì 3 marzo 2021, seduta n. 463

   DE FILIPPO, PINI e RIZZO NERVO. — Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   secondo gli ultimi dati aggiornati al 2 marzo 2021 pubblicati nel Report Vaccini Anti Covid-19 del Governo su un totale di 4.434.131 somministrazioni agli operatori sanitari sono state somministrate 2.353.192 dosi;

   nonostante tali cifre, il tema della protezione dal contagio da Covid-19 nelle strutture sanitarie a causa dello scoppio di focolai dovuti a lavoratori sanitari che hanno rifiutato la vaccinazione è attuale e suscita molte polemiche;

   in particolare, il presidente dell'Inail in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte del Policlinico San Martino di Genova se dovessero essere considerati vittime di infortunio o spettasse loro la semplice copertura Inps per la malattia i 15 infermieri ammalati di Covid-19, dopo aver rifiutato il vaccino ha risposto che «il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto a un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell'infortunato». «Sebbene il rifiuto di vaccinarsi non corrisponda al pressante invito formulato da tutte le autorità sanitarie per l'efficace contrasto della pandemia» — continua la nota — «questo non preclude in alcun modo, in base alle regole consolidate, l'indennizzabilità dell'infortunio in caso di contagio in occasione di lavoro. Il rifiuto di sottoporsi al vaccino, espressione comunque della libertà di scelta del singolo individuo, non può comportare l'esclusione per l'infortunato dalla tutela Inail»;

   tale dichiarazione comporta che anche il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi deve essere tutelato in quanto il vaccino anti Covid-19 non è un obbligo di legge e Inail è tenuto alla protezione di tutti i lavoratori vittime di infortunio sul lavoro secondo le attuali previsioni normative;

   da un punto vista legislativo, infatti, non esiste una obbligatorietà della vaccinazione né per il cittadino in generale né per il lavoratore qualsiasi lavoro egli svolga;

   inoltre, dal punto di vista più strettamente assicurativo l'istituto ricorda che la giurisprudenza ha sempre confermato l'obbligo alla copertura assicurativa anche nei casi in cui il lavoratore tenga comportamenti colposi come, ad esempio, il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Tale comportamento semplicemente esclude la responsabilità dei datori di lavoro, ma non esime l'Inail dalla copertura assicurativa;

   infine, viene precisato che il rifiuto del vaccino contro il Covid-19 non introduce la possibilità di invocare il concetto di «rischio elettivo», dal momento che «il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all'occasione di lavoro» –:

   alla luce dei fatti sopraesposti, se i Ministri interrogati non ritengano necessario adottare iniziative per introdurre, al fine di limitare la diffusione del Covid-19, norme volte a rendere la vaccinazione contro la Sars-cov-2 obbligatoria per tutte quelle categorie di lavoratori a rischio e quindi maggiormente esposti al contagio e alla trasmissione del virus sia per le mansioni svolte che per il luogo in cui queste si svolgono, come sono di fatto gli operatori sanitari.
(5-05438)